Art. 11.
  L'Universita'  degli  studi di  Milano  Statale  e' autorizzata  ad
istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facolta' di
scienze motorie e  ad attivare nello stesso anno  accademico il primo
anno del predetto corso di laurea, a condizione che:
  entro  il  30  settembre  1999   siano  poste  in  essere  apposite
convenzioni con facolta' di medicina e chirurgia;
  entro il  30 settembre  2000 la facolta'  provveda a  dotarsi delle
sette unita' di personale tecnicoamministrativo richieste:
  entro il  30 settembre 2000  il numero minimo di  personale docente
sia adeguato ai parametri individuati dall'Osservatorio.