Art. 5. 1. Nella tabella dei carichi massimi ammissibili da fonti puntiformi e diffuse del bacino scolante e da acque di scarico dirette in laguna, allegata al decreto interministeriale 9 febbraio 1999, il valore per la sostanza toluene, erroneamente indicato in 43 t/anno, deve intendersi indicato in 40 t/anno.