Art. 2. 1. Per le finalita' previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, e' autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, (( convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. )) 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301. (( 2 ))-bis. (( Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora )) (( impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di )) (( prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il )) (( trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, )) (( nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e )) (( continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale )) (( disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di )) (( pensione e con determina detrazioni di anzianita'. In caso di )) (( decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della )) (( missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 )) (( della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per )) (( la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione )) (( privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul )) (( trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari )) (( dello Stato, approvato con decreto del presidente della )) (( Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti )) (( per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello )) (( assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' )) (( con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato )) (( aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno )) (( 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. )) (( 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e )) (( successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento )) (( vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente )) (( articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro )) (( competente e' il Tribunale militare di Roma. Al medesimo )) (( personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non )) (( si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della )) (( legge 21 novembre 1967, n. 1185. )) (( 2 )) -ter. (( Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto )) (( legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito )) (( dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, )) (( dopo le parole: "Per il coniuge superstite e per i figli del )) (( personale" sono inserite le seguenti: "delle Forze armate,". )) 3. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni, (( a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo, con esclusione del comma 4, )) in relazione alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi apparati di comunicazione, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano. 4. Per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi per l'accoglienza dei profughi del Kosovo nelle strutture predisposte in Albania, a cura della missione "Arcobaleno", nonche' nei centri di assistenza e di accoglienza in Italia, per l'attivita' della missione interforze in Albania e per la ricostituzione delle scorte ed il reintegro dei mezzi e dei materiali utilizzati dalla Protezione civile, e' autorizzata un'ulteriore spesa pari a lire 70 miliardi. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 (Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo, e' autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari e, a decorrere dal 1 giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77. - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 ( Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134), reca: "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero". - Il testo dell'art. 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301 (Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti". - Il testo dell'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti), e' il seguente: "Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attivita' del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attibuito, se piu' favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge. La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120. - Il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, reca: "Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie" (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185). - Il testo dell'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), e' il seguente: "Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto: a) (Omissis). b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica". - Il testo dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa".