Art. 2.
  1. Per le  finalita' previste nella risoluzione ONU n.  1244 del 10
giugno 1999, e' autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al
30 settembre 1999,  la partecipazione di un  ulteriore contingente di
2.650  militari alle  operazioni in  Kosovo  ed in  Macedonia di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, ((
convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. ))
  2. Al personale  di cui al comma 1 e'  attribuito, in aggiunta allo
stipendio ovvero  alla paga e  ad altri  assegni a carattere  fisso e
continuativo, con  decorrenza dalla data  di entrata nei  territori o
nelle acque  territoriali della "ex"  Jugoslavia e fino alla  data di
uscita dagli  stessi, e comunque non  oltre il 30 settembre  1999, il
trattamento  di  missione all'estero  previsto  dal  regio decreto  3
giugno 1926,  n. 941, e successive  modificazioni, con corresponsione
dell'indennita' di missione  ridotta all'80% per tutta  la durata del
periodo.  Si  applicano in  materia  di  trattamento assicurativo  le
disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.
  (( 2 ))-bis. (( Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora ))
(( impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di         ))
(( prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il        ))
(( trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2,        ))
(( nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e    ))
(( continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale  ))
(( disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di     ))
(( pensione e con determina detrazioni di anzianita'. In caso di   ))
(( decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della  ))
(( missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3     ))
(( della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per   ))
(( la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione  ))
(( privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul    ))
(( trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari      ))
(( dello Stato, approvato con decreto del presidente della         ))
(( Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti ))
(( per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello   ))
(( assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonche'   ))
(( con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato     ))
(( aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno     ))
(( 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n.      ))
(( 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e          ))
(( successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento ))
(( vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente   ))
(( articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro     ))
(( competente e' il Tribunale militare di Roma. Al medesimo        ))
(( personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non ))
(( si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della  ))
(( legge 21 novembre 1967, n. 1185.                                ))
  (( 2 )) -ter. (( Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto ))
(( legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito   ))
(( dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,  ))
(( dopo le parole: "Per il coniuge superstite e per i figli del    ))
(( personale" sono inserite le seguenti: "delle Forze armate,".    ))
  3. Per le  finalita' e nei limiti temporali stabiliti  dal comma 1,
il Ministero  della difesa e'  autorizzato, in caso di  necessita' ed
urgenza,  in deroga  alle  disposizioni della  legge di  contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, senza limiti di spesa,  entro un limite complessivo di lire
20.000 milioni, (( a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3,
comma 2, che costituisce il  limite massimo di spesa per l'attuazione
del presente  articolo, con esclusione  del comma 4, ))  in relazione
alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi
apparati  di comunicazione,  per le  attivita' aeree  del settore  di
competenza italiano.
  4. Per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi
per l'accoglienza dei profughi del Kosovo nelle strutture predisposte
in Albania, a cura della missione "Arcobaleno", nonche' nei centri di
assistenza e di accoglienza in Italia, per l'attivita' della missione
interforze  in Albania  e per  la ricostituzione  delle scorte  ed il
reintegro  dei  mezzi e  dei  materiali  utilizzati dalla  Protezione
civile, e' autorizzata un'ulteriore spesa pari a lire 70 miliardi.
           Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  dell'art. 1, comma  1, del decreto-legge 21
          aprile 1999, n. 110, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  18 giugno 1999, n.  186  (Autorizzazione   all'invio
          in  Albania  ed   in  Macedonia  di contingenti    italiani
          nell'ambito   della   missione  NATO per  compiti umanitari
          e  di  protezione militare,  nonche'  rifinanziamento   del
          programma  italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai
          profughi), e' il seguente:
            "Art.  1. -  1.  Allo  scopo di  fornire  assistenza alle
          missioni internazionali per   il supporto    alla  pace  ed
          aiuto ai  profughi del Kosovo, e' autorizzata,  a decorrere
          dal  15  febbraio  1999    fino  al  31  dicembre  1999, la
          partecipazione di un ulteriore  contingente di 800 militari
          e, a decorrere dal 1 giugno 1999  e  fino  al  31  dicembre
          1999,  la  partecipazione  di un ulteriore   contingente di
          1.800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'art.
          1, comma 2, del  decreto-legge  28  gennaio  1999,  n.  12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
          n. 77.
            - Il  regio decreto 3 giugno  1926, n. 941  (    Gazzetta
          Ufficiale  11  giugno     1926,      n.    134),      reca:
          "Indennita'     al    personale dell'amministrazione  dello
          Stato incaricato di missione all'estero".
            -  Il  testo  dell'art. 1 della legge  18 maggio 1982, n.
          301 (Norme a tutela del personale militare in  servizio per
          conto dell'ONU in zone di intervento) e' il seguente:
            "Art.   1. -   1. Al   personale militare    in  servizio
          all'estero  per  conto dell'ONU  o impiegato in  operazioni
          umanitarie, per   la difesa degli interessi    esterni  del
          Paese,  e    di contributo   alla sicurezza internazionale,
          nel   periodo di   effettiva   presenza   nelle  zone    di
          intervento  e  per  la  durata  dello   stesso si applicano
          l'art. 13 della legge 18  dicembre 1973, n.  836, e  l'art.
          10  della legge   26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente
          dall'uso  di mezzi di trasporto e per  tutti    i    rischi
          connessi    all'impiego    in   dette   zone   o   comunque
          derivanti   da attivita'   direttamente o    indirettamente
          riconducibili  alla    missione.  Gli    eventuali    oneri
          che  dovessero    derivare dall'attuazione   del   presente
          articolo     sono    posti    a  carico    delle  ordinarie
          disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti".
            - Il testo dell'art. 3 della legge  3 giugno 1981, n. 308
          (Norme in favore dei   militari di   leva e  di    carriera
          appartenenti    alle Forze armate,  ai   Corpi  armati   ed
          ai  Corpi   militarmente  ordinati, infortunati   o  caduti
          in  servizio  e dei  loro  superstiti), e'  il seguente:
            "Art.  3.  - La pensione   spettante in base alle vigenti
          disposizioni alle vedove e  agli orfani degli  ufficiali  e
          dei  sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
          e del Corpo forestale dello Stato, caduti    vittime    del
          dovere   in  servizio  di  ordine pubblico  o  di vigilanza
          ad  infrastrutture civili e militari,  ovvero in operazioni
          di soccorso e' stabilita  in  misura  pari  al  trattamento
          complessivo   di   attivita'   percepito     dal  congiunto
          all'epoca del decesso   o, qualora piu'   favorevole,    in
          misura   pari   al   trattamento  complessivo  di attivita'
          del  grado immediatamente superiore a  quello rivestito dal
          congiunto  all'epoca   del  decesso,  ivi  compresi     gli
          emolumenti  pensionabili,  con   esclusione delle quote  di
          aggiunta  di    famiglia  e  dell'indennita'    integrativa
          speciale   che   sono   corrisposte  nella misura stabilita
          per i pensionati.
            Per  le vedove  e gli  orfani dei   militari di    truppa
          delle    Forze  armate,  dei    Corpi  di polizia   e Corpo
          forestale dello   Stato, caduti  vittime  del  dovere    in
          servizio   di   ordine   pubblico   o     di  vigilanza  ad
          infrastrutture civili  e militari, ovvero in  operazioni di
          soccorso, la  pensione  privilegiata  ordinaria,  spettante
          secondo  le  disposizioni vigenti,   e'   liquidata   sulla
          base  della  misura  delle   pensioni privilegiate  di  cui
          alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
          successive modificazioni.
            E'  fatto  salvo quanto disposto  dall'art. 2 della legge
          24 maggio 1970,  n. 336,  e successive   modificazioni,  e,
          se  piu'    favorevole,  quanto  previsto  dalla   legge 17
          ottobre 1967, n. 974.  Ai titolari di pensione,   ai  sensi
          di     quest'ultima  legge,    va    attibuito,  se    piu'
          favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.
            La pensione spettante, in mancanza  della vedova o  degli
          orfani, ai genitori e collaterali  dei militari indicati ai
          commi  precedenti  e' liquidata applicando   le percentuali
          previste dalle norme  in vigore sul trattamento complessivo
          di cui ai commi stessi.
            Il  trattamento    speciale  di    pensione  di    cui al
          presente  articolo  sara'  riliquidato  in  relazione  alle
          variazioni  della  composizione  del nucleo familiare ed ai
          miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita'
          di servizio  di grado corrispondente   a quello    posto  a
          base del trattamento pensionistico".
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1973, n.   1092,  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120.
            -  Il  regio  decreto-legge  15    luglio  1926, n. 1345,
          convertito dalla legge 5   agosto 1927,    n.  1835,  reca:
          "Concessione  di    un indennizzo privilegiato  aeronautico
          ai militari  resi  inabili  in seguito   ad incidenti    di
          volo  e, in  caso di  morte, alle  loro famiglie" (Gazzetta
          Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185).
            -  Il  testo    dell'art.  3, lettera b), della legge  21
          novembre 1967,  n.  1185  (Norme  sui  passaporti),  e'  il
          seguente:
             "Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto:
           a) (Omissis).
            b)    i    genitori  che,   avendo   prole   minore,  non
          ottengano l'autorizzazione    del    giudice      tutelare;
          l'autorizzazione   non  e' necessaria quando il richiedente
          abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo  da  cui  non
          sia   legalmente   separato   e che  dimori  nel territorio
          della Repubblica".
            -  Il   testo dell'art.   36,   comma   2,   del  decreto
          legislativo    3 febbraio  1993, n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione    delle  amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
          e' il seguente:
            "2.   Le   assunzioni   obbligatorie da    parte    delle
          amministrazioni  pubbliche, aziende   ed enti pubblici  dei
          soggetti di cui  all'art. 1 della legge 2 aprile  1968,  n.
          482,  come  integrato  dall'art.  19 della legge 5 febbraio
          1992, n.    104,  avvengono  per  chiamata  numerica  degli
          iscritti    nelle    liste   di   collocamento  ai    sensi
          della      vigente   normativa,   previa   verifica   della
          compatibilita'   della   invalidita'  con  le  mansioni  da
          svolgere. Per il   coniuge superstite e  per  i  figli  del
          personale  delle Forze dell'ordine, del corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco   e   del    personale    della    polizia
          municipale      deceduto  nell'espletamento  del  servizio,
          nonche'  delle vittime del terrorismo e della  criminalita'
          organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.  466, tali
          assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa".