Art. 6.
  L'organismo autorizzato "C.S.Q.A."  immette nel sistema informatico
del  Ministero   per  le   politiche  agricole  tutti   gli  elementi
conoscitivi  di   carattere  tecnico  e   documentale  dell'attivita'
certificativa  ed adotta  eventuali opportune  misure, da  sattoporre
preventivamente  all'approvazione da  parte dell'Autorita'  nazionale
competente, atte  ad evitare rischi di  disapplicazione, confusione o
difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo
della  denominazione   di  origine  protetta   "Prosciutto  Toscano",
rilasciate agli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero per le politiche agricole.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 5  sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione di origine protetta "Prosciutto Toscano".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo