IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", il quale prevede che "Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale"; Visto l'art. 8, comma 2, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, che prevede che "entro il mese successivo a quello dispedizione le farmacie consegneranno - per il tramite di Federfarma le farmacie private aderenti, le farmacie pubbliche per il tramite delle loro associazioni, direttamente le farmacie non aderenti - un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo; Considerato che occorre definire le procedure informatiche per la trasmissione dei dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale dalle farmacie aperte al pubblico al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza; Valutata l'opportunita', al fine di disporre con tempestivita' dei dati in questione nonche' di significative elaborazioni che consentano una sollecita utilizzazione, di avvalersi sia del circuito di raccolta telematica dei dati delle ricette realizzato per le farmacie private da Federfarma - tramite Promofarma S.r.l. - per le farmacie pubbliche da Assofarm, coordinatamente con le strutture territoriali ad esse federate e sia della collaborazione professionale ed economica di enti e societa' operanti nel settore dell'analisi e ricerche di mercato ai quali i dati potranno essere ceduti dalle organizzazioni suddette in forma anonima; Preso atto che Federfarma e Assofarm hanno dichiarato la propria disponibilita' a far pervenire gratuitamente i dati di cui trattasi; Decreta: Art. 1. 1. Le farmacie pubbliche e private sono tenute a predisporre mensilmente, con sistemi informatici, un file contenente i dati, rilevati con penna ottica, relativi al codice di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, nonche' della eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito per ogni ricetta e con l'indicazione della azienda unita' sanitaria locale cui le ricette sono consegnate per il pagamento. 2. I dati di cui al precedente art. 1 devono essere consegnati alle associazioni di categoria - Federfarma per le farmacie private, Assofarm per le farmacie pubbliche - secondo modalita' stabilite dalle stesse associazioni, senza oneri per il Ministro della sanita' e per il Servizio sanitario nazionale. 3. Le associazioni di categoria possono avvalersi per la ricezione dei dati da parte delle farmacie delle associazioni provinciali o di strutture di servizio appositamente individuate. 4. Le associazioni di categoria determinano, in relazione alle specifiche esigenze tecnologiche ed organizzative, le modalita' di trasmissione delle informazioni, i requisiti relativi alla sicurezza e alla certificazione dei relativi messaggi informatici nonche' le modalita' di verifica e controllo della qualita' dei dati ricevuti. Le stesse associazioni di categoria determinano i tempi di trasmissione dei dati delle farmacie ai punti di raccolta territoriali e da questi alle sedi di raccolta nazionali. La documentazione relativa alle modalita' tecniche di trasmissione, ai livelli di sicurezza e alla certificazione e' tenuta a disposizione del Ministero della sanita' - Dipartimento della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ed esibita o trasmessa su richiesta di quest'ultimo. 5. Federfarma e Assofarm potranno chiedere alle farmacie informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate con il comma 1 del presente articolo, qualora lo ritengano necessario, per la verifica e il controllo di quantita' dei dati. A tale titolo Federfarma e Assofarm non potranno richiedere informazioni relative al singolo paziente e al singolo medico prescrittore.