Art. 2.
  Le offerte di  ogni singolo operatore relative alla  tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art. 1  devono  pervenire  con  le
modalita' indicate  nell'art. 7 e  8 del citato  decreto ministeriale
del 12 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 11 agosto 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 12
luglio 1999.