Art. 20. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono adottati dalle Universita' di cui al presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 entro l'inizio dell'anno accademico 1999-2000 in conformita' alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 1998. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro: Zecchino