IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

   Visto  il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato nominato
Ispettorato  Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio
degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   Visto  il  Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e   stato   denominato   Ispettorato   generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;

   Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato;

   Considerato  che,  ai sensi della citata legge n. 559/93, e' stata
soppressa   e  posta  in  liquidazione  la  gestione  fuori  bilancio
istituita   nell'ambito   del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  -
Commissariato  per il riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte,
Liguria  e Valle d'Aosta con sede in Torino, denominata "Depositi per
spese di giudizi ed operazioni demaniali";

   Vista  gli  atti  della gestione liquidatoria della gestione fuori
bilancio   sopra   specificata   dai   quali  risulta  un  avanzo  di
liquidazione  di  £.  79.538.153  di  cui  £.  73.957.435 relative ai
depositi  giudiziari  e  £. 5.580.718 relative agli interessi bancari
maturati  al  31 dicembre 1997 sul conto corrente esistente presso la
Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente;

   Considerato  che per i depositi suddetti non sono state presentate
domande  di  riconoscimento  del  credito  ai sensi dell'art. 8 della
citata legge n. 1404/56;

   Accertato   che  le  operazioni  di  liquidazione  della  predetta
gestione  fuori  bilancio  sono  state  ultimate,  per  cui,  a norma
dell'art.   13  della  legge  1404/56,  puo'  dichiararsi  chiusa  la
liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  fuori bilancio
istituita   nell'ambito   del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  -
Commissariato  per il riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte,
Liguria  e Valle d'Aosta con sede in Torino, denominata "Depositi per
spese  di  giudizi  ed  operazioni  demaniali", e' chiusa a tutti gli
effetti.