Art. 20.
  Gli  ordinamenti didattici  dei corsi  di  laurea e  di diploma  in
scienze motorie  sono adottati dalle  Universita' di cui  al presente
decreto  ai sensi  e  per gli  effetti dell'art.  11  della legge  19
novembre 1990,  n. 341 entro l'inizio  dell'anno accademico 1999-2000
in conformita' alle  disposizioni previste dall'art. 2,  comma 3, del
decreto legislativo n. 178 del 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1999
                                                Il Ministro: Zecchino