IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la richiesta della regione Piemonte protocollo n. 13305/S1/25 del 24 maggio 1999; Visto l'articolo 5 della legge 13 luglio 1999, n. 226; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti relativi; Sentita la regione Piemonte; Vista l'ordinanza n. 1173/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 settembre 1987; Ritenuto altresi' di dover modificare l'ordinanza n. 1173/FPC recependo in tal senso i pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato in data 30 luglio 1998, n. 10388-01 e in data 24 aprile 1999, n. 5042; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 7 della stessa legge, la regione Piemonte e gli enti locali interessati, possono derogare alle seguenti norme: regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41; legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35, e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2. 2. Gli interventi urgenti possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi requisiti di legge, non inferiori a cinque.