Art. 4.
  Trascorsi sei mesi  dall'entrata in vigore del  presente decreto, i
dati dovranno riguardare almeno il  70% delle farmacie del territorio
nazionale.  Successivamente al  31  marzo 2000  la percentuale  delle
farmacie che forniscono i dati dovra' essere non inferiore al 90% del
totale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 35