Art. 6.
  L'Universita' degli studi di Catanzaro e' autorizzata ad istituire,
a  decorrere dall'anno  accademico 1999-2000,  presso la  facolta' di
medicina e  chirurgia, il  corso di  laurea in  scienze motorie  e ad
attivare  nello stesso  anno accademico  il primo  anno del  predetto
corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:
  si provveda alla modifica dell'ordinamento del corso di laurea da 5
a 4 anni;
  almeno la meta' degli insegnamenti  di materie inserite nei settori
disciplinari gia' previsti dall'ordinamento  e attivati siano coperti
con affidamenti/supplenze da personale  docente di ruolo dell'Ateneo.
Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi;
  entro  il  30  settembre  2001 si  provveda  all'adeguamento  della
piscina e delle strutture scientifiche.