Art. 5.
             Disposizioni in materia di Cassa conguaglio
                      per il settore elettrico
  Le componenti di  cui all'art. 3, comma 3.1, lettere  a) e b), sono
poste  a carico  rispettivamente  del Conto  costi energia,  previsto
dall'art. 6, commi 6.1 e  6.2, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il  gas  26  giugno  1997,  n. 70/97,  e  sue
successive  modificazioni  ed integrazioni,  e  del  Conto per  nuovi
impianti  da fonti  rinnovabili  e assimilate  previsto dall'art.  5,
comma 5.2, della medesima  deliberazione, entrambi amministrati dalla
Cassa conguaglio per il settore elettrico.