Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1. Il presente decreto ha una validita' di anni due a decorrere dal
1 gennaio 1999.
  2. Il presente  decreto cessera' di avere  efficacia qualora, prima
del termine  di cui  al comma  1, l'ANCI e  il CONAI  pervengano alla
stipula  dell'accordo  di  cui  all'art. 41,  comma  3,  del  decreto
legislativo  5  febbraio 1997,  n.  22  relativamente ai  rifiuti  di
imballaggio in  vetro, a  decorrere dalla  data di  ricevimento della
comunicazione  formale del  raggiungimento dell'accordo  ai Ministeri
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
   Roma, 4 agosto 1999
                                           Il Ministro dell'ambiente
                                                   Ronchi
    Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           Bersani