Art. 8. Disposizioni finali 1. Il presente decreto ha una validita' di anni due a decorrere dal 1 gennaio 1999. 2. Il presente decreto cessera' di avere efficacia qualora, prima del termine di cui al comma 1, l'ANCI e il CONAI pervengano alla stipula dell'accordo di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativamente ai rifiuti di imballaggio in vetro, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione formale del raggiungimento dell'accordo ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Roma, 4 agosto 1999 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani