Art. 3-bis.
  (( 1. Le amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla ))
(( missione "Arcobaleno" possono cedere, gratuitamente, al Governo ))
(( albanese i beni utilizzati al fine di favorire la ripresa di    ))
(( quel Paese.                                                     ))
  (( 2. Alle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e ))
(( agli enti locali, che cedono i beni, sono riconosciuti          ))
(( contributi, nella misura massima complessiva di lire 4          ))
(( miliardi, con onere a carico delle disponibilita' di cui        ))
(( all'articolo 2, comma 4.                                        ))
(( 3. Alla ripartizione delle somme,  di cui al comma 2 si provvede))
(( con decreto del Ministro dell'interno, delegato per il          ))
(( coordinamento della protezione civile.                          ))
  (( 4. I materiali utilizzati dalle amministrazioni pubbliche ))
(( nonche' quelli ceduti dal Ministero della difesa al             ))
(( Dipartimento della protezione civile per l'attuazione dei       ))
(( compiti della missione "Arcobaleno", per i quali sia accertata  ))
(( la distruzione o l'irreperibilita', sono dichiarati legalmente  ))
(( discaricati.                                                    ))
  (( 5. La delegazione italiana di esperti (DIE), costituita ai ))
(( sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio    ))
(( 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo ))
(( 1998, n. 42, coopera con il Dipartimento della protezione       ))
(( civile per le esigenze organizzative e logistiche connesse alle ))
(( attivita' umanitarie in territorio albanese.                    ))
           Riferimenti normativi:
            -  Il testo  dell'art. 1, commi 1 e 2,  del decreto-legge
          13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 marzo  1998,  n.  42  (Disposizioni    urgenti  in
          materia  di cooperazione   tra Italia e Albania nel settore
          della  difesa,  nonche'   proroga   della   permanenza   di
          contingenti    militari  italiani   in   Bosnia-Erzegovina.
          Proroga  della partecipazione  italiana  al   gruppo     di
          osservatori  temporanei  a Hebron), e' il seguente:
            "Art.    1. -  Il Ministero  della difesa  e' autorizzato
          a prestare assistenza e  collaborazione alle  Forze  armate
          albanesi   sotto  forma.    di    consulenza,    assistenza
          tecnica,   addestramento   ed   istruzione,  esercitazioni,
          addestramento    operativo   e'    fornitura   di   beni  e
          servizi,  nei  settori  e  con le  modalita'  concrete  che
          verranno stabilite   di comune   accordo dalle    autorita'
          italiane    ed albanesi, valutando  di  volta in  volta  le
          esigenze  specifiche     della     parte  albanese,      la
          disponibilita'   da   parte   italiana   e   la  situazione
          generale.
            2.   Lo   sviluppo   delle   attivita'  di  assistenza  e
          cooperazione; di  cui  al  comma  1,  e'  affidato  ad  una
          delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non piu'
          di  sessanta  militari,  operante in collaborazione con gli
          esperti militari albanesi".