Art. 3-bis. (( 1. Le amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla )) (( missione "Arcobaleno" possono cedere, gratuitamente, al Governo )) (( albanese i beni utilizzati al fine di favorire la ripresa di )) (( quel Paese. )) (( 2. Alle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e )) (( agli enti locali, che cedono i beni, sono riconosciuti )) (( contributi, nella misura massima complessiva di lire 4 )) (( miliardi, con onere a carico delle disponibilita' di cui )) (( all'articolo 2, comma 4. )) (( 3. Alla ripartizione delle somme, di cui al comma 2 si provvede)) (( con decreto del Ministro dell'interno, delegato per il )) (( coordinamento della protezione civile. )) (( 4. I materiali utilizzati dalle amministrazioni pubbliche )) (( nonche' quelli ceduti dal Ministero della difesa al )) (( Dipartimento della protezione civile per l'attuazione dei )) (( compiti della missione "Arcobaleno", per i quali sia accertata )) (( la distruzione o l'irreperibilita', sono dichiarati legalmente )) (( discaricati. )) (( 5. La delegazione italiana di esperti (DIE), costituita ai )) (( sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio )) (( 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo )) (( 1998, n. 42, coopera con il Dipartimento della protezione )) (( civile per le esigenze organizzative e logistiche connesse alle )) (( attivita' umanitarie in territorio albanese. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonche' proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei a Hebron), e' il seguente: "Art. 1. - Il Ministero della difesa e' autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma. di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e' fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalita' concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorita' italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilita' da parte italiana e la situazione generale. 2. Lo sviluppo delle attivita' di assistenza e cooperazione; di cui al comma 1, e' affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non piu' di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi".