Art. 15.
  L'Universita' degli studi di Perugia e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno  accademico  1999-2000, presso  la  facolta'  di
medicina  e chirurgia  il corso  di laurea  in scienze  motorie e  ad
attivare  nello stesso  anno accademico  il primo  anno del  predetto
corso di laurea a condizione che:
  entro il  30 settembre 1999  almeno la meta' degli  insegnamenti di
materie   inserite    nei   settori   disciplinari    gia'   previsti
dall'ordinamento e  attivati siano coperti  con affidamenti/supplenze
da  personale docente  di ruolo  dell'Ateneo. Tale  condizione andra'
rispettata anche negli anni successivi;
  entro  il  30  settembre  2001 si  provveda  all'adeguamento  della
piscina ai parametri prescritti dall'Osservatorio.