Art. 3. L'Universita' degli studi di Cagliari e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facolta' di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che: entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la convenzione con il comune di Monserrato per l'uso di strutture didattiche, scientifiche e sportive; almeno la meta' degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari gia' previste dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi.