Art. 3.
                             Convenzioni
  1. Il CONAI o,  per esso, il COREVE o i  produttori di cui all'art.
38, comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 5  febbraio 1997, n.
22, stipulano  apposita convenzione con  il comune, o con  il gestore
del servizio di  raccolta differenziata delegato dal  comune, ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.