Art. 2.
  L'Universita' degli studi di Bologna e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno accademico  1999-2000,  la  facolta' di  scienze
motorie e ad attivare nello stesso  anno accademico il primo anno del
predetto corso di laurea, a condizione che:
  entro il 30 settembre 1999 sia integrata la documentazione relativa
alle strutture scientifiche in dotazione;
  entro  il  30  settembre  1999   siano  poste  in  essere  apposite
convenzioni con facolta' di medicina e chirurgia;
  entro il 30  settembre 2000 la dotazione del  personale docente sia
adeguata ai  parametri previsti dall'Osservatorio per  la valutazione
del sistema universitario;
  entro il 30 settembre 2001 la  piscina in dotazione sia adeguata ai
predetti parametri.