Art. 2. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire con le modalita' indicate nell'art. 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 11 agosto 1999. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 12 luglio 1999.