FISCALITA' DIFFERITA ATTIVA E PASSIVA: TRATTAMENTO IN BILANCIO (*) 1. Premessa. Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attivita' e delle passivita' aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioe' a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioe' oneri o benefici fiscali irreversibili). Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da cio' discende che occorre rilevare non solo la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalita' "differita", ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verra' liquidata o recuperata nei periodi successivi. La registrazione della fiscalita' differita deve avvenire altresi' nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile. Gli effetti della fiscalita' differita vanno contabilizzati secondo modalita' coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti interesseranno il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno direttamente sul patrimonio netto. La fiscalita' differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta (IRPEG, IRAP e, nel bilancio consolidato, imposte vigenti nei paesi di insediamento delle imprese controllate estere incluse nel consolidamento). 2. Definizioni. Cio' premesso e considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni: a) imposte correnti. Le imposte correnti sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie. b) differenze temporanee. Una differenza temporanea si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. "inversione" o "rovesciamento"). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un'attivita' o passivita' differisce dal valore riconosciuto fiscalmente (1). Una differenza temporanea e' definita deducibile, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale (2); tassabile, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale (3). c) imposte anticipate. Le attivita' per imposte anticipate si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilita' di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili). d) imposte differite. Le passivita' per imposte differite si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilita' di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate). 3. Rilevazione nello stato patrimoniale. Le attivita' per imposte anticipate vanno iscritte in bilancio, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Ovviamente, tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite, secondo quanto indicato piu' avanti. Puo' essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per il riporto vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che e' improbabile si ripetano (4). Le attivita' per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella voce 130 "altre attivita'" dello stato patrimoniale in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 4). Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico (5), la contropartita e' costituita dal patrimonio netto stesso (6). Le passivita' per imposte differite vanno iscritte in bilancio, salvo che esistano scarse probabilita' che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di "inversione" (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati (7) e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che: siano sotto il controllo della banca e questa non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando la banca esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta), oppure non siano sotto il controllo della banca, ma la loro "inversione" sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il fondo rischi su crediti ex art. 71, comma 3, del t.u.i.r., allorche' la banca reputi di poter conservare "sine die" la relativa sospensione d'imposta; differente e' invece la situazione degli interessi di mora maturati, non incassati ma giudicati recuperabili, per i quali la probabilita' della "inversione" delle differenze temporanee tassabili risulta implicita nelle stesse valutazioni aziendali). Le passivita' per imposte differite devono essere allocate - in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 4) - nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale, a meno che il differimento dell'onere tributario venga subordinato dalla disciplina fiscale all'iscrizione nel conto economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta. In tali casi (quali, ad esempio, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti per interessi di mora) gli effetti della fiscalita' differita vanno indicati unicamente in nota integrativa (cfr. il successivo paragrafo 5), allo scopo di non dilatare artificiosamente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il risultato economico di periodo. Tuttavia, se le passivita' per imposte differite attengono a riserve patrimoniali (in sospensione d'imposta) alimentate con stanziamenti a carico del conto economico, tali passivita' devono essere incluse nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" riducendo in contropartita le riserve medesime. Impostazione contabile analoga va adottata anche quando la fiscalita' differita deriva da eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare per il conto economico (8) (9). Le attivita' per imposte anticipate e le passivita' per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le "inversioni" delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette "inversioni" oppure, qualora cio' risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'aliquota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio. Alla fine di ogni esercizio le banche sono tenute a verificare se - e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attivita' per imposte anticipate e le passivita' per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attivita' e passivita' escluse in passato. Non e' ammessa la compensazione tra le attivita' per imposte anticipate e le passivita' per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto (10) e scadenti nel medesimo periodo temporale. 4. Rilevazione nel conto economico. Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) le imposte correnti; b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformita' di quanto stabilito nel precedente paragrafo; c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformita' di quanto stabilito nel precedente paragrafo. Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti b) e c) occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta. Il saldo complessivo degli elementi a) , b) e c) deve essere ricondotto nella voce 220 "imposte sul reddito dell'esercizio" del conto economico con il pertinente segno algebrico. 5. Informativa nella nota integrativa. Nella parte B, sezione 7 ("i fondi") vanno illustrati i criteri adottati per la rilevazione della fiscalita' differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attivita' per imposte anticipate e delle passivita' per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonche' le aliquote d'imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente. Occorre inoltre indicare: a) l'entita' e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "attivita' per imposte anticipate" (cfr. l'acclusa tavola A) incluse nella voce 130 "altre attivita'" dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le attivita' la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto. A corredo della prima tabella deve essere indicata anche la quota parte delle attivita' per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili; b) l'entita' e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "passivita' per imposte differite" (cfr. l'acclusa tavola B) incluse nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale (11). Analogamente a quanto previsto per il punto precedente, occorre redigere due distinte tabelle, una per le passivita' la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto (12); c) l'entita' e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passivita' per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse", perche' relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario e' subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta; d) l'entita' e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passivita' per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilita' di liquidazione (cfr. il precedente paragrafo 3). Le informative di cui ai punti c) e d) non andranno riportate nella parte A, sezione 2, della nota integrativa. Nella parte B, sezione 8 ("il capitale, le riserve, il fondo rischi bancari generali e le passivita' subordinate") occorre inoltre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali e' stata rilevata la fiscalita' passiva differita. In particolare, va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonche' il relativo onere fiscale differito allocato nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse". Infine, nella parte C, sezione 6 ("altre voci del conto economico") deve essere fornita la composizione della voce 220 "imposte sul reddito" (cfr. l'acclusa tavola C) (13). 6. Segnalazioni di vigilanza. 6.1 Segnalazioni statistiche (matrice dei conti, segnalazioni consolidate). Nelle more che le segnalazioni vengano integrate con l'introduzione di apposite evidenze informative destinate a rilevare la fiscalita' differita, le banche devono convenzionalmente segnalare: le attivita' per imposte anticipate e le passivita' per le imposte differite nelle sottovoci, rispettivamente, 1227.36 "debitori diversi - partite fiscali varie: altre" e 1933.08 "fondi per rischi ed oneri: fondi imposte e tasse"; le imposte correnti dell'esercizio nella voce 4066 "accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri: fondi imposte e tasse"; gli importi della fiscalita' differita di competenza dell'esercizio nelle voci 4075 "sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" oppure 4185 "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo", a seconda del segno. Ovviamente, gli importi relativi al patrimonio netto andranno imputati direttamente a quest'ultimo. Nelle segnalazioni consolidate occorre adottare criteri analoghi a quelli indicati per la matrice dei conti. 6.2 Segnalazione del patrimonio di vigilanza. Nella vigente disciplina di vigilanza vale il principio secondo cui il patrimonio di vigilanza - sia individuale sia consolidato - deve essere depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. In ossequio a tale principio dal patrimonio devono essere dedotti gli oneri fiscali latenti che, in conformita' delle disposizioni relative al bilancio (cfr. il precedente paragrafo 5, lettera c) non sono imputati ai "fondi imposte e tasse", ma indicati unicamente nella nota integrativa. A tal fine, nella voce "altri elementi negativi del patrimonio supplementare: altri" le banche riporteranno, in particolare, le passivita' per imposte differite gravanti sul fondo rischi per interessi di mora ricompreso nella voce 90 del passivo dello stato patrimoniale (14). 7. Disposizioni transitorie. Nel bilancio di prima applicazione delle presenti disposizioni gli importi della fiscalita' differita imputabili al conto economico e riferibili al medesimo esercizio nonche' quelli imputabili al patrimonio netto vanno registrati secondo i criteri illustrati in precedenza. Invece, gli elementi attribuibili al conto economico e riferibili agli esercizi precedenti devono essere ricondotti nelle voci "oneri/proventi straordinari". Analoga impostazione deve essere seguita anche nelle segnalazioni di vigilanza. _________ (*) Riservato alle banche e alle societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari. (1) Tale differenza puo' determinarsi, ad esempio, in sede di rivalutazione di un cespite, qualora il relativo valore fiscale non debba essere allineato al nuovo valore di libro. (2) Cio' si verifica, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile in un esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto nel conto economico. (3) Cio' si verifica, ad esempio, quando la deduzione di un costo dal reddito imponibile e' anticipata rispetto alla sua rilevazione nel conto economico oppure quando a tassazione di un ricavo viene differita. (4) La facolta' di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui "inversione" avverra' negli esercizi in cui la medesima perdita potra' essere riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili. (5) Puo' essere, ad esempio, il caso delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, qualora sia stata esercitata l'opzione di imputarle alle riserve patrimoniali, oppure delle differenze negative di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998. (6) Considerato che le vigenti direttive contabili non disciplinano in modo specifico la rilevazione della fiscalita' differita e visto che la Commissione UE ritiene compatibile con l'ordinamento europeo tanto il c.d. balance sheet liability method (previsto dall'International Accounting Standard n. 12 "Income taxes") quanto il c.d. income statement liability method, che prevede invece la registrazione delle sole differenze temporanee che si generano nel conto economico, si consente alle banche di adottare in alternativa un regime contabile basato su quest'ultimo metodo. (7) Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali. (8) Puo' essere, ad esempio, il caso delle differenze positive di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998. (9) Vale per la rilevazione delle passivita' per imposte differite quanto detto nella precedente nota 6 a proposito della possibilita' di utilizzare il c.d. income statement liability method. (10) Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non e' possibile compensare le attivita' per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passivita' per imposte relative ad un'altra impresa del gruppo. (11) La differenza tra l'importo finale della tavola A e l'importo finale della tavola B figura, per le banche che - ricorrendo le condizioni indicate nel testo - esercitano la facolta' di compensare le attivita' per imposte anticipate e le passivita' per imposte differite, nella voce 130 "altre attivita'" o nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" a seconda del relativo segno algebrico. (12) Le banche che adottano l'impostazione contabile basata sull'income statement liability method (cfr. precedenti note 6 e 9) devono compilare le tavole A e B limitatamente alle "attivita' per imposte anticipate" e alle "passivita' per imposte differite" le cui contropartite siano state registrate nel conto economico. Esse daranno comunque separata indicazione dell'ammontare delle "attivita' per imposte anticipate" e delle "passivita' per imposte differite" che avrebbero contabilizzato se avessero applicato il balance sheet liability method. (13) Nelle voci 2 e 3 della tavola C figurano i saldi degli aumenti e delle diminuzioni indicati nelle tavole A e B (relative alle imposte anticipate e differite registrate nel conto economico). (14) Le banche che in bilancio adottano l'impostazione contabile basata sull'income statement liability method (cfr. precedenti note 6 e 9) sono tenute a dedurre dal patrimonio di vigilanza al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente paragrafo 3, le passivita' per imposte differite relative alle differenze temporanee gravanti sul patrimonio netto. Viceversa, in ossequio al principio generale sancito nell'art. 2, par. 2, della direttiva n. 89/299/CEE secondo cui non e' possibile apportare rettifiche incrementative del valore degli elementi patrimoniali indicati in bilancio, le banche suddette non possono considerare l'effetto positivo delle attivita' per imposte anticipate concernenti i medesimi elementi. A. Attivita' per imposte anticipate __________________ | | IMPORTO __________________________________________________|__________________ 1. Importo iniziale .............................. _____________________________________________________________________ 2. Aumenti ....................................... 2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio ... 2.2 Altri aumenti ............................. _____________________________________________________________________ 3. Diminuzioni ................................... 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 3.2 Altre diminuzioni ......................... _____________________________________________________________________ 4. Importo finale ................................ _____________________________________________________________________ B. Passivita' per imposte differite __________________ | | IMPORTO __________________________________________________|__________________ 1. Importo iniziale .............................. _____________________________________________________________________ 2. Aumenti ....................................... 2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio .... 2.2 Altri aumenti ............................. _____________________________________________________________________ 3. Diminuzioni ................................... 3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 3.2 Altre diminuzioni ......................... _____________________________________________________________________ 4. Importo finale ................................ _____________________________________________________________________ C. Composizione della voce 220 "Imposte sul reddito dell'esercizio" __________________ | | IMPORTO __________________________________________________|__________________ 1. Imposte correnti (-) .......................... _____________________________________________________________________ 2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) ..... _____________________________________________________________________ 3. Variazione delle imposte differite (-/+) ...... _____________________________________________________________________ 4. Imposte sul reddito dell'esericzio (-1 +/-2 -/+3) _____________________________________________________________________