Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente art. 2, avra' inizio  il collocamento della quarta tranche
dei  certificati,   per  un   importo  massimo   del  10   per  cento
dell'ammontare  nominale indicato  all'art. 1  del presente  decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta  della terza  tranche e  verra' assegnata  con le  modalita'
indicate negli  articoli 12  e 13  del citato  decreto del  12 luglio
1999, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 11 agosto 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
certificati di  cui lo specialista e'  risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste  dei (CTZ-24), ivi compresa quella di  cui all'art. 1
del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.