Art. 7.
  L'Universita' degli studi di Firenze e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno  accademico  1999-2000, presso  la  facolta'  di
medicina e  chirurgia, il  corso di  laurea in  scienze motorie  e ad
attivare  nello stesso  anno accademico  il primo  anno del  predetto
corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999 almeno la
meta' degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari
gia'  previsti   dall'ordinamento  e   attivati  siano   coperti  con
affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale
condizione andra' rispettata anche negli anni successivi.