Art. 3. Il Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ai fini di permettere, le elaborazioni di cui all'art. 2, fornira' alle associazioni nazionali di categoria, la base dati e i relativi aggiornamenti, contenenti le informazioni di riferimento per ogni singolo prodotto autorizzato nelle fasce A e B di rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale.