Art. 4.
                 Aggiornamento dei prezzi di cessione
  Dopo il 1  gennaio 2000, i prezzi di cessione  di cui al precedente
art. 3 sono aggiornati, su base annua, applicando ai valori in vigore
nell'anno solare precedente  il quaranta percento (40%)  del tasso di
variazione annuale dei prezzi al consumo  per le famiglie di operai e
impiegati rilevato  dall'Istat, con  arrotondamento alla  prima cifra
decimale secondo il criterio commerciale.