Art. 2.
                        Ambito di applicazione
  2.1. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli
impianti idroelettrici  ad acqua  fluente con potenza  nominale media
annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al
gestore della  rete di trasmissione nazionale  e, fino all'assunzione
della titolarita' delle funzioni a questo attribuite dall'art. 3, del
decreto  legislativo 16  marzo 1999,  n. 79,  all'Enel S.p.a.  e alle
imprese  produttrici e  distributrici di  cui all'art.  22, comma  3,
della legge  9 gennaio 1991,  n. 9, ad eccezione  dell'energia ceduta
nell'ambito di convenzioni di  cessione destinata all'Enel S.p.a., di
cui  al   decreto  del  Ministro  dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato 25 settembre  1992, ancora in vigore  fino alla loro
scadenza.
  2.2.  Dopo il  1 gennaio  2002, la  componente di  cui all'art.  3,
lettera b), della presente deliberazione, non viene riconosciuta agli
impianti entrati in esercizio in  data successiva a quella di entrata
in vigore del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, ovvero agli
impianti ripotenziati successivamente a tale data, limitatamente alla
producibilita' aggiuntiva.