Art. 4. 1. Ai fini del controllo del rispetto, da parte degli scarichi che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, dei valori limite di cui all'art. 1 e del divieto di cui all'art. 3, in attesa che si rendano disponibili tutti i metodi ufficiali che sta predisponendo l'Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R., le amministrazioni competenti applicano i metodi analitici indicati nella tabella B, allegata al presente decreto. 2. Per il controllo degli scarichi civili e industriali, si applicano le modalita' previste dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Per gli scarichi industriali i campioni istantanei che concorrono a formare il campione medio non devono superare il doppio dei valori limite riportati nella tabella A. 3. Il magistrato alle acque di Venezia e la regione del Veneto definiscono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il sistema di controllo del raggiungimento degli obiettivi di qualita' stabiliti con il decreto interministeriale 23 aprile 1998 e dei carichi massimi ammissibili stabiliti con il decreto interministeriale 9 febbraio 1999, recante "Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999), tenendo conto della proposta formulata al riguardo dalla commissione tecnica, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 dicembre 1998.