Art. 4-ter.
  (( 1. All'articolo 6- )) ter, (( comma 1, del decreto-legge 21 ))
(( aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni dalla legge  ))
(( 18 giugno 1999, n. 186, le parole: "cittadini stranieri" sono   ))
(( sostituite dalle seguenti: "cittadini della Repubblica federale ))
(( jugoslava".                                                     ))
           Riferimenti normativi:
            - Il  testo dell'art. 6-ter,  comma 1,  del decreto-legge
          21  aprile  1999, n.  110,  convertito, con  modificazioni,
          dalla  citata legge 18 giugno 1999, n. 186, e' il seguente:
            "Art. 6-ter  .    -  1.  Sono    comunque  ammessi    sul
          territorio  nazionale  i   cittadini stranieri, provenienti
          dalle  aree interessate dagli eventi   bellici del  Kosovo,
          in    eta'  di leva o  richiamati alle armi, che  risultino
          disertori,  renitenti alla  leva o  obiettori di coscienza.
          Le misure di protezione temporanea sono adottate in base  a
          quanto  previsto    dall'art.  20,   comma 1,   del decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  nei  limiti   delle
          risorse  del  Fondo  ivi richiamato".