Sono   pervenute  alla   scrivente  amministrazione   richieste  di
chiarimento in  ordine all'attuazione delle modalita'  procedurali da
adottarsi per la concessione delle agevolazioni, ai progetti e centri
di  ricerca effettuati  nelle  aree depresse,  previste dall'art.  6,
comma 5, del  decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32, convertito nella
legge 7 aprile  1995, n. 104, e regolate dal  decreto ministeriale 23
ottobre  1997,  n.  629,  nonche'   in  ordine  ad  alcune  modalita'
procedurali da  adottarsi per  la concessione delle  agevolazioni, ai
progetti di ricerca  di importo superiore a  dieci miliardi, previste
dalla legge n. 346/1988 e  regolate dal decreto ministeriale 8 agosto
1997, n. 954.
  Nel seguito si riportano i chiarimenti interpretativi relativi alle
richieste maggiormente ricorrenti.
  A)decreto  ministeriale  23  ottobre   1997,  n.  629  -  Modalita'
procedurali  per  la concessione  delle  agevolazioni  ai progetti  e
centri di  ricerca di cui  all'art. 6,  comma 5, del  decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a
valere  sui fondi  della  legge n.  488 del  19  dicembre 1992  (Aree
depresse).
 Soggetti ammissibili.
  L'art.  3  del  decreto  ministeriale n.  629/1997  dispone  che  i
soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese produttrici di
beni  e/o  servizi  oppure  i   consorzi  e  le  societa'  consortili
produttrici di beni  e/o servizi costituite con  la partecipazione di
imprese  operanti nei  settori  cui si  riferiscono  le richieste  di
agevolazione oppure, infine, le societa'  di ricerca costituite con i
mezzi del Fondo  speciale per la ricerca applicata di  cui all'art. 1
della legge n. 46/1982. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
attuativo della  direttiva n. 92/50 dell'Unione  europea, elencando i
servizi, indica al punto 8 dell'allegato  1 le attivita' di ricerca e
sviluppo;  di  conseguenza  i  centri  di  ricerca  con  personalita'
giuridica autonoma costituiti come soggetti  di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 629/1997 che svolgano tali
attivita' sono  soggetti ammissibili. Con particolare  riferimento ai
consorzi e alle societa' consortili, inoltre, sono da intendersi come
soggetti  ammissibili anche  quelli costituiti  tra enti  pubblici ed
imprese produttrici di  beni e/o servizi operanti nei  settori cui si
riferiscono le richieste di agevolazione.
 Schema di garanzia fidejussoria.
  Nell'allegato 1 alla  presente circolare e' riportato  lo schema di
garanzia fidejussoria da utilizzare:
  in  caso  di  richiesta  di  anticipazione  della  prima  quota  di
contributo;
  nel caso  in cui,  in sede  di erogazione  della quota  relativa ai
progetti  di  ricerca,  la   verifica  del  parametro  di  onerosita'
finanziaria dia esito negativo;
  qualora  la domanda  di agevolazione  per progetti  di ricerca  sia
presentata da  imprese in  fase di  avviamento ovvero  interessate da
situazioni di crisi settoriali.
                         Progetti di ricerca
 Criteri e modalita' procedurali.
  La procedura operativa  di cui all'art. 4  del decreto ministeriale
n. 629/1997  per l'agevolazione dei  progetti di ricerca  da svolgere
nelle aree depresse risulta essere la seguente:
  1) la societa'  invia al MURST - Dipartimento per  lo sviluppo e il
potenziamento delle attivita' di  ricerca, la domanda corredata dalla
marca da bollo, completa dei relativi allegati;
  2)  il  MURST,  previa  verifica della  regolarita'  formale  della
documentazione  presentata,   entro  trenta  giorni  dalla   data  di
ricevimento,   trasmette  al   CTS,  per   una  preselezione   e  per
l'individuazione dell'esperto, la seguente documentazione:
  copia della domanda di agevolazione con i relativi allegati;
  comunicazione sull'assenza  di morosita' dell'impresa a  valere sul
FRA (Fondo per la ricerca applicata) o nei confronti del MURST;
  3) il MURST, mediante raccomandata  con ricevuta di ritorno, affida
l'incarico   all'esperto   tecnicoscientifico  designato   dal   CTS,
comunicandone  il   nominativo  al  soggetto  convenzionato   e  alla
societa', trasmettendo contestualmente al soggetto convenzionato;
  copia della domanda di agevolazione con i relativi allegati;
  comunicazione sull'assenza di morosita'  dell'impresa sul FRA o nei
confronti del MURST;
  4)   l'esperto   accetta    formalmente   l'incarico,   dichiarando
l'inesistenza di problemi di incompatibilita', inviando comunicazione
al MURST e per conoscenza al soggetto convenzionato e alla societa';
  5)  l'esperto  effettua con  il  soggetto  convenzionato la  visita
presso l'impresa;
  6) entro trenta giorni  dall'incarico, l'esperto trasmette al MURST
e  al soggetto  convenzionato il  proprio parere  tecnicoscientifico,
redatto sulla base di uno schema  fornito dal MURST e riguardante, in
particolare,  quanto  previsto  dall'art.  4, punto  7,  del  decreto
ministeriale n.  629/1997 nonche' la pertinenza  della spesa indicata
nella  proposta  di  capitolato  tecnico allegata  alla  domanda  "il
progetto  di ricerca",  la  capacita' dell'impresa  di assicurare  la
corretta esecuzione  del progetto rispetto all'impegno  richiesto dal
progetto  stesso come  eventualmente ridefinito  con l'impresa  dallo
stesso  esperto.   Al  fine   di  acquisire  ulteriori   elementi  di
valutazione, il  CTS, avvalendosi del proprio  esperto, puo' attivare
un   contradditorio  con   il   soggetto   proponente,  che   diventa
obbligatorio per i progetti il cui costo supera i 35 miliardi;
  7)  il soggetto  convenzionato  provvede  all'esame istruttorio  di
propria  competenza  e  redige  una  relazione  istruttoria,  redatta
secondo  uno  schema  fornito  dal  MURST,  tenendo  conto  anche  di
eventuali   osservazioni  o   proposte  di   rimodulazione  formulate
dall'esperto;
  8) il soggetto convenzionato invia la propria relazione istruttoria
al  MURST entro  sessanta giorni  dalla data  della comunicazione  di
assegnazione dell'incarico all'esperto,  risultante dalla ricevuta di
ritorno, per  l'acquisizione del parere  da parte del CTS  e comunque
entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'esperto;
  9)  il CTS  esprime  il  proprio parere  nella  prima seduta  utile
successiva  all'arrivo   della  relazione  istruttoria   fornita  dal
soggetto  convenzionato;  il CTS  procede  comunque  al rilascio  del
proprio  parere   ancorche'  il  soggetto  convenzionato   non  abbia
comunicato l'esito dell'istruttoria nei tempi previsti;
  10)  il MURST,  acquisito il  parere del  CTS, emette  entro trenta
giorni  il decreto  di concessione  delle agevolazioni  inviandolo al
soggetto convenzionato e dandone comunicazione al beneficiario;
  11)  entro trenta  giorni dalla  data di  ricezione del  decreto di
concessione   alle  agevolazioni,   corredato  della   documentazione
necessaria, viene stipulato il contratto  tra l'impresa e il soggetto
convenzionato sulla base dello schema previsto dal MURST;
  12) sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, verificato il
raggiungimento  degli eventuali  obiettivi  intermedi  previsti -  in
assenza di  rilievi da  parte dell'esperto  tecnico sotto  il profilo
scientifico e  da parte del  soggetto convenzionato sotto  il profilo
economico - verra'  erogato il contributo al  beneficiario sulla base
dei  costi  effettivamente  sostenuti   nell'anno  di  gestione.  Gli
adempimenti del soggetto convenzionato e dell'esperto tecnico sono da
realizzarsi secondo le  modalita' di cui al punto 18  dell'art. 4 del
decreto ministeriale  n. 629/1997. Ciascuna erogazione  deve avvenire
entro sessanta  giorni dalla  data di ricezione  della documentazione
completa inviata dal beneficiario al soggetto convenzionato;
  13) in riferimento  alla ripartizione delle somme  per annualita' e
per tipologia di spesa,  saranno automaticamente ammissibili varianti
alla articolazione  economica e temporale del  progetto autonomamente
apportate   dall'impresa  finanziata,   purche'  cio'   non  comporti
modifiche che  alterino il profilo  tecnico della ricerca  e incidano
sugli obiettivi  del progetto.  In tutti gli  altri casi  le varianti
dovranno essere comunicate al  soggetto convenzionato ed all'esperto,
mediante lettera  raccomandata con  avviso di ricevimento,  prima del
verificarsi della modifica.
  14)  negli ultimi  quindici giorni  di ogni  trimestre il  soggetto
convenzionato richiede  al MURST le  somme relative alle  scadenze di
annualita'  di gestione  che cadono  nel trimestre  successivo; entro
trenta  giorni dalla  richiesta il  MURST eroga  i fondi  al soggetto
convenzionato; per  il periodo di  giacenza presso il  conto corrente
appositamente  aperto dal  soggetto convenzionato  le predette  somme
maturano   annualmente  interessi   al   TUR   (tasso  ufficiale   di
riferimento)  in  favore  del   MURST;  le  richieste  da  effettuare
trimestralmente al MURST da parte del soggetto convenzionato terranno
conto delle  eventuali disponibilita' residue compresi  gli interessi
eventualmente  accreditati;   il  soggetto  convenzionato   eroga  il
contributo  al  beneficiano con  valuta  comunque  non successiva  al
trentesimo giorno dal ricevimento della relazione dell'esperto.
  Si precisa, inoltre, che:
  relativamente  all'art.   4,  comma  2,  lettera   a),  l'interesse
industriale  all'esecuzione   del  progetto  puo'   riguardare  anche
soggetti terzi, diversi dal richiedente l'agevolazione;
  per  i progetti  di ricerca  presentati  da centri  di ricerca  con
personalita'  giuridica autonoma,  nel caso  in cui  la verifica  sul
parametro  di onerosita'  finanziaria  non  dia esito  soddisfacente,
l'accertamento  sara'  effettuato  almeno  in capo  al  soggetto  che
sfruttera' i risultati della ricerca;
  all'art.  4,  comma 2,  lettera  e),  del decreto  ministeriale  n.
629/1997, si  precisa che  per "altri finanziamenti"  deve intendersi
"altri  incentivi  pubblici" come  anche  precisato  negli schemi  di
domanda allegati al decreto stesso;
  ai fini di  quanto previsto dal comma 4 dell'art.  4, per "rapporto
dell'indebitamento  finanziario  netto  rispetto al  fatturato"  deve
intendersi "parametro di onerosita' finanziaria";
  le  banche, o  societa' di  servizi controllate  da banche,  di cui
all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 692/1997, denominati
soggetti convenzionati,  sono indicati nell'allegato 2  alla presente
circolare;
  le attivita'  di ricerca devono essere  necessariamente svolte solo
in aree definite depresse. Eventuali  attivita' svolte al di fuori di
tali aree sono, di norma, a  carico del proponente che comunque sara'
tenuto a  rendicontarle. In  casi eccezionali tali  attivita' possono
essere  ritenute ammissibili  alle agevolazioni,  dimostrando che  le
stesse  non   potevano  essere  svolte   in  altro  luogo;   su  tali
fattispecie, dovra' comunque esprimersi l'esperto tecnicoscientifico;
conseguentemente  tali   spese  dovranno  essere   classificate  come
sostenute  in  zona obiettivo  2/5b  e  non beneficeranno  di  alcuna
maggiorazione territoriale;
  per  la quantificazione  in lire  italiane o  in euro,  in funzione
della  moneta di  rendicontazione,  dei pagamenti  in valuta  estera,
occorre distinguere:
 a) pagamenti con addebito su conto in lire (o in euro).
  In tal  caso il  relativo controvalore e'  ottenuto sulla  base del
cambio (o del rapporto di  conversione per le monete "IN") utilizzato
per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.
 b) pagamenti effettuati direttamente in valuta estera.
  In tal caso il controvalore sara' determinato:
  1)  se  il  pagamento  e'  avvenuto  in  valuta  "OUT"  (ossia  non
appartenente  all'Unione  monetaria  europea) sulla  base  del  tasso
giornaliero  di   riferimento,  relativo   al  giorno   di  effettivo
pagamento,  comunicato  giornalmente  dalla Banca  d'Italia  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  2) se il  pagamento e' avvenuto in valuta  "IN" (ossia appartenente
all'Unione monetaria  europea) utilizzando i rapporti  di conversione
con l'euro, fissi  e irrevocabili, stabiliti il 31  dicembre 1998 (la
relativa tabella  e' in allegato 3)  o le conseguenti parita'  tra le
monete "IN" (la  relativa tabella e' in allegato 4).  Per i pagamenti
di questo  tipo, effettuati sempre  direttamente in valuta,  ma prima
del 31 dicembre  1998, ci si riferisce al cambio,  relativo al giorno
di effettivo pagamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni:
  il  progetto  viene  ammesso alle  agevolazioni  mediante  apposito
decreto che contiene, fra le altre, le seguenti indicazioni:
  entita' delle spese dichiarate ammissibili nel progetto approvato;
  ripartizione  delle spese  tra attivita'  di ricerca  industriale e
attivita' di sviluppo precompetitivo;
  ripartizione  territoriale delle  spese nelle  varie zone  previste
dalla normativa;
    indicazione delle maggiorazioni concesse;
  ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa;
    numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione;
    ammontare massimo di ciascuna quota annuale;
  intensita'  media  di  agevolazione  derivante  dalla  ripartizione
prevista a progetto;
  intensita'  effettiva   di  agevolazione   considerato  l'andamento
temporale delle spese;
  tasso applicato  per le operazioni  di attualizzazione ai  fini del
calclo dell'ESL,  vigente al momento  di inizio del progetto  e fisso
per tutta la durata del progetto;
  con   l'ausilio    di   un   apposito   software    del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  il
soggetto convenzionato determina un'intensita' media di agevolazione,
in termini  di equivalente sovvenzione lorda  (ESL), tenendo presenti
la ripartizione  delle attivita'  tra ricerca industriale  e sviluppo
precompetitivo  e,  in  tale  ambito, tenendo  in  considerazione  le
eventuali maggiorazioni applicabili in  virtu' delle zone interessate
dal  progetto,  della   dimensione  dell'impresa,  della  particolare
tematica  eventualmente  ricadente  in  ambito  di  programma  quadro
comunitario,  delle eventuali  collaborazioni scientifiche  con altri
soggetti quali universita' o partners comunitari.
  Il  contributo  massimo  spettante,   in  termini  di  quote  annue
costanti, come  previsto dall'art. 4,  comma 17, viene  calcolato, in
sede  di prima  determinazione della  concessione, in  relazione alla
ripartizione delle  spese per  anno solare  indicata nel  progetto ed
utilizzando l'intensita' media di agevolazione prima determinata.
  L'agevolazione   risultante,  somma   di   quote  annue   costanti,
rapportata  al costo  totale del  progetto, rappresenta  l'intensita'
effettiva di intervento che deve essere indicata nel provvedimento di
concessione.  In occasione  di ciascuno  stato avanzamento  lavori il
soggetto  convenzionato,   onde  effettuare  un'erogazione   il  piu'
possibile fedele all'effettiva realizzazione del progetto, procedera'
nuovamente alla determinazione  dell'intensita' effettiva utilizzando
il medesimo software, per tenere  conto delle eventuali variazioni di
progetto sia in  termini di andamento temporale delle  spese, sia per
quanto concerne la differente ripartizione delle attivita' di ricerca
industriale   e  di   sviluppo  precompetitivo   rispetto  a   quanto
originariamente  previsto  e sulla  base  delle  previsioni a  finire
fornite dall'impresa stessa.
  Le  erogazioni saranno  riconosciute al  beneficiario, all'avvenuta
verifica del  raggiungimento degli eventuali obiettivi  intermedi e/o
finali  previsti a  progetto,  applicando  alla spesa  effettivamente
sostenuta e  rendicontata, la percentuale di  intervento derivante da
tale nuova  determinazione, nel rispetto comunque  del limite massimo
di  ciascuna annualita'  gia' determinato  in sede  di concessione  e
salvo   conguagli  da   effettuarsi   nell'ambito  delle   erogazioni
successive;
  la  metodologia  di  calcolo  qui espressa  e'  utilizzabile  anche
nell'ambito  della   programmazione  negoziata,  nei   confronti  dei
soggetti privati, fermo restando  le determinazioni gia' avvenute per
i singoli piani/clusters;
  la  quota relativa  alla  prima annualita'  puo'  essere erogata  a
titolo   di   anticipazione    previa   presentazione   al   soggetto
convenzionato  di   fidejussione  bancaria  o   polizza  assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta
secondo lo schema di  garanzia fidejussoria previsto nell'allegato 1.
Resta inteso  che qualora  alla scadenza del  periodo di  gestione il
soggetto beneficiario non abbia sostenuto  tutti i costi a fronte dei
quali  e'  stata  concessa   l'anticipazione,  verra'  effettuato  il
conguaglio sull'erogazione della seconda annualita'. Qualora la prima
annualita'  sia  superiore  al 50%  del  contributo  complessivamente
concesso, la anticipazione non potra' superare detta percentuale;
  per quanto riguarda la  concessione delle ulteriori agevolazioni di
cui all'art. 4, comma 11, lettera D); premesso che tali maggiorazioni
devono  essere  singolarmente  valutate   dagli  organi  deputati  al
riconoscimento   dell'esistenza   del   requisito  atto   alla   loro
concessione,  si  fa  presente   che,  per  l'aspetto  relativo  alla
cooperazione con enti pubblici e/o universita', e necessario che tale
requisito     venga    accertato     sulla    base     di    elementi
qualitativi/quantitativi.  In  tale   ambito,  l'apporto  di  ricerca
dell'ente  pubblico   di  ricerca  e/o  universita'   deve  risultare
indispensabile  per  l'esecuzione  del progetto  e/o  costituire  una
compartecipazione   dei   risultati;    in   ogni   caso,   l'apporto
dell'ente/universita' deve  essere significativo  anche dal  punto di
vista finanziario.  Sono ovviamente escluse  da tale ambito  tutte le
attivita' di mera consulenza;
  la rendicontazione dei costi  deve avvenire secondo schemi previsti
dal  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica  e constare  di  un prospetto  riassuntivo, prospetti  di
dettaglio e  di una  relazione tecnica a  firma del  responsabile del
progetto,  che  dimostri  l'avvenuto raggiungimento  degli  obiettivi
tecnici  intermedi  e finali  previsti  a  progetto. In  tale  ambito
occorre  ricordare che  le spese  generali, riconosciute  ammissibili
fino al 60% del costo del personale, devono essere giustificate (come
sola incidenza)  da principi  contabili desumibili dal  bilancio; per
tali spese non e' richiesta alcuna rendicontazione.
  l'art. 4, comma 12, del  decreto ministeriale n. 629/1997 individua
le   spese   considerate   ammissibili  alle   agevolazioni,   meglio
puntualizzate  nelle  note  per  la  redazione  della  documentazione
allegate  al  decreto stesso:  a  questo  riguardo, si  precisa  che,
nell'ambito della  voce "attrezzature", devono  intendersi ricompresi
anche i costi per i  "programmi informatici relativi all'attivita' di
ricerca",  in  analogia con  quanto  previsto  nel caso  di  progetti
relativi ai centri di ricerca;
  la  durata massima  di  un'iniziativa relativa  ad  un progetto  di
ricerca  e' stabilita  in 36  mesi.  Per eccezionali  cause di  forza
maggiore potra' essere concessa una proroga  di non oltre sei mesi di
cui non  si terra'  conto ovviamente  nell'iniziale conteggio  per la
determinazione del contributo spettante.
                    CENTRI DI RICERCA CON ANNESSE
                       ATTIVITA' DI FORMAZIONE
  Per i centri di ricerca,  da realizzare sempre nelle aree depresse,
la procedura e'  analoga a quella prevista per i  progetti di ricerca
(cfr. precedenti punti da 1 a 14), con le seguenti varianti:
  10) il  MURST, acquisito  il parere del  CTS, emette,  entro trenta
giorni,  il provvedimento  di concessione  delle agevolazioni  in via
provvisoria,  inviandolo alla  societa' e  al soggetto  convenzionato
unitamente all'allegato tecnico per la successiva fase gestionale;
  15) la  procedura si conclude con  l'accertamento finale effettuato
da un'apposita commissione di nomina  ministeriale. A seguito di tale
accertamento e delle risultanze  finali delle attivita' realizzate il
Ministero  emette  il  provvedimento di  concessione  definitivo  con
eventuale disimpegno delle somme non ammesse alle agevolazioni.
  Si precisa, inoltre, che:
  all'atto della conclusione delle attivita' del progetto relativo al
centro  di  ricerca,  il   soggetto  beneficiario  ne  da'  immediata
comunicazione al  soggetto convenzionato ed  al MURST che  provvede a
nominare  la commissione  di cui  all'art. 6,  comma 14,  del decreto
ministeriale n. 629/1997, informandone il soggetto convenzionato e il
soggetto  beneficiario;  il  soggetto beneficiario,  in  allegato  al
rendiconto  relativo   all'ultimo  periodo,  trasmette   al  soggetto
convenzionato e all'esperto la propria relazione finale, sottoscritta
dal responsabile del progetto, redatta secondo la modulistica fornita
dal MURST,  atta ad illustrare  i lavori  svolti e necessaria  per la
valutazione complessiva  da parte  dell'esperto circa  la conformita'
del  programma  realizzato con  il  programma  approvato, nonche'  la
congruita'  dei costi  documentati;  dell'esito  di tale  valutazione
l'esperto  relaziona al  soggetto convenzionato  entro il  termine di
trenta   giorni  dalla   ricezione   della  documentazione,   dandone
contestuale  comunicazione  al  soggetto beneficiario;  entro  trenta
giorni  dall'acquisizione della  relazione dell'esperto,  il soggetto
convenzionato trasmette al MURST  la propria relazione finale, sempre
redatta sulla  base di apposita  modulistica fornita dal  MURST; tale
relazione  finale viene  immediatamente  trasmessa alla  commissione,
unitamente alla documentazione completa necessaria per l'espletamento
dell'accertamento  finale che  deve  essere  concluso entro  sessanta
giorni  dal  ricevimento  della  stessa; in  ogni  caso  l'erogazione
relativa  alla rata  finale  deve avvenire  entro  cinque mesi  dalla
comunicazione   del  soggetto   beneficiario  attestante   l'avvenuta
conclusione  delle  attivita'  del  progetto relativo  al  centro  di
ricerca;
  per quanto concerne la  copertura finanziaria degli investimenti da
realizzare, si precisa che il termine "apporto di capitale proprio" -
indicato all'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n.
629/1997 deve intendersi come una delle possibili fonti aggiuntive ed
integrative all'agevolazione richiesta. La congruita' della copertura
finanziaria puo' allo stesso  modo essere garantita mediante utilizzo
di altre  fonti di  copertura quali ad  esempio la  disponibilita' di
mezzi  permanenti  non  ancora utilizzati  ovvero  autofinanziamento,
fondi,  finanziamenti  bancari;  ecc.,   purche'  desumibili  da  uno
specifico piano finanziario. In ogni  caso, come previsto dal decreto
ministeriale n. 629/1997, e il soggetto convenzionato che verifica la
congruita' e/o l'adeguatezza delle risorse finanziarie per verificare
la  capacita'  dell'impresa  ad  assicurare  la  corretta  esecuzione
dell'iniziativa  rispetto all'impegno  richiesto  dal progetto,  come
eventualmente ridefinito dall'esperto scientifico;
  le intensita'  agevolative per gli investimenti  relativi ai centri
di ricerca sono espresse in  termini di Equivalente Sovvenzione Netta
(ESN) e, ove previsto, in  Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), nelle
misure gia' previste dalla legge  n. 488/1992 per gli investimenti in
attivo fisso;
  il  progetto  viene  ammesso alle  agevolazioni  mediante  apposito
decreto, emesso  in via provvisoria,  che contiene, fra le  altre, le
seguenti indicazioni:
    entita' dell'investimento ammesso ai benefici di legge;
  ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale;
    numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione;
    ammontare massimo di ciascuna quota annuale;
    intensita' di intervento in termini di ESL e di ESN;
  il contributo spettante  viene calcolato in termini  di quote annue
costanti,  come   previsto  dall'art.   6,  comma  13,   del  decreto
ministeriale  n. 629/1997;  la somma  delle quote  cosi' determinate,
rapportata al  costo dell'iniziativa,  rappresenta la  percentuale di
intervento  erogabile   per  il   progetto,  mentre   ciascuna  quota
identifica  il   limite  massimo   comunque  erogabile   in  ciascuna
annualita'.   Le   erogazioni   annuali   saranno   riconosciute   al
beneficiario,  applicando  alla   spesa  effettivamente  sostenuta  e
rendicontata,  la  percentuale  di intervento  prima  calcolata,  nel
rispetto comunque  del limite  massimo di ciascuna  annualita', salvo
conguagli da  effettuare nell'ambito delle successive  erogazioni. Le
quote di  contributo annuale  saranno invece  ricalcolate in  caso di
ammessa variante che comporti, in tutto o in parte, la modifica delle
condizioni  poste a  base del  calcolo del  contributo, procedendo  a
conguaglio gia'  a partire dalla rata  immediatamente successiva alla
variante. In  ogni caso l'ammontare  del contributo MURST  non potra'
superare l'importo massimo indicato nel provvedimento di concessione;
  la  quota relativa  alla  prima annualita'  puo'  essere erogata  a
titolo   di   anticipazione    previa   presentazione   al   soggetto
convenzionato  di   fidejussione  bancaria  o   polizza  assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta
secondo lo schema di  garanzia fidejussoria previsto nell'allegato 1.
Resta inteso  che qualora  alla scadenza del  periodo di  gestione il
soggetto beneficiario non abbia sostenuto  tutti i costi a fronte dei
quali  e'  stata  concessa   l'anticipazione,  verra'  effettuato  il
conguaglio sull'erogazione della seconda annualita'. Qualora la prima
annualita'  sia  superiore  al 50%  del  contributo  complessivamente
concesso, la anticipazione non potra' superare detta percentuale.
  la durata massima di un'iniziativa relativa ad un centro di ricerca
e'  stabilita in  36 mesi.  Per eccezionali  cause di  forza maggiore
potra' essere concessa  una proroga di non oltre sei  mesi di cui non
si   terra'  conto   ovviamente   nell'iniziale   conteggio  per   la
determinazione del contributo spettante;
  nelle  zone  obiettivo 2/5b  un'iniziativa  relativa  ai centri  di
ricerca e' ammissibile solo se realizzata da una PMI.
                PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
  Si precisa che:
  le spese per il progetto di  formazione non possono superare il 10%
del  costo  ammesso relativo  al  progetto  di ricerca  e/o  sviluppo
precompetitivo   ovvero   devono   essere    pari   almeno   al   10%
dell'investimento ammesso per il centro di ricerca;
  l'esclusione dalle agevolazioni delle  spese relative agli stipendi
del personale dipendente in formazione riguarda esclusivamente le ore
non impegnate nel progetto di formazione;
  riduzioni in  ore formative del  programma svolto superiori  al 20%
dell'impegno  preventivato   o,  per  i  singoli   formandi,  assenze
superiori  al  20%  delle  ore  indicate  nel  programma  originario,
comporteranno  rispettivamente  la  revoca   del  contributo  per  il
programma di formazione o la  totale non ammissione dei costi esposti
per il formando;
  nel caso invece di qualsiasi riduzione  compresa tra il 5% e il 20%
l'impresa  finanziata, in  presenza  di fondati  motivi  ad essa  non
imputabili   dovra'   comunicare   al   soggetto   convenzionato   ed
all'esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
dette riduzioni;  il soggetto convenzionato, entro  trenta giorni dal
ricevimento  della relazione  dell'esperto, valutera'  la sussistenza
dei fondati motivi non imputabili all'impresa finanziata riducendo il
contributo  spettante,  sempre  che  il progetto  di  formazione  non
risulti compromesso;
  riduzioni in ore formative del programma svolto dovute ad abbandono
unilaterale  del  programma  di  formazione da  parte  dei  formandi,
determineranno il riconoscimento dei  costi relativi a detti formandi
fino a quel momento  sostenuti, ferma restando l'ammissibilita' della
residua parte del programma di formazione.
  Per i progetti di centri di ricerca, si precisa, altresi', che:
  riduzioni  del programma  di formazione,  comportanti un  costo del
programma stesso inferiore al 10% del costo del progetto di centri di
ricerca, comportano  la risoluzione  del contratto  solo se  dovute a
decisioni unilaterali dell'impresa finanziata.
  Relativamente all'imputazione territoriale, infine, si precisa che:
  nel caso di progetti di ricerca e/o sviluppo precompetitivo i costi
relativi al progetto di formazione  vanno attribuiti alle zone in cui
viene prevalentemente svolta l'attivita' di ricerca;
  nel caso di progetti relativi a  centri di ricerca i costi relativi
al  progetto di  formazione  vanno attribuiti  alla zona  interessata
dalla realizzazione del progetto stesso.
  B)  decretoministeriale 8  agosto 1997,  n. 954  - Nuove  modalita'
procedurali  per la  concessione  delle  agevolazioni previste  dagli
interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata:
  per  quanto  riguarda i  progetti  di  ricerca industriale  e/o  di
sviluppo precompetitivo  di cui all'art. 11  del decreto ministeriale
n.  954/1997, si  precisa  che l'elenco  delle banche  finanziatrici,
convenzionate con il  MURST, alla data di  emanazione, della presente
circolare, e' riportato nell'allegato 5;
  la  determinazione delle  agevolazioni,  in  termini di  contributo
nella spesa  e di  credito agevolato,  di cui  alla legge  n. 46/1982
nonche' in  termini di finanziamento,  cui riferire il  contributo in
conto interessi  ai sensi  della legge  n. 346/1988,  sia in  fase di
delibera  sia in  fase  di  erogazione a  saldo,  avviene secondo  la
procedura di calcolo indicata nell'allegato 6;
  per quanto concerne le operazioni a valere sulla legge n. 346/1988,
nel caso  di stipula  del contratto  a tasso fisso  pari al  tasso di
riferimento vigente  all'epoca della  stipula, il tasso  agevolato in
favore dell'impresa resta fissato al 15% del tasso di riferimento; la
percentuale di intervento  dello Stato, sotto forma  di contributo in
conto interessi, resta di conseguenza  pari all'85% di detto tasso di
riferimento.
  Nel caso invece  di contratti stipulati a tassi di  mercato e cioe'
diversi dal  tasso di  riferimento vigente  al momento  della stipula
oppure a tasso variabile, secondo  le modalita' stabilite dal decreto
del Ministero  del tesoro del 27  marzo 1993, l'onere a  carico dello
Stato rimane comunque  pari all'85% del tasso  di riferimento vigente
nel mese di stipula del contratto.
                                   Il  direttore  generale
                            del  Dipartimento per  lo  sviluppo
                        e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
                                          D'Addona