Art. 2. Ambito di applicazione 2.1. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al gestore della rete di trasmissione nazionale e, fino all'assunzione della titolarita' delle funzioni a questo attribuite dall'art. 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'Enel S.p.a. e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ad eccezione dell'energia ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a., di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, ancora in vigore fino alla loro scadenza. 2.2. Dopo il 1 gennaio 2002, la componente di cui all'art. 3, lettera b), della presente deliberazione, non viene riconosciuta agli impianti entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero agli impianti ripotenziati successivamente a tale data, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva.