Art. 13.
  L'Universita' degli studi di Padova  e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno  accademico  1999-2000, presso  la  facolta'  di
medicina  e chirurgia  il corso  di laurea  in scienze  motorie e  ad
attivare  nello stesso  anno accademico  il primo  anno del  predetto
corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:
  siano  specificate  le  strutture   didattiche  e  scientifiche  in
dotazione;
  almeno la meta' degli insegnamenti  di materie inserite nei settori
disciplinari gia' previsti dall'ordinamento  e attivati siano coperti
con affidamenti/supplenze da personale  docente di ruolo dell'Ateneo.
Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi.