(all. 2 - art. 1)
               FISCALITA' DIFFERITA ATTIVA E PASSIVA:
                     TRATTAMENTO IN BILANCIO (*)
1. Premessa.
  Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito
d'impresa  differiscono   a  volte  dalle  regole   civilistiche  che
governano  il  calcolo  del  risultato d'esercizio  da  iscrivere  in
bilancio; parimenti  possono talora registrarsi delle  differenze tra
il valore  fiscale e il  valore di  bilancio delle attivita'  e delle
passivita' aziendali. In tutti  questi casi si determinano differenze
che possono  avere natura temporanea (destinata  cioe' a riassorbirsi
nel tempo)  oppure permanente (che  producono cioe' oneri  o benefici
fiscali irreversibili).
  Il  rispetto del  principio di  competenza economica  esige che  in
bilancio  le  imposte  sul  reddito  d'esercizio  siano  computate  e
rilevate in modo da realizzare  la piena correlazione temporale con i
costi e i  ricavi che danno luogo al risultato  economico di periodo.
Da  cio'  discende  che  occorre  rilevare  non  solo  la  fiscalita'
"corrente", ossia  quella calcolata secondo le  regole tributarie, ma
anche  la fiscalita'  "differita", ossia  quella che  si origina  per
effetto delle anzidette differenze  temporanee e che verra' liquidata
o recuperata nei periodi successivi.
  La registrazione della fiscalita'  differita deve avvenire altresi'
nel rispetto del  principio di prudenza e di quello  in base al quale
occorre stanziare  fondi per rischi  ed oneri unicamente a  fronte di
oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.
  Gli effetti della fiscalita' differita vanno contabilizzati secondo
modalita' coerenti con  quelle di registrazione degli  eventi o delle
transazioni che  la originano. Pertanto, tali  effetti interesseranno
il  conto  economico,  se  in   tale  conto  figurano  le  differenze
temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno
direttamente sul patrimonio netto.
  La fiscalita'  differita deve essere calcolata  separatamente per i
diversi  tipi d'imposta  (IRPEG,  IRAP e,  nel bilancio  consolidato,
imposte vigenti  nei Paesi di insediamento  delle imprese controllate
estere incluse nel consolidamento).
2. Definizioni.
  Cio'  premesso  e  considerando  le sole  differenze  di  carattere
temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:
    a) imposte correnti.
  Le  imposte correnti  sono  le imposte  sul reddito  dell'esercizio
calcolate secondo le regole tributarie.
    b) differenze temporanee.
  Una   differenza  temporanea   si  genera   quando  la   competenza
civilistica  di  una  componente   reddituale  differisce  da  quella
fiscale, ossia  quando un costo  (ricavo) viene ammesso  in deduzione
(assoggettato a tassazione) in un  esercizio diverso da quello in cui
viene iscritto  nel conto  economico. Per  sua natura  una differenza
temporanea  determina una  variazione  nel reddito  imponibile di  un
periodo e una corrispondente variazione  di segno opposto nei redditi
imponibili    dei   periodi    successivi   (c.d.    "inversione"   o
"rovesciamento"). Una differenza temporanea si produce anche nei casi
in cui il valore di  bilancio di un'attivita' o passivita' differisce
dal valore riconosciuto fiscalmente (1).
  Una differenza  temporanea e' definita deducibile,  quando comporta
una riduzione  dei redditi imponibili  futuri a fronte di  un aumento
del   reddito imponibile  attuale (2);  tassabile, quando comporta un
incremento dei redditi  imponibili futuri a fronte di  una  riduzione
del reddito imponibile attuale (3).
    c) imposte anticipate.
  Le attivita'  per imposte anticipate si  originano dalle differenze
temporanee    deducibili    e   rappresentano    imposte    liquidate
anticipatamente  (per effetto,  ad  esempio,  del differimento  nella
deducibilita' di  una parte  delle svalutazioni dei  crediti iscritte
nel  conto   economico),  che  verranno  recuperate   negli  esercizi
successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).
    d) imposte differite.
  Le passivita'  per imposte differite si  originano dalle differenze
temporanee tassabili e rappresentano  imposte differite (per effetto,
ad  esempio,  del  differimento nella  imponibilita'  di  plusvalenze
patrimoniali  realizzate  ed  iscritte   nel  conto  economico),  che
verranno liquidate  negli esercizi successivi (quando  le plusvalenze
verranno tassate).
3. Rilevazione nello stato patrimoniale.
  Le attivita' per imposte anticipate  vanno iscritte in bilancio, se
esiste la ragionevole  certezza del loro recupero,  da verificarsi in
relazione alla  capienza dei  redditi imponibili  attesi. Ovviamente,
tali redditi  devono essere  stimati escludendo le  citate differenze
deducibili, ma  tenendo conto  delle differenze  temporanee tassabili
che generano imposte differite, secondo quanto indicato piu' avanti.
  Puo'  essere  iscritto  in  bilancio  anche  il  beneficio  fiscale
potenziale   derivante  dalla   perdita  di   un  periodo   d'imposta
computabile  in   diminuzione  del  reddito  dei   periodi  d'imposta
successivi,  se  esiste  la  ragionevole  certezza  che  nei  periodi
consentiti per  il riporto vi saranno  redditi imponibili sufficienti
ad  assorbire la  perdita e  a condizione  che questa  sia dipesa  da
circostanze ben identificate che e' improbabile si ripetano ((elevato
a)4).
  Le  attivita' per  imposte  anticipate (e  quelle  connesse con  le
perdite  riportabili)  devono  essere ricondotte  nella  voce  "altre
attivita'"  dello  stato  patrimoniale  in  contropartita  del  conto
economico (cfr. il successivo paragrafo 4). Tuttavia, nei casi in cui
le  imposte  anticipate riguardino  eventi  o  transazioni che  hanno
interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il
conto  economico  (5), la contropartita  e' costituita dal patrimonio
netto stesso (6).
  Le  passivita' per  imposte differite  vanno iscritte  in bilancio,
salvo che esistano  scarse probabilita' che esse  siano sostenute. In
linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di
differenze temporanee tassabili che  siano prive di un predeterminato
profilo temporale di "inversione"  (diversamente da quanto accade, ad
esempio, per  gli ammortamenti  anticipati (7) e  per le  plusvalenze
patrimoniali rateizzate) e che:
  siano  sotto il  controllo  dell'intermediario e  questo non  abbia
assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti
idonei  ad  integrare i  presupposti  per  il pagamento  dell'imposta
differita  (come,  ad  esempio,  quando  l'intermediario  esclude  di
distribuire  agli azionisti  una determinata  riserva in  sospensione
d'imposta) oppure
  non  siano  sotto  il  controllo  dell'intermediario,  ma  la  loro
"inversione" sia  ragionevolmente ritenuta  poco probabile  (come, ad
esempio, per  il fondo  rischi su  crediti ex art.  71, comma  3, del
t.u.i.r., allorche' l'intermediario reputi  di poter conservare "sine
die"  la  relativa sospensione  d'imposta;  differente  e' invece  la
situazione  degli  interessi  di  mora  maturati,  non  incassati  ma
giudicati   recuperabili,  per   i   quali   la  probabilita'   della
"inversione" delle differenze  temporanee tassabili risulta implicita
nelle stesse valutazioni aziendali).
  Le passivita'  per imposte  differite devono  essere allocate  - in
contropartita del conto economico (cfr.  il successivo paragrafo 4) -
nella sottovoce "fondi  imposte e tasse" dello  stato patrimoniale, a
meno  che il  differimento  dell'onere  tributario venga  subordinato
dalla  disciplina  fiscale  all'iscrizione  nel  conto  economico  di
appositi accantonamenti destinati ad  alimentare fondi in sospensione
d'imposta. In  tali casi  (quali, ad  esempio, gli  accantonamenti ai
fondi  rischi su  crediti per  interessi di  mora) gli  effetti della
fiscalita' differita  vanno indicati  unicamente in  nota integrativa
(cfr.  il  successivo  paragrafo  5),  allo  scopo  di  non  dilatare
artificiosamente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il
risultato economico di periodo.
  Tuttavia,  se  le  passivita'  per imposte  differite  attengono  a
riserve  patrimoniali  (in   sospensione  d'imposta)  alimentate  con
stanziamenti  a carico  del conto  economico, tali  passivita' devono
essere incluse nella  sottovoce "fondi imposte e  tasse" riducendo in
contropartita le riserve medesime.  Impostazione contabile analoga va
adottata  anche quando  la fiscalita'  differita deriva  da eventi  o
transazioni che  hanno interessato  direttamente il  patrimonio netto
senza transitare per il conto economico (8) (9).
  Le attivita'  per imposte  anticipate e  le passivita'  per imposte
differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle
corrispondenti  differenze temporanee  le  aliquote  d'imposta che  -
secondo le  disposizioni fiscali in  essere al momento del  calcolo -
saranno  in   vigore  nei  periodi   in  cui  si   verificheranno  le
"inversioni"   delle  medesime   differenze  temporanee.   Quando  la
disciplina tributaria impone aliquote  d'imposta diverse per frazioni
del  medesimo reddito,  occorre stimare  le aliquote  medie ponderate
attese nei periodi futuri in  cui avverranno le suddette "inversioni"
oppure,   qualora  cio'   risultasse  particolarmente   difficoltoso,
utilizzare  l'aliquota media  ponderata  dell'esercizio  al quale  si
riferisce il bilancio.
  Alla  fine  di  ogni  esercizio  gli  intermediari  sono  tenuti  a
verificare se -  e in quale misura - sussistano  ancora le condizioni
per conservare in  bilancio le attivita' per imposte  anticipate e le
passivita'  per imposte  differite  iscritte  nei bilanci  precedenti
oppure se possano reputarsi  soddisfatte le condizioni per registrare
attivita' e passivita' escluse in passato.
  Non  e'  ammessa la  compensazione  tra  le attivita'  per  imposte
anticipate e  le passivita' per  imposte differite, salvo  per quelle
relative  alla medesima imposta, al medesimo soggetto (10) e scadenti
nel medesimo periodo temporale.
4. Rilevazione nel conto economico.
  Le imposte  sul reddito dell'esercizio sono  costituite dalla somma
algebrica delle seguenti componenti:
     a) le imposte correnti;
  b)  la variazione  delle  imposte anticipate,  pari  alla somma  di
quelle  sorte nell'esercizio  al  netto di  quelle  sorte in  periodi
precedenti  e  annullate  nell'esercizio; vanno  escluse  le  imposte
anticipate imputate  direttamente al patrimonio netto  in conformita'
di quanto stabilito nel precedente paragrafo;
  c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle
sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e
annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate
direttamente al  patrimonio netto in conformita'  di quanto stabilito
nel precedente paragrafo.
  Nel calcolo  delle variazioni di  cui ai  precedenti punti b)  e c)
occorre  tener  conto  anche  degli  effetti  indotti  dall'eventuale
mutamento delle aliquote d'imposta.
  Il  saldo  complessivo degli  elementi  a),  b)  e c)  deve  essere
ricondotto nella voce "imposte  sul reddito dell'esercizio" del conto
economico.
5. Informativa nella nota integrativa.
  Nella  parte  B   vanno  illustrati  i  criteri   adottati  per  la
rilevazione della fiscalita' differita  e, in particolare, le ragioni
sottostanti alla  iscrizione (o alla esclusione)  delle attivita' per
imposte  anticipate e  delle  passivita' per  imposte differite  (con
l'indicazione  delle principali  differenze  temporanee deducibili  e
tassabili)  nonche' le  aliquote d'imposta  applicate e  le eventuali
variazioni  rispetto a  quelle  utilizzate  nel bilancio  precedente.
Occorre inoltre indicare:
  a)  l'entita'  e  le variazioni  intervenute  nell'esercizio  nelle
"attivita'  per   imposte  anticipate"  incluse  nella   voce  "altre
attivita'"  dello   stato  patrimoniale.  In   particolare,  andranno
distinte le attivita'  la cui contropartita sia  stata registrata nel
conto  economico da  quelle  imputate al  patrimonio  netto e  andra'
specificata la quota parte delle attivita' per imposte anticipate che
derivano da perdite fiscali riportabili;
  b)  l'entita'  e  le variazioni  intervenute  nell'esercizio  nelle
"passivita'  per imposte  differite" incluse  nella sottovoce  "fondi
imposte  e tasse"  dello  stato patrimoniale.  Analogamente a  quanto
previsto per  il punto precedente, occorre  distinguere le passivita'
la  cui contropartita  sia stata  registrata nel  conto economico  da
quelle imputate al patrimonio netto (11);
  c)  l'entita'  e  le variazioni  intervenute  nell'esercizio  nelle
passivita'  per imposte  differite  (con  indicazione delle  relative
componenti)  non incluse  nella  sottovoce "fondi  imposte e  tasse",
perche'  relative   a  fattispecie  per  le   quali  il  differimento
dell'onere  tributario  e'  subordinato  all'iscrizione  di  appositi
accantonamenti   destinati  ad   alimentare   fondi  in   sospensione
d'imposta;
  d) l'entita' e le  variazioni delle differenze temporanee tassabili
(e  delle  relative   componenti)  per  le  quali   non  ricorrano  i
presupposti per l'iscrizione di  passivita' per imposte differite, in
quanto caratterizzate da scarsa probabilita' di liquidazione (cfr. il
precedente paragrafo 3).
  Le informative di cui ai punti c) e d) non andranno riportate nella
parte A della nota integrativa.
  Nella parte B occorre  inoltre fornire un'informativa sulle riserve
in sospensione  d'imposta relativamente alle quali  e' stata rilevata
la  fiscalita'   passiva  differita.  In  particolare,   va  indicato
l'ammontare delle anzidette riserve  ricondotto nelle pertinenti voci
dello stato patrimoniale nonche'  il relativo onere fiscale differito
allocato nella sottovoce "fondi imposte e tasse".
  Infine, nella  parte C  deve essere  fornita la  composizione della
voce "imposte sul reddito dell'esercizio".
6. Patrimonio di vigilanza.
  Nella vigente disciplina di vigilanza vale il principio secondo cui
il patrimonio di vigilanza deve essere depurato degli eventuali oneri
di natura fiscale. In ossequio a tale principio dal patrimonio devono
essere dedotti  gli oneri fiscali  latenti che, in  conformita' delle
disposizioni relative  al bilancio  (cfr. il precedente  paragrafo 5,
lett. c)  non sono imputati ai  "fondi imposte e tasse",  ma indicati
unicamente nella nota integrativa (12).
7. Disposizioni transitorie.
  Nel bilancio di prima  applicazione delle presenti disposizioni gli
importi della  fiscalita' differita  imputabili al conto  economico e
riferibili  al  medesimo  esercizio   nonche'  quelli  imputabili  al
patrimonio  netto vanno  registrati secondo  i criteri  illustrati in
precedenza. Invece,  gli elementi  attribuibili al conto  economico e
riferibili agli  esercizi precedenti  devono essere  ricondotti nelle
voci "oneri straordinari" o "proventi strordinari".
_________
             (*) Riservato agli intermediari finanziari.
            (1)    Tale differenza puo' determinarsi,  ad esempio, in
          sede   di rivalutazione   di   un cespite,    qualora    il
          relativo    valore  fiscale  non  debba essere allineato al
          nuovo valore di libro.
            (2) Cio' si verifica, ad esempio, quando un  costo  viene
          ammesso   in   deduzione  dal  reddito  imponibile   in  un
          esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto  nel
          conto economico.
            (3)    Cio' si verifica, ad esempio,  quando la deduzione
          di un  costo dal reddito  imponibile e' anticipata rispetto
          alla sua rilevazione nel   conto economico   oppure  quando
          la tassazione  di un ricavo viene differita.
            (4)  La   facolta'   di   rilevare il  beneficio  fiscale
          potenziale  derivante    dalla  perdita  di  un     periodo
          d'imposta riguarda unicamente  la  parte  di  tale  perdita
          che   eccede   le   differenze temporanee tassabili  la cui
          "inversione" avverra'  negli esercizi in cui  la   medesima
          perdita    potra'  essere    riportata.    Viceversa,    il
          beneficio    atteso    dalla    perdita      deve    essere
          registrato   fino   a concorrenza delle suddette differenze
          temporanee tassabili.
            (5) Puo' essere,  ad esempio, il caso  delle  diminuzioni
          di    valore   registrate   sugli    attivi   ceduti  nelle
          operazioni  di cartolarizzazione  di cui  alla   legge   n.
          130   del   30 aprile  1999, qualora  sia stata  esercitata
          l'opzione di  imputarle alle  riserve patrimoniali,  oppure
          delle  differenze   negative    di   conversione  nell'euro
          relative ai titoli di  debito immobilizzati che siano state
          imputate  direttamente  alle  riserve in  base  all'opzione
          prevista  dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n.
          213/1998.
            (6) Considerato che  le vigenti direttive  contabili  non
          disciplinano   in   modo  specifico  la  rilevazione  della
          fiscalita' differita   e visto   che   la Commissione    UE
          ritiene  compatibile    con l'ordinamento europeo  tanto il
          c.d.   balance   sheet      liability   method    (previsto
          dall'International   Accounting   Standard  n.  12  "Income
          taxes") quanto il c.d. income statement  liability  method,
          che   prevede  invece    la    registrazione  delle    sole
          differenze   temporanee che    si  generano    nel    conto
          economico,  si consente  agli  intermediari  di adottare in
          alternativa  un   regime compatibile basato su quest'ultimo
          metodo.
            (7)  Ci  si riferisce,   ovviamente, agli    ammortamenti
          effettivi esclusivamente per ragioni fiscali.
            (8)    Puo' essere, ad esempio, il  caso delle differenze
          positive  di  conversione  nell'euro  relative ai    titoli
          di     debito  immobilizzati  che    siano  state  imputate
          direttamente  alle riserve in base   all'opzione   prevista
          dall'art.     21,   comma   4,  del  decreto legislativo n.
          213/1998.
            (9) Vale  per  la   rilevazione delle   passivita'    per
          imposte differite  quanto detto nella  precedente nota 6  a
          proposito della possibilita'  di utilizzare il c.d.  income
          statement liability method.
            (10)  Pertanto,  nella redazione del bilancio consolidato
          non e'   possibile compensare le    attivita'  per  imposte
          anticipate di un'impresa inclusa  nel consolidamento con le
          passivita'  per  imposte  differite  relative  ad  un'altra
          impresa del gruppo.
            (11)  Gli intermediari   che   adottano    l'impostazione
          contabile    basata     sull'income   statement   liability
          method  (cfr.  precedenti  note   6   e   9) devono    dare
          anche     separata     indicazione  dell'ammontare    delle
          "attivita'  per imposte  anticipate"  e  delle  "passivita'
          per    imposte differite"  che avrebbero  contabilizzato se
          avessero applicato il balance sheet liability method.
            (12)  Gli    intermediari  che   in   bilancio   adottano
          l'impostazione   contabile  basata   sull'income  statement
          liability method  (cfr. precedenti  note   6   e 9)    sono
          tenuti    a  dedurre    dal  patrimonio  di  vigilanza,  al
          verificarsi  delle  condizioni  indicate   nel   precedente
          paragrafo  3, le  passivita' per imposte differite relative
          alle diferenze temporanee gravanti sul patrimonio netto.
                  MUTAMENTO DEI CRITERI CONTABILI:
                     TRATTAMENTO IN BILANCIO (*)
1. Premessa.
  In ossequio al principio  della costanza temporale, affermato dagli
articoli 7, comma 3, e 15, comma  1, del d.lgs. 87/1992, i criteri di
redazione e i criteri di  valutazione del bilancio non possono essere
modificati da un  esercizio all'altro. Solo in  casi eccezionali sono
ammesse deroghe, purche'  nella nota integrativa ne  siano spiegati i
motivi   e  l'influenza   sulla  rappresentazione   della  situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
  Quando  un   intermediario  -  nel  rispetto   delle  regole  sopra
richiamate - decide di mutare  un determinato criterio di redazione o
di valutazione, si producono effetti  sugli aggregati di bilancio che
devono essere  rilevati in modo  appropriato. Alcuni di  tali effetti
sono "retrospettivi",  ossia di  competenza dei  precedenti esercizi,
altri "correnti",  ossia di competenza dell'esercizio  in cui avviene
il mutamento.
  Nella presente  nota vengono indicate  le modalita' da  seguire per
rilevare entrambe le tipologie di  effetti. Tali modalita' si fondano
sul  principio in  base al  quale, quando  questi effetti  comportano
variazioni  di  valore delle  grandezze di  bilancio (1), essi devono
essere registrati nel  conto    economico  distinguendo,  per  quanto
possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti.
  L'impostazione  qui prospettata  corrisponde alla  variante che  il
principio contabile internazionale n. 8  ("Net profit or loss for the
period.  Fundamental  errors  and changes  in  accounting  policies")
indica  come alternativa  ("allowed alternative  method") rispetto  a
quella raccomandata come principale ("benchmark method"), secondo cui
occorre registrare gli  effetti retroattivi rettificando direttamente
i saldi del  patrimonio netto in essere  all'inizio dell'esercizio in
cui viene deciso il cambiamento.  Si ritiene infatti che quest'ultima
metodologia   non  sia   compatibile   con  l'ordinamento   contabile
nazionale, in quanto la disciplina  legislativa dei bilanci bancari e
finanziari (decreto legislativo 87/1992, art. 7, comma 6) non ammette
deroghe al  principio generale di  continuita', in base al  quale "la
situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde
a  quella confluita  nel  bilancio  approvato relativo  all'esercizio
precedente" (2).
2. Calcolo degli effetti.
  La variazione  di valore prodotta  dal mutamento di un  criterio di
redazione o di valutazione va  suddivisa, se di importo apprezzabile,
in due parti:
  una parte "retrospettiva", che  rappresenta la variazione di valore
di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento;
  una  parte  "corrente", che  rappresenta  la  variazione di  valore
determinatasi nell'esercizio in cui e' adottato il nuovo criterio.
   Esempio.
  Si  ipotizzi  che nell'esercizio  T-1  un  intermediario compri  un
titolo - destinato al portafoglio non immobilizzato - al prezzo di 90
e che il suo  valore di mercato sia pari a 97  alla fine del medesimo
esercizio e  a 100 alla  fine del successivo esercizio  T. Supponendo
che  nell'esercizio  T-1  l'intermediario  applichi  il  criterio  di
valutazione  basato  sul  minor  valore   tra  costo  e  mercato,  la
plusvalenza di 7  (= 97 - 90)  resta latente nel titolo  e non figura
nel bilancio  di quell'esercizio. Nell'esercizio  successivo, invece,
l'intermediario decide di mutare il criterio di valutazione, passando
a quello  fondato sul  valore di mercato;  nel bilancio  T, pertanto,
esso registra  una plusvalenza di  10 (= 100  - 90) che  andra' cosi'
suddivisa:
    7 di quota retrospettiva;
    3 di quota corrente.
  La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di
libro della rimanenza del titolo all'inizio dell'esercizio T (90) con
il relativo valore di mercato alla fine dell'esercizio T-1 (97).
  La  frazione   corrente  di   3,  invece,  deve   essere  computata
confrontando  il  nuovo  valore  di  libro del  titolo  (97)  con  il
corrispondente valore  di mercato  alla fine dell'esercizio  T (100);
cio'   ovviamente    nell'ipotesi   semplificata   che    nel   corso
dell'esercizio  T  non  siano  intervenute  compravendite  aventi  ad
oggetto tale titolo.  Al contrario, se durante  l'esercizio il titolo
ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo
valore  iniziale di  libro (97)  concorrera' insieme  alle operazioni
dell'anno a determinare il valore  di libro della rimanenza finale e,
conseguentemente,  il risultato  della  negoziazione  e quello  della
valutazione.
  E' consentito omettere la  distinzione tra componente retrospettiva
e  componente  corrente, allorche'  il  suo  computo possa  risultare
particolarmente  difficoltoso od  oneroso,  illustrandone le  ragioni
nella nota integrativa.
3. Rilevazione nel conto economico.
  La  variazione di  valore  indicata nel  paragrafo precedente  deve
essere rilevata in conto economico  nell'esercizio in cui si verifica
il mutamento del criterio contabile.
  A  tal  fine,  l'intermediario  classifichera' come  segue  le  due
componenti di tale variazione:
  la  parte  retrospettiva  nelle  voci  180  e  190  "proventi/oneri
straordinari", a seconda del relativo segno algebrico;
  la parte  corrente nelle voci  ordinarie di pertinenza,  secondo la
relativa natura.
  Ove,  al  sussistere  delle  condizioni  esonerative  indicate  nel
precedente paragrafo,  la suddivisione  non venga  operata, l'importo
complessivo delle due componenti  va ricondotto nelle pertinenti voci
ordinarie del conto economico.
4. Informativa nella nota integrativa.
  Secondo la  vigente normativa  di bilancio, nella  nota integrativa
occorre  illustrare  le motivazioni  del  cambiamento  e gli  effetti
prodotti  sulla rappresentazione  della  situazione patrimoniale,  di
quella finanziaria e del risultato economico.
  In ossequio  a tale disposizione gli  intermediari indicheranno, in
particolare, gli  importi della componente retrospettiva  e di quella
corrente della variazione prodotta dal  mutamento del criterio. Se la
quota  retroattiva e'  di  ammontare apprezzabile  ed  allo scopo  di
assicurare   la   comparabilita'   intertemporale  dei   dati,   essi
riporteranno  nella nota  integrativa, sia  per il  bilancio relativo
all'esercizio precedente  sia per  quello dell'esercizio  corrente, i
conti interessati dal mutamento  del criterio adattandone gli importi
come di seguito indicato:
  per  il bilancio  relativo  all'esercizio  precedente, gli  importi
dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l'utile o
la  perdita d'esercizio)  andranno  rettificati per  tener conto  sia
della  quota parte  della componente  retrospettiva di  competenza di
quell'esercizio e degli esercizi  precedenti sia del relativo effetto
fiscale (3);
  per il  bilancio relativo  all'esercizio corrente, gli  importi del
conto  economico  (ivi  incluso  l'utile o  la  perdita  d'esercizio)
dovranno essere  depurati dell'intera componente retrospettiva  e del
relativo effetto fiscale (4).
5. Segnalazioni di vigilanza delle banche.
  Modalita' di rilevazione analoghe  a quelle indicate nel precedente
paragrafo 3  vanno applicate  anche nelle segnalazioni  di vigilanza,
riconducendo la componente retrospettiva nelle voci della matrice dei
conti 4185 "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" o 4075
"sopravvenienze passive  e insussistenze dell'attivo", a  seconda del
segno. Analogamente ci si comportera' nelle segnalazioni consolidate.
_________
            (*)  Il  contenuto   della presente nota si  applica agli
          intermediari bancari  e finanziari  tenuti a  redigere   il
          bilancio  ai sensi  del decreto legislativo n. 87/1992.
            (1)    Diverso e' il caso dei  cambiamenti contabili che,
          senza incidere   sul valore degli  aggregati,    riguardano
          unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio.
            (2)    Si rammenta, a tale proposito,  che il legislatore
          nazionale non ha recepito l'opzione, prevista  dal  diritto
          comunitario  (cfr.  art.  31,    comma  2,  della direttiva
          78/660/CEE),  di derogare in casi eccezionali al  principio
          - indicato nel testo  - di continuita' delle situazioni dei
          conti.
            (3) Nell'informativa  di nota integrativa  concernente  i
          conti    dello    stato    patrimoniale     la   componente
          retrospettiva  di competenza degli  esercizi precedenti (al
          netto       del   relativo    effetto    fiscale)    andra'
          convenzionalmente   inclusa  nella  voce  "utili  (perdite)
          portati a nuovo".
            (4)   Corrispondentemente,   nell'informativa   di   nota
          integrativa  concernente  i conti dello stato  patrimoniale
          occorrera' rettificare anche    la  voce  "utile  (perdita)
          d'esercizio",  apportando  una rettifica di   segno opposto
          alla voce "utili  (perdite) portati a nuovo".