(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
            DECRETO MINISTERIALE EX ART. 41, COMMA 10-BIS
           DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
                ALLEGATO tecnico imballaggi in vetro
 Premessa.
  Il  presente allegato  si riferisce  ai rifiuti  di imballaggio  da
rottame   di  vetro   sodico  -   calcico  conferiti   alla  raccolta
differenziata del  servizio pubblico  e ritirati,  per il  CONAI, dal
COREVE  o dai  produttori non  associati al  predetto Consorzio,  con
esclusione dei contenitori etichettati  come pericolosi, dei vetri da
tubi  raggiocatodici,  delle  lampade  a scarica  e  ad  altri  vetri
contaminati da sostanze radioattive, ai sensi del decreto legislativo
n. 230/1995, vetri al piombo, vetroceramica.
  1. Modalita' di raccolta e di  ritiro dei rifiuti di imballaggio in
vetro.
  Il comune o il gestore convenzionato si deve impegnare alla messa a
disposizione  delle  attrezzature  nei  punti  di  raccolta,  per  il
successivo  prelievo e  stoccaggio  presso i  punti  di raccolta  e/o
conferimento a piattaforma del rottame di vetro.
  Il rottame di  vetro proveniente da raccolta  differenziata mista o
multimateriale deve essere  consegnato al COREVE o  ai produttori non
associati  al  predetto  consorzio  previa  separazione  dagli  altri
materiali oggetto della raccolta.
  Il  COREVE, o  i produttori  non associati  al predetto  consorzio,
prenderanno  in  carico  il  materiale stoccato  presso  i  punti  di
raccolta definiti dal comune o gestore convenzionato e rispondenti ai
requisiti di legge.
  A propria cura e spese, il  COREVE, o i produttori non associati al
predetto  consorzio,  in  presenza  di almeno  un  carico  utile  (30
tonnellate)   provvederanno  direttamente   o  attraverso   i  propri
mandatari,  al ritiro  dello stesso  presso tali  punti di  raccolta,
all'avvio  presso   i  centri  di  trattamento/valorizzazione   e  al
successivo inoltro presso le vetrerie per il riciclo.
  Le convenzioni  locali disciplineranno  le modalita' di  ritiro del
materiale stoccato  che comunque  dovra' avvenire entro  dieci giorni
lavorativi  dalla  comunicazione  di   disponibilita'  di  un  carico
completo. Nel caso di ritiro oltre dieci giorni e sino a venti giorni
lavorativi  dalla comunicazione  il  convenzionato  avra' diritto  ad
applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero
carico. La  penale sara' pari al  10% nel caso di  ritiro oltre venti
giorni e sino  a trenta giorni. Nel caso in  cui la piattaforma abbia
una produzione uguale a un carico giornaliero, il ritiro tra l'ottavo
e il  diciottesimo giorno lavorativo  scontera' una penale del  10% e
tra il  diciannovesimo e il  trentesimo giorno lavorativo  una penale
del 20%.
  Il convenzionato  promuovera', inoltre, nell'ambito  delle campagne
di  sensibilizzazione  di  cui  all'art.  6,  forme  di  controllo  e
intervento  sull'utenza, al  fine  di garantire  elevati standard  di
qualita' del servizio di raccolta e del materiale conferito.
  In   tal  senso,   il  convenzionato   provvedera'  alla   costante
manutenzione delle  attrezzature di raccolta, alla  loro dislocazione
razionalizzata in numero congruo  alla densita' abitativa nell'ambito
comunale, con  una frequenza  di svuotamento  in grado  di assicurare
all'utenza il regolare svolgimento del servizio.
  Nelle convenzioni le parti,  potranno regolamentare, ove possibile,
specifiche modalita' relative allo svuotamento.
  Ai  fini dell'aggiornamento  della  banca dati  CONAI/COREVE e  del
monitoraggio sui flussi il convenzionato si deve impegnare, infine, a
comunicare ed aggiornare i dati relativi alle modalita' di raccolta e
alla  composizione  dell'ambito  di raccolta  secondo  le  specifiche
richieste.
  Le  modalita'  del  servizio   di  raccolta  differenziata  vengono
definite  anche in  funzione  del raggiungimento  degli obiettivi  di
riciclaggio e recupero degli imballaggi  in vetro di cui al Programma
di prevenzione specifico predisposto da  COREVE ai sensi dell'art. 38
del  decreto  legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22 e  recepiti  nel
Programma  generale  di prevenzione  e  gestione  del CONAI  e  degli
obiettivi  di cui  all'art. 37  del medesimo  decreto legislativo  n.
22/1997.
  Ai fini della determinazione del corrispettivo e del raggiungimento
dei parametri qualitativi  definiti al punto 2, si  indica il sistema
di raccolta differenziata con contenitore stradale monomateriale come
ottimale.
  Anche nel caso in cui il  servizio sia svolto con modalita' diverse
per esigenze specifiche del territorio,  nel rispetto dei principi di
efficacia,  efficienza  ed  economicita', e  comunque  rispettando  i
parametri qualitativi indicati al punto 2, il corrispettivo applicato
sara' convenzionalmente pari a lire 60 per chilogrammo.
  L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e
delle attivita' di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con
riferimento ai piani regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma
5, del decreto legislativo n. 22/1997.
 2. Specifiche merceologiche e standard qualitativi.
  Si  considerano  frazioni estranee  tutti  i  rifiuti in  materiale
diverso dal vetro.
  Il  CONAI,  tramite il  COREVE  o  i  produttori non  associati  al
predetto  consorzio,  provvedera'  ad   una  verifica  del  materiale
all'atto  del  conferimento  presso   la  piattaforma.  Ai  fini  del
riconoscimento  del corrispettivo  e  degli oneri  di smaltimento  si
applica quanto previsto dalla seguente tabella. 
  Frazioni estranee in peso     % Corrispettivo     Oneri smaltimento
         ____                         ____               ____
Sino al 3% . . . . . . . . . .        100%           Convenzionato
Dal 3,1 sino al 5% . . . . . .         50%           Convenzionato
Oltre il 5%  . . . . . . . . .          0            Conferente
  Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al
5% il  COREVE, o  i produttori non  associati al  predetto Consorzio,
avranno  facolta' di  respingere  l'intero conferimento  e non  sara'
riconosciuto alcun corrispettivo.
  Fatto  salva una  quota  massima  del 3%  in  peso delle  quantita'
conferite, l'onere e la responsabilita' di smaltimento delle frazioni
estranee  relative  ai  singoli   conferimenti  sara'  a  carico  del
convenzionato.
  Le analisi per  la definizione del tenore di impurezza  ai fini del
riconoscimento del corrispettivo saranno  eseguite almeno con cadenza
annuale,  in contraddittorio  tra le  parti, con  oneri a  carico del
CONAI. In caso di verifiche intermedie, l'onere delle analisi sara' a
carico delle parte richiedente secondo le seguenti modalita':
  a) individuazione  in contraddittorio del  campione rappresentativo
che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera
partita da controllare e comunque  con un peso minimo di quest'ultima
di almeno 1000  Kg, prelevato in punti diversi della  massa secondo i
principi della quartatura;
     b) pesatura del campione individuato;
  c) cernita delle frazioni estranee al rottame di vetro;
     d) pesatura delle frazioni cernite;
  e) la percentuale  di impurita' sara' calcolata  nel seguente modo:
(Pcampione - Pcerniti)/Pcampione * 100.
  Nel  caso  in  cui  vengano riscontrate  nel  materiale  consegnato
frazioni  estranee  superiori  al  5%  in  peso,  che  comportino  la
restituzione dell'intero  carico, il convenzionato  potra' richiedere
di  eseguire  a  propria  cura  e  spese  presso  la  piattaforma  di
conferimento  o altra  sede  concordata una  analisi campionaria  del
materiale conferito  in contraddittorio  secondo la procedura  di cui
sopra.