Art. 3. Convenzioni 1. Il CONAI o, per esso, il COREVE o i produttori di cui all'art. 38, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stipulano apposita convenzione con il comune, o con il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.