Art. 14. L'Universita' degli studi di Palermo e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facolta' di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facolta' di medicina e chirurgia e sia acquisita la documentazione relativa: all'approvazione della convenzione Universita'-Isef; alle delibere delle facolta' concorrenti; alla dotazione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dall'Universita'; alla specificazione delle dimensioni delle strutture sportive ad accezione della piscina; entro il 30 settembre 2000 sia in servizio presso la facolta' il numero minimo di personale docente previsto dall'Osservatorio.