Art. 5. Corrispettivi 1. Il corrispettivo che il CONAI versa al comune per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro a decorrere dal 1 gennaio 1999 e' pari a 60 lire per chilogrammo, a condizione che attraverso adeguati resoconti contabili sia documentato dal gestore del servizio: a) la decorrenza dell'attivazione e funzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro; b) l'effettiva ed oggettiva consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro a soggetti economici o piattaforme di recupero riconosciute dal CONAI; c) l'eventuale incasso di un corrispettivo economico inferiore alle 60 lire per chilogrammo. 2. La presenza, nel materiale raccolto, di frazioni estranee da luogo a riduzioni, secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato. 3. La convenzione di cui all'art. 3 puo' stabilire corrispettivi diversi in caso di particolari forme di raccolta, concordate tra le parti, tese ad ottimizzare la qualita' del rottame di vetro grezzo raccolto, quali la raccolta differenziata separata per colore del vetro.