Art. 10.
             Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza
                           e sorveglianza
  1. Il  legale rappresentante dell'organismo di  gestione esercita i
poteri di cui all'art. 29, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2. La  vigilanza sulla gestione  della riserva naturale  statale e'
esercitata dal Ministro dell'ambiente.
  3.  La sorveglianza  su detto  territorio e'  esercitata dal  Corpo
forestale dello  Stato, nelle forme  e nei  modi di cui  all'art. 21,
della legge 6 dicembre 1991, n.  394, nonche', per gli effetti di cui
all'art. 30,  della stessa  legge, dagli  appartenenti alle  forze di
Polizia  che rivestono  la  qualifica  di agente  o  di ufficiale  di
polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
  4. La sorveglianza dell'area  naturale marina protetta di Ventotene
e Santo Stefano  e' esercitata ai sensi dell'art. 19,  comma 7, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394  come modificato dall'art. 2, comma 17,
della legge  9 dicembre 1998, n.  426, dalla Capitaneria di  porto di
Gaeta,  nonche'  dalle  polizie  degli  enti  locali  delegati  nella
gestione delle medesime aree protette.