Art. 7. Periodo transitorio 1. Nel periodo transitorio 1 marzo 1998 - 31 dicembre 1998, di vigenza dell'Accordoponte ANCI CONAI stipulato in data 12 febbraio 1998, i corrispettivi di cui all'art. 5 sono applicati nella misura forfettaria di 3 lire per chilogrammo. 2. Il corrispettivo forfettario di cui al comma 1 si intende riferito alle quantita' di rottame in vetro conferite dal servizio pubblico avviate a riciclaggio nel periodo transitorio, desumibili dal modello unico di dichiarazione (MUD) relativo al 1998, presentato nel 1999 e adeguatamente documentate.