Art. 7.
                         Periodo transitorio
  1. Nel  periodo transitorio  1 marzo  1998 -  31 dicembre  1998, di
vigenza dell'Accordoponte  ANCI CONAI  stipulato in data  12 febbraio
1998, i corrispettivi  di cui all'art. 5 sono  applicati nella misura
forfettaria di 3 lire per chilogrammo.
  2.  Il corrispettivo  forfettario  di  cui al  comma  1 si  intende
riferito alle  quantita' di rottame  in vetro conferite  dal servizio
pubblico avviate  a riciclaggio  nel periodo  transitorio, desumibili
dal modello unico di dichiarazione (MUD) relativo al 1998, presentato
nel 1999 e adeguatamente documentate.