Art.  4.
  1.  Ai fini  del controllo  del rispetto,  da parte  degli scarichi
che   recapitano nella laguna  di Venezia e nei  corpi idrici del suo
bacino scolante, dei valori  limite di cui all'art.  1 e del  divieto
di  cui  all'art.  3,  in  attesa  che si rendano disponibili tutti i
metodi ufficiali che sta  predisponendo l'Istituto di  ricerca  sulle
acque del  C.N.R., le  amministrazioni competenti applicano  i metodi
analitici indicati nella tabella B,  allegata al presente decreto.
  2.    Per  il  controllo  degli  scarichi  civili e industriali, si
applicano le modalita' previste  dal decreto legislativo   11  maggio
1999,    n. 152.  Per gli scarichi  industriali i campioni istantanei
che concorrono a formare il  campione medio non   devono superare  il
doppio  dei valori limite  riportati nella  tabella A.
  3.  Il  magistrato alle  acque di Venezia e  la regione  del Veneto
definiscono,  entro sei   mesi dalla pubblicazione    del    presente
decreto,    il    sistema    di  controllo   del raggiungimento degli
obiettivi di qualita' stabiliti  con il decreto interministeriale  23
aprile  1998    e dei carichi   massimi ammissibili stabiliti con  il
decreto interministeriale 9  febbraio 1999, recante "Carichi  massimi
ammissibili  complessivi  di  inquinanti   nella laguna di   Venezia"
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   n.   35   del   12  febbraio
1999),    tenendo conto   della proposta formulata  al riguardo dalla
commissione    tecnica,  ai   sensi   dell'art.    4   del    decreto
interministeriale 16 dicembre 1998.