Art. 9.
            Indicazioni e criteri per il piano di gestione
                          ed il regolamento
  1. In  applicazione dell'art. 17,  comma 1, della legge  6 dicembre
1991,  n. 394,  il piano  di  gestione della  riserva garantisce  una
gestione  del  territorio  volta  al  conseguimento  delle  finalita'
istitutive della  riserva, consistenti nella protezione  e ripristino
delle  caratteristiche  di   naturalita',  consentendo  le  attivita'
tradizionali e le iniziative con dette finalita' compatibili.
  2. Il piano di gestione della riserva e' relativo altresi' all'area
marina protetta delle isole di  Ventotene e Santo Stefano, prevedendo
al riguardo iniziative ed  interventi specificatamente finalizzate al
migliore funzionamento di quest'ultima.
  3. In sede di redazione del piano si procedera' a:
  acquisire  la  conoscenza   delle  caratteristiche  territoriali  e
sociali dell'area,  innanzitutto attraverso  gli studi e  le ricerche
esistenti;
  suddividere, ove e' necessario, il territorio della riserva in zone
a diverso regime di tutela,  che tenga conto dei valori naturalistici
presenti;
  definire,  ricercando   forme  di   collaborazione  con   gli  enti
interessati, le  azioni, gli interventi  e le destinazioni  d'uso che
concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione
del territorio e delle sue risorse.
  4. La documentazione del piano deve comprendere:
  a)  la  descrizione  delle  caratteristiche  fisiche,  naturali  ed
antropiche delle aree;
  b) la  definizione degli obiettivi  e delle linee di  intervento in
materia  di tutela  ambientale  e di  promozione socioeconomica,  con
l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso;
  c) la  normativa regolamentare volta  a disciplinare gli  usi delle
risorse, gli interventi di salvaguardia  e di promozione, definendo i
criteri per la gestione della riserva naturale statale.