Art. 2.
  Per tutti  gli interventi  disciplinati dal decreto  ministeriale 8
agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
  per  le relative  operazioni  di finanziamento  non sono  richieste
particolari  forme  di garanzia,  salva  la  facolta' per  l'istituto
finanziatore di  richiederle per i  progetti a valere sulla  legge n.
346/1988.
  altresi',  ai sensi  dell'art. 12,  comma 2,  del predetto  decreto
ministeriale in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito,  senza modificazioni, dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, i  crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai
sensi  dell'art.  2,  secondo  comma,   della  legge  n.  46/1982,  e
successive   modificazioni  ed   integrazioni,   sono  assistiti   da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante,  ad eccezione del privilegio  per spese di
giustizia e di quelli previsti  dall'art. 2751-bis del codice civile,
fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;
  la  durata del  progetto potra'  essere maggiorata  di 12  mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.