Art. 9. L'Universita' degli studi dell'Aquila e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facolta' di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del corso di laurea in scienze motorie, a condizione che: entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione relativa alle strutture didattiche scientifiche in dotazione; entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facolta' di medicina e chirurgia; entro il 30 settembre 2001 la piscina in dotazione sia adeguata ai predetti parametri richiesti dall'Osservatorio.