Art. 16.
  L'Universita' degli studi di Torino  e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno   accademico  1999-2000,  il  corso   di  laurea
interfacolta'  in scienze  motorie e  il corso  triennale di  diploma
universitario  in scienze  motorie e  ad attivare  nello stesso  anno
accademico il primo anno dei predetti corsi a condizione che:
  entro il  30 settembre 1999  almeno la meta' degli  insegnamenti di
materie   inserite    nei   settori   disciplinari    gia'   previsti
dall'ordinamento e  attivati siano coperti  con affidamenti/supplenze
da  personale docente  di ruolo  dell'Ateneo. Tale  condizione andra'
rispettata anche negli anni successivi;
  entro il  30 settembre 2001  il campo  di atletica sia  adeguato ai
parametri prescritti dall'Osservatorio.