Art. 2.
  Le associazioni nazionali, direttamente  o mediante le strutture di
servizio, entro  il quarantacinquesimo giorno del  mese di spedizione
delle ricette  trasmettono al Ministero della  sanita' - Dipartimento
per la valutazione dei medicinali  e la farmacovigilanza, su supporto
informatico, di tipo ottico, non  riscrivibile e in formato leggibile
su personal computer windows compatibile:
  a) le informazioni relative al tracciato record utilizzato per ogni
singolo file contenuto nel supporto informatico di cui sopra;
  b) i  dati di  cui all'art.  1 privi  di qualsiasi  indicazione che
permetta  di risalire  alla farmacie  in  cui sono  state spedite  le
relative ricette;
  c) l'elaborazione  delle informazioni di cui  al precedente lettera
b) aggregate  per singole  confezioni, per dose  definita giornaliera
(DDD),  per  specialita' e  per  molecola,  secondo la  codifica  INN
dell'Organizzazione mondiale della  sanita', laddove disponibile, per
categorie terapeutiche omogenee e per note limitative;
  d) le elaborazioni di cui  alla precedente lettera c) devono essere
predisposte per  azienda sanitaria  locale, provincia, regione  e per
totale nazionale;
  e) eventuali  elaborazioni aggiuntive  concordate tra  il Ministero
della sanita' e le associazioni di categoria.