Art. 3.
  Il Ministero  della sanita' -  Dipartimento per la  valutazione dei
medicinali  e   la  farmacovigilanza,  ai  fini   di  permettere,  le
elaborazioni di cui all'art.  2, fornira' alle associazioni nazionali
di categoria, la base dati  e i relativi aggiornamenti, contenenti le
informazioni  di riferimento  per ogni  singolo prodotto  autorizzato
nelle fasce A e B di  rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario
nazionale.