Art. 19.
  Le  Universita'  interessate  programmano  l'accesso  ai  corsi  in
relazione alle  effettive disponibilita' di strutture  e attrezzature
didattiche,  scientifiche e  sportive  idonee  e previo  accertamento
dell'idoneita'  fisica per  le  attivita'  disciplinari a  prevalente
contenuto tecnicosportivo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178.