Art. 4-ter. (( 1. All'articolo 6- )) ter, (( comma 1, del decreto-legge 21 )) (( aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni dalla legge )) (( 18 giugno 1999, n. 186, le parole: "cittadini stranieri" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "cittadini della Repubblica federale )) (( jugoslava". )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 18 giugno 1999, n. 186, e' il seguente: "Art. 6-ter . - 1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in eta' di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato".