Art. 5.
  1.    Nella  tabella  dei  carichi  massimi    ammissibili da fonti
puntiformi  e diffuse  del  bacino  scolante e  da  acque di  scarico
dirette in  laguna, allegata al decreto  interministeriale 9 febbraio
1999, il valore per la  sostanza toluene, erroneamente indicato in 43
t/anno, deve intendersi indicato in 40 t/anno.