Art. 16. L'Universita' degli studi di Torino e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, il corso di laurea interfacolta' in scienze motorie e il corso triennale di diploma universitario in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno dei predetti corsi a condizione che: entro il 30 settembre 1999 almeno la meta' degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari gia' previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi; entro il 30 settembre 2001 il campo di atletica sia adeguato ai parametri prescritti dall'Osservatorio.