Art. 8. L'Universita' degli studi di Genova e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facolta' di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nel predetto anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999: si provveda alla modifica dell'ordinamento didattico del corso da 5 a 4 anni; almeno la meta' degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari gia' previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi.