Art. 2. L'Universita' degli studi di Bologna e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facolta' di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che: entro il 30 settembre 1999 sia integrata la documentazione relativa alle strutture scientifiche in dotazione; entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facolta' di medicina e chirurgia; entro il 30 settembre 2000 la dotazione del personale docente sia adeguata ai parametri previsti dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; entro il 30 settembre 2001 la piscina in dotazione sia adeguata ai predetti parametri.