Art. 2. 1. I datori di lavoro che in applicazione dei contratti collettivi riferiscono l'orario normale di lavoro alla media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale, effettuano l'informazione di cui all'art. 5-bis del regio decreto-legge n. 692/1923, come modificato dall'art. l della legge n. 409/1998, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione lavoro competente per territorio, entro il primo giorno feriale lavorativo del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata la prestazione straordinaria ogni qualvolta nel corso del mese solare vi sia una prestazione eccedente venti ore complessive nell'arco del mese considerato, rispetto all'orario normale di lavoro individuato dal contratto. 2. Nel caso in cui l'orario normale programmato su base plurisettimanale ecceda le quarantacinque ore settimanali, la comunicazione deve essere effettuata con le modalita' di cui al comma precedente quando si superino le tre ore nell'arco della settimana.