Art. 2.
  1. I datori di lavoro  che in applicazione dei contratti collettivi
riferiscono l'orario  normale di lavoro alla  media delle prestazioni
lavorative in un  periodo plurisettimanale, effettuano l'informazione
di    cui   all'art. 5-bis   del   regio  decreto-legge n.  692/1923,
come modificato  dall'art.   l   della   legge n.   409/1998,    alla
Direzione  provinciale    del  lavoro   - Servizio   ispezione lavoro
competente per territorio,   entro   il    primo    giorno    feriale
lavorativo    del   mese successivo   a   quello   in   cui e'  stata
effettuata  la  prestazione straordinaria ogni  qualvolta nel   corso
del  mese    solare vi   sia una prestazione   eccedente   venti  ore
complessive  nell'arco  del  mese considerato, rispetto    all'orario
normale  di lavoro  individuato dal contratto.
  2.  Nel   caso  in  cui   l'orario  normale  programmato   su  base
plurisettimanale  ecceda   le  quarantacinque  ore   settimanali,  la
comunicazione deve essere effettuata con le modalita' di cui al comma
precedente quando si superino le tre ore nell'arco della settimana.