Art. 5.
  L'Universita' degli studi di Catania e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno  accademico  1999-2000, presso  le  facolta'  di
medicina  e chirurgia  e di  scienze  della formazione,  il corso  di
laurea in scienze motorie e  ad attivare nello stesso anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:
  entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione relativa
alla disponibilita' delle attrezzature didattiche e scientifiche;
  almeno la meta' degli insegnamenti  di materie inserite nei settori
disciplinari gia' previste dall'ordinamento  e attivati siano coperti
con affidamenti/supplenze da personale  docente di ruolo dell'Ateneo.
Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi;
  entro il 30 settembre 2001 si provveda all'adeguamento del campo di
atletica.