Art. 17.
  L'Universita' degli studi di Urbino  e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno accademico  1999-2000,  la  facolta' di  scienze
motorie e ad attivare nello stesso  anno accademico il primo anno del
predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999
siano poste in essere apposite convenzioni con facolta' di medicina e
chirurgia  e  che  almeno  la dotazione  del  personale  docente  sia
adeguata ai  parametri previsti dall'Osservatorio per  la valutazione
del sistema universitario.