Art. 2.
  1.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto  contrattuale scaturito  dalla  applicazione della  presente
ordinanza   e  pertanto   eventuali  oneri   derivanti  da   ritardi,
inadempienze  o contenzioso,  a qualsiasi  titolo insorgente,  sono a
carico dei bilanci degli enti attuatori.