ALLEGATO DECRETO MINISTERIALE EX ART. 41, COMMA 10-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 ALLEGATO tecnico imballaggi in vetro Premessa. Il presente allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio da rottame di vetro sodico - calcico conferiti alla raccolta differenziata del servizio pubblico e ritirati, per il CONAI, dal COREVE o dai produttori non associati al predetto Consorzio, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi, dei vetri da tubi raggiocatodici, delle lampade a scarica e ad altri vetri contaminati da sostanze radioattive, ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, vetri al piombo, vetroceramica. 1. Modalita' di raccolta e di ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro. Il comune o il gestore convenzionato si deve impegnare alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, per il successivo prelievo e stoccaggio presso i punti di raccolta e/o conferimento a piattaforma del rottame di vetro. Il rottame di vetro proveniente da raccolta differenziata mista o multimateriale deve essere consegnato al COREVE o ai produttori non associati al predetto consorzio previa separazione dagli altri materiali oggetto della raccolta. Il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio, prenderanno in carico il materiale stoccato presso i punti di raccolta definiti dal comune o gestore convenzionato e rispondenti ai requisiti di legge. A propria cura e spese, il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio, in presenza di almeno un carico utile (30 tonnellate) provvederanno direttamente o attraverso i propri mandatari, al ritiro dello stesso presso tali punti di raccolta, all'avvio presso i centri di trattamento/valorizzazione e al successivo inoltro presso le vetrerie per il riciclo. Le convenzioni locali disciplineranno le modalita' di ritiro del materiale stoccato che comunque dovra' avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilita' di un carico completo. Nel caso di ritiro oltre dieci giorni e sino a venti giorni lavorativi dalla comunicazione il convenzionato avra' diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sara' pari al 10% nel caso di ritiro oltre venti giorni e sino a trenta giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione uguale a un carico giornaliero, il ritiro tra l'ottavo e il diciottesimo giorno lavorativo scontera' una penale del 10% e tra il diciannovesimo e il trentesimo giorno lavorativo una penale del 20%. Il convenzionato promuovera', inoltre, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 6, forme di controllo e intervento sull'utenza, al fine di garantire elevati standard di qualita' del servizio di raccolta e del materiale conferito. In tal senso, il convenzionato provvedera' alla costante manutenzione delle attrezzature di raccolta, alla loro dislocazione razionalizzata in numero congruo alla densita' abitativa nell'ambito comunale, con una frequenza di svuotamento in grado di assicurare all'utenza il regolare svolgimento del servizio. Nelle convenzioni le parti, potranno regolamentare, ove possibile, specifiche modalita' relative allo svuotamento. Ai fini dell'aggiornamento della banca dati CONAI/COREVE e del monitoraggio sui flussi il convenzionato si deve impegnare, infine, a comunicare ed aggiornare i dati relativi alle modalita' di raccolta e alla composizione dell'ambito di raccolta secondo le specifiche richieste. Le modalita' del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in vetro di cui al Programma di prevenzione specifico predisposto da COREVE ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e recepiti nel Programma generale di prevenzione e gestione del CONAI e degli obiettivi di cui all'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997. Ai fini della determinazione del corrispettivo e del raggiungimento dei parametri qualitativi definiti al punto 2, si indica il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale monomateriale come ottimale. Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalita' diverse per esigenze specifiche del territorio, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita', e comunque rispettando i parametri qualitativi indicati al punto 2, il corrispettivo applicato sara' convenzionalmente pari a lire 60 per chilogrammo. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attivita' di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento ai piani regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997. 2. Specifiche merceologiche e standard qualitativi. Si considerano frazioni estranee tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro. Il CONAI, tramite il COREVE o i produttori non associati al predetto consorzio, provvedera' ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. Ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalla seguente tabella.Frazioni estranee in peso % Corrispettivo Oneri smaltimento ____ ____ ____ Sino al 3% . . . . . . . . . . 100% Convenzionato Dal 3,1 sino al 5% . . . . . . 50% Convenzionato Oltre il 5% . . . . . . . . . 0 Conferente Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 5% il COREVE, o i produttori non associati al predetto Consorzio, avranno facolta' di respingere l'intero conferimento e non sara' riconosciuto alcun corrispettivo. Fatto salva una quota massima del 3% in peso delle quantita' conferite, l'onere e la responsabilita' di smaltimento delle frazioni estranee relative ai singoli conferimenti sara' a carico del convenzionato. Le analisi per la definizione del tenore di impurezza ai fini del riconoscimento del corrispettivo saranno eseguite almeno con cadenza annuale, in contraddittorio tra le parti, con oneri a carico del CONAI. In caso di verifiche intermedie, l'onere delle analisi sara' a carico delle parte richiedente secondo le seguenti modalita': a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di quest'ultima di almeno 1000 Kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura; b) pesatura del campione individuato; c) cernita delle frazioni estranee al rottame di vetro; d) pesatura delle frazioni cernite; e) la percentuale di impurita' sara' calcolata nel seguente modo: (Pcampione - Pcerniti)/Pcampione * 100. Nel caso in cui vengano riscontrate nel materiale consegnato frazioni estranee superiori al 5% in peso, che comportino la restituzione dell'intero carico, il convenzionato potra' richiedere di eseguire a propria cura e spese presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata una analisi campionaria del materiale conferito in contraddittorio secondo la procedura di cui sopra.