FISCALITA' DIFFERITA ATTIVA E PASSIVA: TRATTAMENTO IN BILANCIO (*) 1. Premessa. Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attivita' e delle passivita' aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioe' a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioe' oneri o benefici fiscali irreversibili). Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da cio' discende che occorre rilevare non solo la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalita' "differita", ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verra' liquidata o recuperata nei periodi successivi. La registrazione della fiscalita' differita deve avvenire altresi' nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile. Gli effetti della fiscalita' differita vanno contabilizzati secondo modalita' coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti interesseranno il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno direttamente sul patrimonio netto. La fiscalita' differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta (IRPEG, IRAP e, nel bilancio consolidato, imposte vigenti nei Paesi di insediamento delle imprese controllate estere incluse nel consolidamento). 2. Definizioni. Cio' premesso e considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni: a) imposte correnti. Le imposte correnti sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie. b) differenze temporanee. Una differenza temporanea si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. "inversione" o "rovesciamento"). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un'attivita' o passivita' differisce dal valore riconosciuto fiscalmente (1). Una differenza temporanea e' definita deducibile, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale (2); tassabile, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale (3). c) imposte anticipate. Le attivita' per imposte anticipate si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilita' di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili). d) imposte differite. Le passivita' per imposte differite si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilita' di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate). 3. Rilevazione nello stato patrimoniale. Le attivita' per imposte anticipate vanno iscritte in bilancio, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Ovviamente, tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite, secondo quanto indicato piu' avanti. Puo' essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per il riporto vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che e' improbabile si ripetano ((elevato a)4). Le attivita' per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella voce "altre attivita'" dello stato patrimoniale in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 4). Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico (5), la contropartita e' costituita dal patrimonio netto stesso (6). Le passivita' per imposte differite vanno iscritte in bilancio, salvo che esistano scarse probabilita' che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di "inversione" (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati (7) e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che: siano sotto il controllo dell'intermediario e questo non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando l'intermediario esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta) oppure non siano sotto il controllo dell'intermediario, ma la loro "inversione" sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il fondo rischi su crediti ex art. 71, comma 3, del t.u.i.r., allorche' l'intermediario reputi di poter conservare "sine die" la relativa sospensione d'imposta; differente e' invece la situazione degli interessi di mora maturati, non incassati ma giudicati recuperabili, per i quali la probabilita' della "inversione" delle differenze temporanee tassabili risulta implicita nelle stesse valutazioni aziendali). Le passivita' per imposte differite devono essere allocate - in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 4) - nella sottovoce "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale, a meno che il differimento dell'onere tributario venga subordinato dalla disciplina fiscale all'iscrizione nel conto economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta. In tali casi (quali, ad esempio, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti per interessi di mora) gli effetti della fiscalita' differita vanno indicati unicamente in nota integrativa (cfr. il successivo paragrafo 5), allo scopo di non dilatare artificiosamente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il risultato economico di periodo. Tuttavia, se le passivita' per imposte differite attengono a riserve patrimoniali (in sospensione d'imposta) alimentate con stanziamenti a carico del conto economico, tali passivita' devono essere incluse nella sottovoce "fondi imposte e tasse" riducendo in contropartita le riserve medesime. Impostazione contabile analoga va adottata anche quando la fiscalita' differita deriva da eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare per il conto economico (8) (9). Le attivita' per imposte anticipate e le passivita' per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le "inversioni" delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette "inversioni" oppure, qualora cio' risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'aliquota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio. Alla fine di ogni esercizio gli intermediari sono tenuti a verificare se - e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attivita' per imposte anticipate e le passivita' per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attivita' e passivita' escluse in passato. Non e' ammessa la compensazione tra le attivita' per imposte anticipate e le passivita' per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto (10) e scadenti nel medesimo periodo temporale. 4. Rilevazione nel conto economico. Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) le imposte correnti; b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformita' di quanto stabilito nel precedente paragrafo; c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformita' di quanto stabilito nel precedente paragrafo. Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti b) e c) occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta. Il saldo complessivo degli elementi a), b) e c) deve essere ricondotto nella voce "imposte sul reddito dell'esercizio" del conto economico. 5. Informativa nella nota integrativa. Nella parte B vanno illustrati i criteri adottati per la rilevazione della fiscalita' differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attivita' per imposte anticipate e delle passivita' per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonche' le aliquote d'imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente. Occorre inoltre indicare: a) l'entita' e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "attivita' per imposte anticipate" incluse nella voce "altre attivita'" dello stato patrimoniale. In particolare, andranno distinte le attivita' la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto e andra' specificata la quota parte delle attivita' per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili; b) l'entita' e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "passivita' per imposte differite" incluse nella sottovoce "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale. Analogamente a quanto previsto per il punto precedente, occorre distinguere le passivita' la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto (11); c) l'entita' e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passivita' per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella sottovoce "fondi imposte e tasse", perche' relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario e' subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta; d) l'entita' e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passivita' per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilita' di liquidazione (cfr. il precedente paragrafo 3). Le informative di cui ai punti c) e d) non andranno riportate nella parte A della nota integrativa. Nella parte B occorre inoltre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali e' stata rilevata la fiscalita' passiva differita. In particolare, va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonche' il relativo onere fiscale differito allocato nella sottovoce "fondi imposte e tasse". Infine, nella parte C deve essere fornita la composizione della voce "imposte sul reddito dell'esercizio". 6. Patrimonio di vigilanza. Nella vigente disciplina di vigilanza vale il principio secondo cui il patrimonio di vigilanza deve essere depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. In ossequio a tale principio dal patrimonio devono essere dedotti gli oneri fiscali latenti che, in conformita' delle disposizioni relative al bilancio (cfr. il precedente paragrafo 5, lett. c) non sono imputati ai "fondi imposte e tasse", ma indicati unicamente nella nota integrativa (12). 7. Disposizioni transitorie. Nel bilancio di prima applicazione delle presenti disposizioni gli importi della fiscalita' differita imputabili al conto economico e riferibili al medesimo esercizio nonche' quelli imputabili al patrimonio netto vanno registrati secondo i criteri illustrati in precedenza. Invece, gli elementi attribuibili al conto economico e riferibili agli esercizi precedenti devono essere ricondotti nelle voci "oneri straordinari" o "proventi strordinari". _________ (*) Riservato agli intermediari finanziari. (1) Tale differenza puo' determinarsi, ad esempio, in sede di rivalutazione di un cespite, qualora il relativo valore fiscale non debba essere allineato al nuovo valore di libro. (2) Cio' si verifica, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile in un esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto nel conto economico. (3) Cio' si verifica, ad esempio, quando la deduzione di un costo dal reddito imponibile e' anticipata rispetto alla sua rilevazione nel conto economico oppure quando la tassazione di un ricavo viene differita. (4) La facolta' di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui "inversione" avverra' negli esercizi in cui la medesima perdita potra' essere riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili. (5) Puo' essere, ad esempio, il caso delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, qualora sia stata esercitata l'opzione di imputarle alle riserve patrimoniali, oppure delle differenze negative di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998. (6) Considerato che le vigenti direttive contabili non disciplinano in modo specifico la rilevazione della fiscalita' differita e visto che la Commissione UE ritiene compatibile con l'ordinamento europeo tanto il c.d. balance sheet liability method (previsto dall'International Accounting Standard n. 12 "Income taxes") quanto il c.d. income statement liability method, che prevede invece la registrazione delle sole differenze temporanee che si generano nel conto economico, si consente agli intermediari di adottare in alternativa un regime compatibile basato su quest'ultimo metodo. (7) Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti effettivi esclusivamente per ragioni fiscali. (8) Puo' essere, ad esempio, il caso delle differenze positive di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998. (9) Vale per la rilevazione delle passivita' per imposte differite quanto detto nella precedente nota 6 a proposito della possibilita' di utilizzare il c.d. income statement liability method. (10) Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non e' possibile compensare le attivita' per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passivita' per imposte differite relative ad un'altra impresa del gruppo. (11) Gli intermediari che adottano l'impostazione contabile basata sull'income statement liability method (cfr. precedenti note 6 e 9) devono dare anche separata indicazione dell'ammontare delle "attivita' per imposte anticipate" e delle "passivita' per imposte differite" che avrebbero contabilizzato se avessero applicato il balance sheet liability method. (12) Gli intermediari che in bilancio adottano l'impostazione contabile basata sull'income statement liability method (cfr. precedenti note 6 e 9) sono tenuti a dedurre dal patrimonio di vigilanza, al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente paragrafo 3, le passivita' per imposte differite relative alle diferenze temporanee gravanti sul patrimonio netto. MUTAMENTO DEI CRITERI CONTABILI: TRATTAMENTO IN BILANCIO (*) 1. Premessa. In ossequio al principio della costanza temporale, affermato dagli articoli 7, comma 3, e 15, comma 1, del d.lgs. 87/1992, i criteri di redazione e i criteri di valutazione del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Solo in casi eccezionali sono ammesse deroghe, purche' nella nota integrativa ne siano spiegati i motivi e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Quando un intermediario - nel rispetto delle regole sopra richiamate - decide di mutare un determinato criterio di redazione o di valutazione, si producono effetti sugli aggregati di bilancio che devono essere rilevati in modo appropriato. Alcuni di tali effetti sono "retrospettivi", ossia di competenza dei precedenti esercizi, altri "correnti", ossia di competenza dell'esercizio in cui avviene il mutamento. Nella presente nota vengono indicate le modalita' da seguire per rilevare entrambe le tipologie di effetti. Tali modalita' si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di valore delle grandezze di bilancio (1), essi devono essere registrati nel conto economico distinguendo, per quanto possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti. L'impostazione qui prospettata corrisponde alla variante che il principio contabile internazionale n. 8 ("Net profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting policies") indica come alternativa ("allowed alternative method") rispetto a quella raccomandata come principale ("benchmark method"), secondo cui occorre registrare gli effetti retroattivi rettificando direttamente i saldi del patrimonio netto in essere all'inizio dell'esercizio in cui viene deciso il cambiamento. Si ritiene infatti che quest'ultima metodologia non sia compatibile con l'ordinamento contabile nazionale, in quanto la disciplina legislativa dei bilanci bancari e finanziari (decreto legislativo 87/1992, art. 7, comma 6) non ammette deroghe al principio generale di continuita', in base al quale "la situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente" (2). 2. Calcolo degli effetti. La variazione di valore prodotta dal mutamento di un criterio di redazione o di valutazione va suddivisa, se di importo apprezzabile, in due parti: una parte "retrospettiva", che rappresenta la variazione di valore di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento; una parte "corrente", che rappresenta la variazione di valore determinatasi nell'esercizio in cui e' adottato il nuovo criterio. Esempio. Si ipotizzi che nell'esercizio T-1 un intermediario compri un titolo - destinato al portafoglio non immobilizzato - al prezzo di 90 e che il suo valore di mercato sia pari a 97 alla fine del medesimo esercizio e a 100 alla fine del successivo esercizio T. Supponendo che nell'esercizio T-1 l'intermediario applichi il criterio di valutazione basato sul minor valore tra costo e mercato, la plusvalenza di 7 (= 97 - 90) resta latente nel titolo e non figura nel bilancio di quell'esercizio. Nell'esercizio successivo, invece, l'intermediario decide di mutare il criterio di valutazione, passando a quello fondato sul valore di mercato; nel bilancio T, pertanto, esso registra una plusvalenza di 10 (= 100 - 90) che andra' cosi' suddivisa: 7 di quota retrospettiva; 3 di quota corrente. La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di libro della rimanenza del titolo all'inizio dell'esercizio T (90) con il relativo valore di mercato alla fine dell'esercizio T-1 (97). La frazione corrente di 3, invece, deve essere computata confrontando il nuovo valore di libro del titolo (97) con il corrispondente valore di mercato alla fine dell'esercizio T (100); cio' ovviamente nell'ipotesi semplificata che nel corso dell'esercizio T non siano intervenute compravendite aventi ad oggetto tale titolo. Al contrario, se durante l'esercizio il titolo ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo valore iniziale di libro (97) concorrera' insieme alle operazioni dell'anno a determinare il valore di libro della rimanenza finale e, conseguentemente, il risultato della negoziazione e quello della valutazione. E' consentito omettere la distinzione tra componente retrospettiva e componente corrente, allorche' il suo computo possa risultare particolarmente difficoltoso od oneroso, illustrandone le ragioni nella nota integrativa. 3. Rilevazione nel conto economico. La variazione di valore indicata nel paragrafo precedente deve essere rilevata in conto economico nell'esercizio in cui si verifica il mutamento del criterio contabile. A tal fine, l'intermediario classifichera' come segue le due componenti di tale variazione: la parte retrospettiva nelle voci 180 e 190 "proventi/oneri straordinari", a seconda del relativo segno algebrico; la parte corrente nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la relativa natura. Ove, al sussistere delle condizioni esonerative indicate nel precedente paragrafo, la suddivisione non venga operata, l'importo complessivo delle due componenti va ricondotto nelle pertinenti voci ordinarie del conto economico. 4. Informativa nella nota integrativa. Secondo la vigente normativa di bilancio, nella nota integrativa occorre illustrare le motivazioni del cambiamento e gli effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. In ossequio a tale disposizione gli intermediari indicheranno, in particolare, gli importi della componente retrospettiva e di quella corrente della variazione prodotta dal mutamento del criterio. Se la quota retroattiva e' di ammontare apprezzabile ed allo scopo di assicurare la comparabilita' intertemporale dei dati, essi riporteranno nella nota integrativa, sia per il bilancio relativo all'esercizio precedente sia per quello dell'esercizio corrente, i conti interessati dal mutamento del criterio adattandone gli importi come di seguito indicato: per il bilancio relativo all'esercizio precedente, gli importi dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) andranno rettificati per tener conto sia della quota parte della componente retrospettiva di competenza di quell'esercizio e degli esercizi precedenti sia del relativo effetto fiscale (3); per il bilancio relativo all'esercizio corrente, gli importi del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) dovranno essere depurati dell'intera componente retrospettiva e del relativo effetto fiscale (4). 5. Segnalazioni di vigilanza delle banche. Modalita' di rilevazione analoghe a quelle indicate nel precedente paragrafo 3 vanno applicate anche nelle segnalazioni di vigilanza, riconducendo la componente retrospettiva nelle voci della matrice dei conti 4185 "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" o 4075 "sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo", a seconda del segno. Analogamente ci si comportera' nelle segnalazioni consolidate. _________ (*) Il contenuto della presente nota si applica agli intermediari bancari e finanziari tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 87/1992. (1) Diverso e' il caso dei cambiamenti contabili che, senza incidere sul valore degli aggregati, riguardano unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio. (2) Si rammenta, a tale proposito, che il legislatore nazionale non ha recepito l'opzione, prevista dal diritto comunitario (cfr. art. 31, comma 2, della direttiva 78/660/CEE), di derogare in casi eccezionali al principio - indicato nel testo - di continuita' delle situazioni dei conti. (3) Nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale la componente retrospettiva di competenza degli esercizi precedenti (al netto del relativo effetto fiscale) andra' convenzionalmente inclusa nella voce "utili (perdite) portati a nuovo". (4) Corrispondentemente, nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale occorrera' rettificare anche la voce "utile (perdita) d'esercizio", apportando una rettifica di segno opposto alla voce "utili (perdite) portati a nuovo".