Art. 8.
  L'Universita' degli studi di Genova  e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno  accademico  1999-2000, presso  la  facolta'  di
medicina e  chirurgia, il  corso di  laurea in  scienze motorie  e ad
attivare  nel predetto  anno accademico  il primo  anno del  predetto
corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:
  si provveda alla modifica dell'ordinamento didattico del corso da 5
a 4 anni;
  almeno la meta' degli insegnamenti  di materie inserite nei settori
disciplinari gia' previsti dall'ordinamento  e attivati siano coperti
con affidamenti/supplenze da personale  docente di ruolo dell'Ateneo.
Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi.