Art. 2.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1 comporta  l'obbligo  per  il
"C.S.Q.A."  del rispetto  delle  prescrizioni  previste nel  presente
decreto  e puo'  essere  sospesa  o revocata  ai  sensi  del comma  3
dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti
piu'   in  possesso   dei   requisiti  ivi   indicati,  con   decreto
dell'Autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua
nel Ministero per le politiche agricole.