Art. 4. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dati dovranno riguardare almeno il 70% delle farmacie del territorio nazionale. Successivamente al 31 marzo 2000 la percentuale delle farmacie che forniscono i dati dovra' essere non inferiore al 90% del totale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 1999 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 35