Art. 11. L'Universita' degli studi di Milano Statale e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facolta' di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che: entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facolta' di medicina e chirurgia; entro il 30 settembre 2000 la facolta' provveda a dotarsi delle sette unita' di personale tecnicoamministrativo richieste: entro il 30 settembre 2000 il numero minimo di personale docente sia adeguato ai parametri individuati dall'Osservatorio.