(all. 1 - art. 1)
               FISCALITA' DIFFERITA ATTIVA E PASSIVA:
                     TRATTAMENTO IN BILANCIO (*)
1. Premessa.
  Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito
d'impresa  differiscono   a  volte  dalle  regole   civilistiche  che
governano  il  calcolo  del  risultato d'esercizio  da  iscrivere  in
bilancio; parimenti  possono talora registrarsi delle  differenze tra
il valore  fiscale e il  valore di  bilancio delle attivita'  e delle
passivita' aziendali. In tutti  questi casi si determinano differenze
che possono  avere natura temporanea (destinata  cioe' a riassorbirsi
nel tempo)  oppure permanente (che  producono cioe' oneri  o benefici
fiscali irreversibili).
  Il  rispetto del  principio di  competenza economica  esige che  in
bilancio  le  imposte  sul  reddito  d'esercizio  siano  computate  e
rilevate in modo da realizzare  la piena correlazione temporale con i
costi e i  ricavi che danno luogo al risultato  economico di periodo.
Da  cio'  discende  che  occorre  rilevare  non  solo  la  fiscalita'
"corrente", ossia  quella calcolata secondo le  regole tributarie, ma
anche  la fiscalita'  "differita", ossia  quella che  si origina  per
effetto delle anzidette differenze  temporanee e che verra' liquidata
o recuperata nei periodi successivi.
  La registrazione della fiscalita'  differita deve avvenire altresi'
nel rispetto del  principio di prudenza e di quello  in base al quale
occorre stanziare  fondi per rischi  ed oneri unicamente a  fronte di
oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.
  Gli effetti della fiscalita' differita vanno contabilizzati secondo
modalita' coerenti con  quelle di registrazione degli  eventi o delle
transazioni che  la originano. Pertanto, tali  effetti interesseranno
il  conto  economico,  se  in   tale  conto  figurano  le  differenze
temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno
direttamente sul patrimonio netto.
  La fiscalita'  differita deve essere calcolata  separatamente per i
diversi  tipi d'imposta  (IRPEG,  IRAP e,  nel bilancio  consolidato,
imposte vigenti  nei paesi di insediamento  delle imprese controllate
estere incluse nel consolidamento).
2. Definizioni.
  Cio'  premesso  e  considerando  le sole  differenze  di  carattere
temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:
    a) imposte correnti.
  Le  imposte correnti  sono  le imposte  sul reddito  dell'esercizio
calcolate secondo le regole tributarie.
    b) differenze temporanee.
  Una   differenza  temporanea   si  genera   quando  la   competenza
civilistica  di  una  componente   reddituale  differisce  da  quella
fiscale, ossia  quando un costo  (ricavo) viene ammesso  in deduzione
(assoggettato a tassazione) in un  esercizio diverso da quello in cui
viene iscritto  nel conto  economico. Per  sua natura  una differenza
temporanea  determina una  variazione  nel reddito  imponibile di  un
periodo e una corrispondente variazione  di segno opposto nei redditi
imponibili    dei   periodi    successivi   (c.d.    "inversione"   o
"rovesciamento"). Una differenza temporanea si produce anche nei casi
in cui il valore di  bilancio di un'attivita' o passivita' differisce
dal valore riconosciuto fiscalmente (1).
  Una differenza  temporanea e' definita deducibile,  quando comporta
una riduzione  dei redditi imponibili  futuri a fronte di  un aumento
del   reddito imponibile  attuale (2);  tassabile, quando comporta un
incremento dei redditi  imponibili futuri a fronte di  una  riduzione
del reddito imponibile attuale (3).
    c) imposte anticipate.
  Le attivita'  per imposte anticipate si  originano dalle differenze
temporanee    deducibili    e   rappresentano    imposte    liquidate
anticipatamente  (per effetto,  ad  esempio,  del differimento  nella
deducibilita' di  una parte  delle svalutazioni dei  crediti iscritte
nel  conto   economico),  che  verranno  recuperate   negli  esercizi
successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).
    d) imposte differite.
  Le passivita'  per imposte differite si  originano dalle differenze
temporanee tassabili e rappresentano  imposte differite (per effetto,
ad  esempio,  del  differimento nella  imponibilita'  di  plusvalenze
patrimoniali  realizzate  ed  iscritte   nel  conto  economico),  che
verranno liquidate  negli esercizi successivi (quando  le plusvalenze
verranno tassate).
3. Rilevazione nello stato patrimoniale.
  Le attivita' per imposte anticipate  vanno iscritte in bilancio, se
esiste la ragionevole  certezza del loro recupero,  da verificarsi in
relazione alla  capienza dei  redditi imponibili  attesi. Ovviamente,
tali redditi  devono essere  stimati escludendo le  citate differenze
deducibili, ma  tenendo conto  delle differenze  temporanee tassabili
che generano imposte differite, secondo quanto indicato piu' avanti.
  Puo'  essere  iscritto  in  bilancio  anche  il  beneficio  fiscale
potenziale   derivante  dalla   perdita  di   un  periodo   d'imposta
computabile  in   diminuzione  del  reddito  dei   periodi  d'imposta
successivi,  se  esiste  la  ragionevole  certezza  che  nei  periodi
consentiti per  il riporto vi saranno  redditi imponibili sufficienti
ad  assorbire la  perdita e  a condizione  che questa  sia dipesa  da
circostanze ben identificate che e' improbabile si ripetano (4).
  Le  attivita' per  imposte  anticipate (e  quelle  connesse con  le
perdite riportabili)  devono essere ricondotte nella  voce 130 "altre
attivita'"  dello  stato  patrimoniale  in  contropartita  del  conto
economico (cfr. il successivo paragrafo 4). Tuttavia, nei casi in cui
le  imposte  anticipate riguardino  eventi  o  transazioni che  hanno
interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il
conto  economico  (5), la contropartita  e' costituita dal patrimonio
netto stesso (6).
  Le  passivita' per  imposte differite  vanno iscritte  in bilancio,
salvo che esistano  scarse probabilita' che esse  siano sostenute. In
linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di
differenze temporanee tassabili che  siano prive di un predeterminato
profilo temporale di "inversione"  (diversamente da quanto accade, ad
esempio, per  gli ammortamenti  anticipati (7) e  per le  plusvalenze
patrimoniali rateizzate) e che:
  siano sotto il controllo della banca  e questa non abbia assunto (e
non ritenga probabile di assumere  in futuro) comportamenti idonei ad
integrare  i  presupposti  per il  pagamento  dell'imposta  differita
(come,  ad  esempio, quando  la  banca  esclude di  distribuire  agli
azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta), oppure
  non siano sotto  il controllo della banca, ma  la loro "inversione"
sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il
fondo rischi su crediti ex art.  71, comma 3, del t.u.i.r., allorche'
la  banca  reputi   di  poter  conservare  "sine   die"  la  relativa
sospensione  d'imposta;  differente  e' invece  la  situazione  degli
interessi di mora maturati,  non incassati ma giudicati recuperabili,
per  i  quali la  probabilita'  della  "inversione" delle  differenze
temporanee  tassabili  risulta  implicita  nelle  stesse  valutazioni
aziendali).
  Le passivita'  per imposte  differite devono  essere allocate  - in
contropartita del conto economico (cfr.  il successivo paragrafo 4) -
nella   sottovoce  80.b   "fondi   imposte  e   tasse"  dello   stato
patrimoniale, a meno che  il differimento dell'onere tributario venga
subordinato  dalla   disciplina  fiscale  all'iscrizione   nel  conto
economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in
sospensione  d'imposta.   In  tali  casi  (quali,   ad  esempio,  gli
accantonamenti ai fondi rischi su  crediti per interessi di mora) gli
effetti della fiscalita' differita  vanno indicati unicamente in nota
integrativa  (cfr. il  successivo  paragrafo 5),  allo  scopo di  non
dilatare   artificiosamente   i   costi  aziendali   e   sottostimare
conseguentemente il risultato economico di periodo.
  Tuttavia,  se  le  passivita'  per imposte  differite  attengono  a
riserve  patrimoniali  (in   sospensione  d'imposta)  alimentate  con
stanziamenti  a carico  del conto  economico, tali  passivita' devono
essere incluse nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" riducendo
in contropartita le riserve  medesime. Impostazione contabile analoga
va adottata anche  quando la fiscalita' differita deriva  da eventi o
transazioni che  hanno interessato  direttamente il  patrimonio netto
senza transitare per il conto economico (8) (9).
  Le attivita'  per imposte  anticipate e  le passivita'  per imposte
differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle
corrispondenti  differenze temporanee  le  aliquote  d'imposta che  -
secondo le  disposizioni fiscali in  essere al momento del  calcolo -
saranno  in   vigore  nei  periodi   in  cui  si   verificheranno  le
"inversioni"   delle  medesime   differenze  temporanee.   Quando  la
disciplina tributaria impone aliquote  d'imposta diverse per frazioni
del  medesimo reddito,  occorre stimare  le aliquote  medie ponderate
attese nei periodi futuri in  cui avverranno le suddette "inversioni"
oppure,   qualora  cio'   risultasse  particolarmente   difficoltoso,
utilizzare  l'aliquota media  ponderata  dell'esercizio  al quale  si
riferisce il bilancio.
  Alla fine di ogni esercizio le banche sono tenute a verificare se -
e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in
bilancio  le attivita'  per imposte  anticipate e  le passivita'  per
imposte differite  iscritte nei bilanci precedenti  oppure se possano
reputarsi  soddisfatte  le  condizioni  per  registrare  attivita'  e
passivita' escluse in passato.
  Non  e'  ammessa la  compensazione  tra  le attivita'  per  imposte
anticipate e  le passivita' per  imposte differite, salvo  per quelle
relative  alla medesima imposta, al medesimo soggetto (10) e scadenti
nel medesimo periodo temporale.
4. Rilevazione nel conto economico.
  Le imposte  sul reddito dell'esercizio sono  costituite dalla somma
algebrica delle seguenti componenti:
     a) le imposte correnti;
  b)  la variazione  delle  imposte anticipate,  pari  alla somma  di
quelle  sorte nell'esercizio  al  netto di  quelle  sorte in  periodi
precedenti  e  annullate  nell'esercizio; vanno  escluse  le  imposte
anticipate imputate  direttamente al patrimonio netto  in conformita'
di quanto stabilito nel precedente paragrafo;
  c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle
sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e
annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate
direttamente al  patrimonio netto in conformita'  di quanto stabilito
nel precedente paragrafo.
  Nel calcolo  delle variazioni di  cui ai  precedenti punti b)  e c)
occorre  tener  conto  anche  degli  effetti  indotti  dall'eventuale
mutamento delle aliquote d'imposta.
  Il  saldo complessivo  degli  elementi a)  , b)  e  c) deve  essere
ricondotto nella  voce 220  "imposte sul reddito  dell'esercizio" del
conto economico con il pertinente segno algebrico.
5. Informativa nella nota integrativa.
  Nella parte  B, sezione  7 ("i fondi")  vanno illustrati  i criteri
adottati  per  la  rilevazione   della  fiscalita'  differita  e,  in
particolare,  le   ragioni  sottostanti   alla  iscrizione   (o  alla
esclusione) delle attivita' per imposte anticipate e delle passivita'
per imposte differite (con  l'indicazione delle principali differenze
temporanee  deducibili e  tassabili)  nonche'  le aliquote  d'imposta
applicate e le eventuali variazioni  rispetto a quelle utilizzate nel
bilancio precedente. Occorre inoltre indicare:
  a)  l'entita'  e  le variazioni  intervenute  nell'esercizio  nelle
"attivita' per imposte anticipate"  (cfr. l'acclusa tavola A) incluse
nella  voce  130  "altre  attivita'"  dello  stato  patrimoniale;  in
particolare,  occorre  redigere  due  distinte tabelle,  una  per  le
attivita'  la  cui  contropartita  sia  stata  registrata  nel  conto
economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto. A corredo
della prima tabella  deve essere indicata anche la  quota parte delle
attivita'  per imposte  anticipate  che derivano  da perdite  fiscali
riportabili;
  b)  l'entita'  e  le variazioni  intervenute  nell'esercizio  nelle
"passivita' per imposte differite"  (cfr. l'acclusa tavola B) incluse
nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale
(11).   Analogamente   a quanto  previsto  per  il  punto precedente,
occorre  redigere  due  distinte  tabelle,  una  per   le  passivita'
la   cui  contropartita  sia stata  registrata  nel  conto economico,
l'altra per quelle  imputate al patrimonio netto (12);
  c)  l'entita'  e  le variazioni  intervenute  nell'esercizio  nelle
passivita'  per imposte  differite  (con  indicazione delle  relative
componenti) non incluse nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse",
perche'  relative   a  fattispecie  per  le   quali  il  differimento
dell'onere  tributario  e'  subordinato  all'iscrizione  di  appositi
accantonamenti   destinati  ad   alimentare   fondi  in   sospensione
d'imposta;
  d) l'entita' e le  variazioni delle differenze temporanee tassabili
(e  delle  relative   componenti)  per  le  quali   non  ricorrano  i
presupposti per l'iscrizione di  passivita' per imposte differite, in
quanto caratterizzate da scarsa probabilita' di liquidazione (cfr. il
precedente paragrafo 3).
  Le informative di cui ai punti c) e d) non andranno riportate nella
parte A, sezione 2, della nota integrativa.
  Nella parte B, sezione 8 ("il capitale, le riserve, il fondo rischi
bancari  generali  e  le  passivita'  subordinate")  occorre  inoltre
fornire  un'informativa   sulle  riserve  in   sospensione  d'imposta
relativamente  alle quali  e'  stata rilevata  la fiscalita'  passiva
differita. In  particolare, va  indicato l'ammontare  delle anzidette
riserve  ricondotto nelle  pertinenti voci  dello stato  patrimoniale
nonche' il relativo onere  fiscale differito allocato nella sottovoce
80.b "fondi imposte e tasse".
  Infine, nella parte C, sezione 6 ("altre voci del conto economico")
deve  essere fornita  la  composizione della  voce  220 "imposte  sul
reddito" (cfr. l'acclusa tavola C) (13).
6. Segnalazioni di vigilanza.
  6.1  Segnalazioni  statistiche  (matrice  dei  conti,  segnalazioni
consolidate).
  Nelle more che le segnalazioni vengano integrate con l'introduzione
di apposite  evidenze informative destinate a  rilevare la fiscalita'
differita, le banche devono convenzionalmente segnalare:
  le attivita' per imposte anticipate  e le passivita' per le imposte
differite nelle sottovoci, rispettivamente, 1227.36 "debitori diversi
- partite fiscali varie: altre" e 1933.08 "fondi per rischi ed oneri:
fondi imposte e tasse";
  le imposte correnti dell'esercizio  nella voce 4066 "accantonamenti
ai fondi per rischi ed oneri: fondi imposte e tasse";
  gli importi della fiscalita' differita di competenza dell'esercizio
nelle voci 4075 "sopravvenienze  passive e insussistenze dell'attivo"
oppure 4185  "sopravvenienze attive  e insussistenze del  passivo", a
seconda  del segno.  Ovviamente, gli  importi relativi  al patrimonio
netto andranno imputati direttamente a quest'ultimo.
  Nelle segnalazioni consolidate occorre  adottare criteri analoghi a
quelli indicati per la matrice dei conti.
   6.2 Segnalazione del patrimonio di vigilanza.
  Nella vigente disciplina di vigilanza vale il principio secondo cui
il patrimonio di  vigilanza - sia individuale sia  consolidato - deve
essere depurato degli eventuali oneri  di natura fiscale. In ossequio
a  tale principio  dal  patrimonio devono  essere  dedotti gli  oneri
fiscali latenti  che, in  conformita' delle disposizioni  relative al
bilancio  (cfr.  il  precedente  paragrafo 5,  lettera  c)  non  sono
imputati ai  "fondi imposte  e tasse",  ma indicati  unicamente nella
nota integrativa.
  A  tal fine,  nella voce  "altri elementi  negativi del  patrimonio
supplementare:  altri" le  banche  riporteranno,  in particolare,  le
passivita'  per  imposte  differite  gravanti sul  fondo  rischi  per
interessi di  mora ricompreso nella  voce 90 del passivo  dello stato
patrimoniale (14).
7. Disposizioni transitorie.
  Nel bilancio di prima  applicazione delle presenti disposizioni gli
importi della  fiscalita' differita  imputabili al conto  economico e
riferibili  al  medesimo  esercizio   nonche'  quelli  imputabili  al
patrimonio  netto vanno  registrati secondo  i criteri  illustrati in
precedenza. Invece,  gli elementi  attribuibili al conto  economico e
riferibili agli  esercizi precedenti  devono essere  ricondotti nelle
voci "oneri/proventi straordinari".
  Analoga impostazione  deve essere seguita anche  nelle segnalazioni
di vigilanza.
_________
            (*)  Riservato  alle  banche  e alle societa' finanziarie
          capogruppo di gruppi bancari.
            (1)  Tale differenza puo' determinarsi,   ad esempio,  in
          sede    di  rivalutazione   di   un cespite,   qualora   il
          relativo   valore fiscale non  debba  essere  allineato  al
          nuovo valore di libro.
            (2)  Cio'  si verifica, ad esempio, quando un costo viene
          ammesso  in   deduzione  dal  reddito  imponibile   in   un
          esercizio  successivo a quello in cui e' stato iscritto nel
          conto economico.
            (3)  Cio' si verifica, ad esempio,   quando la  deduzione
          di un  costo dal reddito  imponibile e' anticipata rispetto
          alla sua rilevazione  nel conto  economico oppure  quando a
          tassazione di  un ricavo viene differita.
            (4)  La   facolta'   di   rilevare il  beneficio  fiscale
          potenziale  derivante    dalla  perdita  di  un     periodo
          d'imposta riguarda unicamente  la  parte  di  tale  perdita
          che   eccede   le   differenze temporanee tassabili  la cui
          "inversione" avverra'  negli esercizi in cui  la   medesima
          perdita    potra'  essere    riportata.    Viceversa,    il
          beneficio    atteso    dalla    perdita      deve    essere
          registrato   fino   a concorrenza delle suddette differenze
          temporanee tassabili.
            (5) Puo' essere,  ad esempio, il caso  delle  diminuzioni
          di    valore   registrate   sugli    attivi   ceduti  nelle
          operazioni  di cartolarizzazione  di cui  alla   legge   n.
          130   del   30 aprile  1999, qualora  sia stata  esercitata
          l'opzione di  imputarle alle  riserve patrimoniali,  oppure
          delle  differenze   negative    di   conversione  nell'euro
          relative ai titoli di  debito immobilizzati che siano state
          imputate  direttamente  alle  riserve in  base  all'opzione
          prevista  dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n.
          213/1998.
            (6) Considerato che  le vigenti direttive  contabili  non
          disciplinano   in   modo  specifico  la  rilevazione  della
          fiscalita' differita   e visto   che   la Commissione    UE
          ritiene  compatibile    con l'ordinamento europeo  tanto il
          c.d.   balance   sheet      liability   method    (previsto
          dall'International   Accounting   Standard  n.  12  "Income
          taxes") quanto il c.d. income statement  liability  method,
          che   prevede  invece    la    registrazione  delle    sole
          differenze    temporanee  che    si  generano   nel   conto
          economico,   si    consente  alle  banche  di  adottare  in
          alternativa un  regime  contabile  basato  su  quest'ultimo
          metodo.
            (7)    Ci   si riferisce,  ovviamente, agli  ammortamenti
          anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali.
            (8)  Puo' essere, ad esempio, il   caso delle  differenze
          positive   di   conversione  nell'euro  relative ai  titoli
          di    debito  immobilizzati  che    siano  state   imputate
          direttamente    alle riserve in base  all'opzione  prevista
          dall'art.   21,  comma   4,   del   decreto legislativo  n.
          213/1998.
            (9)  Vale   per   la   rilevazione delle  passivita'  per
          imposte differite  quanto detto nella  precedente nota 6  a
          proposito della possibilita'  di utilizzare il c.d.  income
          statement liability method.
            (10) Pertanto, nella redazione del  bilancio  consolidato
          non  e'    possibile  compensare le   attivita' per imposte
          anticipate di un'impresa inclusa  nel consolidamento con le
          passivita' per imposte relative  ad  un'altra  impresa  del
          gruppo.
            (11) La differenza  tra l'importo finale della tavola A e
          l'importo finale  della  tavola  B figura,  per  le  banche
          che    -  ricorrendo  le  condizioni indicate nel   testo -
          esercitano la  facolta'  di  compensare  le  attivita'  per
          imposte  anticipate  e le passivita' per imposte differite,
          nella voce 130 "altre attivita'"  o  nella  sottovoce  80.b
          "fondi  imposte  e  tasse"  a  seconda  del  relativo segno
          algebrico.
            (12) Le  banche che adottano    l'impostazione  contabile
          basata   sull'income   statement   liability  method  (cfr.
          precedenti note 6 e 9) devono  compilare le tavole  A  e  B
          limitatamente  alle  "attivita'  per  imposte anticipate" e
          alle     "passivita'  per   imposte   differite"   le   cui
          contropartite      siano   state     registrate  nel  conto
          economico.  Esse  daranno  comunque  separata   indicazione
          dell'ammontare  delle "attivita' per imposte  anticipate" e
          delle "passivita' per   imposte  differite"  che  avrebbero
          contabilizzato  se  avessero  applicato    il balance sheet
          liability method.
            (13) Nelle  voci 2 e 3 della tavola  C figurano  i  saldi
          degli    aumenti   e delle   diminuzioni   indicati   nelle
          tavole A   e   B (relative alle    imposte  anticipate    e
          differite registrate  nel conto economico).
            (14)  Le banche   che in bilancio adottano l'impostazione
          contabile   basata     sull'income   statement    liability
          method    (cfr.   precedenti   note 6  e  9) sono  tenute a
          dedurre   dal patrimonio   di  vigilanza    al  verificarsi
          delle  condizioni   indicate nel   precedente paragrafo  3,
          le  passivita'   per imposte   differite   relative    alle
          differenze  temporanee    gravanti  sul   patrimonio netto.
          Viceversa, in ossequio al    principio  generale    sancito
          nell'art.    2,  par.   2, della direttiva   n.  89/299/CEE
          secondo   cui non   e'   possibile    apportare  rettifiche
          incrementative   del   valore degli  elementi  patrimoniali
          indicati  in bilancio,  le   banche suddette   non  possono
          considerare  l'effetto positivo delle attivita' per imposte
          anticipate concernenti i medesimi elementi.
A. Attivita' per imposte anticipate
                                                   __________________
                                                  |
                                                  |    IMPORTO
__________________________________________________|__________________
1. Importo iniziale ..............................
_____________________________________________________________________
2. Aumenti .......................................
   2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio ...
   2.2 Altri aumenti .............................
_____________________________________________________________________
3. Diminuzioni ...................................
   3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
   3.2 Altre diminuzioni .........................
_____________________________________________________________________
4. Importo finale ................................
_____________________________________________________________________
B. Passivita' per imposte differite
                                                   __________________
                                                  |
                                                  |    IMPORTO
__________________________________________________|__________________
1. Importo iniziale ..............................
_____________________________________________________________________
2. Aumenti .......................................
   2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio ....
   2.2 Altri aumenti .............................
_____________________________________________________________________
3. Diminuzioni ...................................
   3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
   3.2 Altre diminuzioni .........................
_____________________________________________________________________
4. Importo finale ................................
_____________________________________________________________________
 
C. Composizione della voce 220 "Imposte sul reddito dell'esercizio"
                                                   __________________
                                                  |
                                                  |    IMPORTO
__________________________________________________|__________________
1. Imposte correnti (-) ..........................
_____________________________________________________________________
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) .....
_____________________________________________________________________
3. Variazione delle imposte differite (-/+) ......
_____________________________________________________________________
4. Imposte sul reddito dell'esericzio (-1 +/-2 -/+3)
_____________________________________________________________________