Art. 3.
  L'Universita' degli studi di  Cagliari e' autorizzata ad istituire,
a  decorrere dall'anno  accademico 1999-2000,  presso la  facolta' di
medicina e  chirurgia, il  corso di  laurea in  scienze motorie  e ad
attivare  nello stesso  anno accademico  il primo  anno del  predetto
corso di laurea a condizione che:
  entro  il 30  settembre 1999  sia acquisita  la convenzione  con il
comune di Monserrato per  l'uso di strutture didattiche, scientifiche
e sportive;
  almeno la meta' degli insegnamenti  di materie inserite nei settori
disciplinari gia' previste dall'ordinamento  e attivati siano coperti
con affidamenti/supplenze da personale  docente di ruolo dell'Ateneo.
Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi.