Art. 2. Le associazioni nazionali, direttamente o mediante le strutture di servizio, entro il quarantacinquesimo giorno del mese di spedizione delle ricette trasmettono al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, su supporto informatico, di tipo ottico, non riscrivibile e in formato leggibile su personal computer windows compatibile: a) le informazioni relative al tracciato record utilizzato per ogni singolo file contenuto nel supporto informatico di cui sopra; b) i dati di cui all'art. 1 privi di qualsiasi indicazione che permetta di risalire alla farmacie in cui sono state spedite le relative ricette; c) l'elaborazione delle informazioni di cui al precedente lettera b) aggregate per singole confezioni, per dose definita giornaliera (DDD), per specialita' e per molecola, secondo la codifica INN dell'Organizzazione mondiale della sanita', laddove disponibile, per categorie terapeutiche omogenee e per note limitative; d) le elaborazioni di cui alla precedente lettera c) devono essere predisposte per azienda sanitaria locale, provincia, regione e per totale nazionale; e) eventuali elaborazioni aggiuntive concordate tra il Ministero della sanita' e le associazioni di categoria.