Art. 17. L'Universita' degli studi di Urbino e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facolta' di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facolta' di medicina e chirurgia e che almeno la dotazione del personale docente sia adeguata ai parametri previsti dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.