Art. 19. Le Universita' interessate programmano l'accesso ai corsi in relazione alle effettive disponibilita' di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneita' fisica per le attivita' disciplinari a prevalente contenuto tecnicosportivo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.