Art. 4. Aggiornamento dei prezzi di cessione Dopo il 1 gennaio 2000, i prezzi di cessione di cui al precedente art. 3 sono aggiornati, su base annua, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.