IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTA la Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l' Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale L' I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 437, con il quale l'ente pubblico Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca e' stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla citata Legge 4 dicembre 1956 n. 1404; VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca sono state ultimate, per cui, a norma dell'art.13 della Legge 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un avanzo di L. 6.798.521.348; CONSIDERATO che L. 5.000.000.000 sono state devolute allo Stato e versate al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato; CONSIDERATO che il residuo dell'avanzo, pari a L. 1.798.521.348 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato al fondo sopra indicato; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio dell'ente pubblico Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca e' chiusa a tutti gli effetti;