Art. 5. Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico Le componenti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere a) e b), sono poste a carico rispettivamente del Conto costi energia, previsto dall'art. 6, commi 6.1 e 6.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate previsto dall'art. 5, comma 5.2, della medesima deliberazione, entrambi amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.