Art. 3. (( 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, )) (( valutato in lire 57.000 milioni per il 1999, si provvede quanto )) (( a lire 45.000 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, )) (( della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 12.000 )) (( milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento )) (( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito )) (( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo )) (( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, )) (( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, )) (( allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo )) (( al Ministero degli affari esteri. )) (( 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con )) (( esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni, si )) (( provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento )) (( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito )) (( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo )) (( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, )) (( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, )) (( allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo )) (( al Ministero degli affari esteri. )) (( 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma )) (( 4, pari a 70 miliardi di lire, si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini )) (( del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' )) (( previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello )) (( stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e )) (( della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo )) (( parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero )) (( di grazia e giustizia. )) (( 4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, )) (( valutato in lire 30.000 milioni per il 1999, si provvede ai )) (( sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, )) (( n. 549. )) (( 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione)) (( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le )) (( occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministero del tesoro".