Art. 4.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve  le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
  Nell'ambito   del   periodo    di   validita'   dell'autorizzazione
l'organismo di controllo "C.S.Q.A." e' tenuto ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che  l'Autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga utile, decida di impartire.