Art. 14.
  L'Universita' degli studi di Palermo e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno accademico  1999-2000,  la  facolta' di  scienze
motorie e ad attivare nello stesso  anno accademico il primo anno del
corso di  laurea a condizione  che entro  il 30 settembre  1999 siano
poste  in essere  apposite  convenzioni con  facolta'  di medicina  e
chirurgia e sia acquisita la documentazione relativa:
   all'approvazione della convenzione Universita'-Isef;
   alle delibere delle facolta' concorrenti;
  alla dotazione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione
dall'Universita';
  alla specificazione  delle dimensioni  delle strutture  sportive ad
accezione della piscina;
  entro il  30 settembre 2000 sia  in servizio presso la  facolta' il
numero minimo di personale docente previsto dall'Osservatorio.