IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   VISTA   la   Legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396  con  il  quale  l'  Ufficio liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);

   VISTO  il D.P.R. 28 aprile 1998, n.154, che, ai sensi dell'art. 7,
comma  3, della Legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il quale L' I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;

   VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n.
437,   con   il   quale   l'ente  pubblico  Fondazione  assistenza  e
rifornimenti  per la pesca e' stato soppresso e posto in liquidazione
con  le  modalita'  stabilite  dalla  citata Legge 4 dicembre 1956 n.
1404;

   VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

   ACCERTATO  che  le  operazioni  di  liquidazione  della Fondazione
assistenza  e rifornimenti per la pesca sono state ultimate, per cui,
a norma dell'art.13 della Legge 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;

   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con un avanzo di L. 6.798.521.348;

   CONSIDERATO  che L. 5.000.000.000 sono state devolute allo Stato e
versate al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n.
1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato;

   CONSIDERATO  che  il  residuo dell'avanzo, pari a L. 1.798.521.348
unitamente   agli   interessi  maturati  e  maturandi  alla  data  di
estinzione del conto corrente esistente presso la banca Nazionale del
Lavoro  ed  intestato  al  predetto  ente,  e'  devoluto allo Stato e
versato al fondo sopra indicato;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio  dell'ente  pubblico  Fondazione
assistenza e rifornimenti per la pesca e' chiusa a tutti gli effetti;