Art. 5.
                            Corrispettivi
  1. Il corrispettivo che il CONAI versa al comune per il servizio di
raccolta  dei rifiuti  di  imballaggio  in vetro  a  decorrere dal  1
gennaio 1999  e' pari  a 60  lire per  chilogrammo, a  condizione che
attraverso adeguati  resoconti contabili sia documentato  dal gestore
del servizio:
  a) la  decorrenza dell'attivazione e funzionamento  del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro;
  b) l'effettiva ed oggettiva consegna  dei rifiuti di imballaggio in
vetro a soggetti economici o piattaforme di recupero riconosciute dal
CONAI;
  c) l'eventuale incasso di un corrispettivo economico inferiore alle
60 lire per chilogrammo.
  2. La  presenza, nel  materiale raccolto,  di frazioni  estranee da
luogo a riduzioni, secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato.
  3. La  convenzione di cui  all'art. 3 puo'  stabilire corrispettivi
diversi in caso  di particolari forme di raccolta,  concordate tra le
parti, tese  ad ottimizzare la  qualita' del rottame di  vetro grezzo
raccolto,  quali la  raccolta differenziata  separata per  colore del
vetro.