Art. 9.
  L'Universita' degli studi dell'Aquila  e' autorizzata ad istituire,
a decorrere  dall'anno accademico  1999-2000, la facolta'  di scienze
motorie e ad attivare nello stesso  anno accademico il primo anno del
corso di laurea in scienze motorie, a condizione che:
  entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione relativa
alle strutture didattiche scientifiche in dotazione;
  entro  il  30  settembre  1999   siano  poste  in  essere  apposite
convenzioni con facolta' di medicina e chirurgia;
  entro il 30 settembre 2001 la  piscina in dotazione sia adeguata ai
predetti parametri richiesti dall'Osservatorio.