Sono pervenute alla scrivente amministrazione richieste di chiarimento in ordine all'attuazione delle modalita' procedurali da adottarsi per la concessione delle agevolazioni, ai progetti e centri di ricerca effettuati nelle aree depresse, previste dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e regolate dal decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, nonche' in ordine ad alcune modalita' procedurali da adottarsi per la concessione delle agevolazioni, ai progetti di ricerca di importo superiore a dieci miliardi, previste dalla legge n. 346/1988 e regolate dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954. Nel seguito si riportano i chiarimenti interpretativi relativi alle richieste maggiormente ricorrenti. A)decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 - Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 (Aree depresse). Soggetti ammissibili. L'art. 3 del decreto ministeriale n. 629/1997 dispone che i soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese produttrici di beni e/o servizi oppure i consorzi e le societa' consortili produttrici di beni e/o servizi costituite con la partecipazione di imprese operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione oppure, infine, le societa' di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della legge n. 46/1982. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuativo della direttiva n. 92/50 dell'Unione europea, elencando i servizi, indica al punto 8 dell'allegato 1 le attivita' di ricerca e sviluppo; di conseguenza i centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma costituiti come soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 629/1997 che svolgano tali attivita' sono soggetti ammissibili. Con particolare riferimento ai consorzi e alle societa' consortili, inoltre, sono da intendersi come soggetti ammissibili anche quelli costituiti tra enti pubblici ed imprese produttrici di beni e/o servizi operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione. Schema di garanzia fidejussoria. Nell'allegato 1 alla presente circolare e' riportato lo schema di garanzia fidejussoria da utilizzare: in caso di richiesta di anticipazione della prima quota di contributo; nel caso in cui, in sede di erogazione della quota relativa ai progetti di ricerca, la verifica del parametro di onerosita' finanziaria dia esito negativo; qualora la domanda di agevolazione per progetti di ricerca sia presentata da imprese in fase di avviamento ovvero interessate da situazioni di crisi settoriali. Progetti di ricerca Criteri e modalita' procedurali. La procedura operativa di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 629/1997 per l'agevolazione dei progetti di ricerca da svolgere nelle aree depresse risulta essere la seguente: 1) la societa' invia al MURST - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento delle attivita' di ricerca, la domanda corredata dalla marca da bollo, completa dei relativi allegati; 2) il MURST, previa verifica della regolarita' formale della documentazione presentata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trasmette al CTS, per una preselezione e per l'individuazione dell'esperto, la seguente documentazione: copia della domanda di agevolazione con i relativi allegati; comunicazione sull'assenza di morosita' dell'impresa a valere sul FRA (Fondo per la ricerca applicata) o nei confronti del MURST; 3) il MURST, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, affida l'incarico all'esperto tecnicoscientifico designato dal CTS, comunicandone il nominativo al soggetto convenzionato e alla societa', trasmettendo contestualmente al soggetto convenzionato; copia della domanda di agevolazione con i relativi allegati; comunicazione sull'assenza di morosita' dell'impresa sul FRA o nei confronti del MURST; 4) l'esperto accetta formalmente l'incarico, dichiarando l'inesistenza di problemi di incompatibilita', inviando comunicazione al MURST e per conoscenza al soggetto convenzionato e alla societa'; 5) l'esperto effettua con il soggetto convenzionato la visita presso l'impresa; 6) entro trenta giorni dall'incarico, l'esperto trasmette al MURST e al soggetto convenzionato il proprio parere tecnicoscientifico, redatto sulla base di uno schema fornito dal MURST e riguardante, in particolare, quanto previsto dall'art. 4, punto 7, del decreto ministeriale n. 629/1997 nonche' la pertinenza della spesa indicata nella proposta di capitolato tecnico allegata alla domanda "il progetto di ricerca", la capacita' dell'impresa di assicurare la corretta esecuzione del progetto rispetto all'impegno richiesto dal progetto stesso come eventualmente ridefinito con l'impresa dallo stesso esperto. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il CTS, avvalendosi del proprio esperto, puo' attivare un contradditorio con il soggetto proponente, che diventa obbligatorio per i progetti il cui costo supera i 35 miliardi; 7) il soggetto convenzionato provvede all'esame istruttorio di propria competenza e redige una relazione istruttoria, redatta secondo uno schema fornito dal MURST, tenendo conto anche di eventuali osservazioni o proposte di rimodulazione formulate dall'esperto; 8) il soggetto convenzionato invia la propria relazione istruttoria al MURST entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di assegnazione dell'incarico all'esperto, risultante dalla ricevuta di ritorno, per l'acquisizione del parere da parte del CTS e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'esperto; 9) il CTS esprime il proprio parere nella prima seduta utile successiva all'arrivo della relazione istruttoria fornita dal soggetto convenzionato; il CTS procede comunque al rilascio del proprio parere ancorche' il soggetto convenzionato non abbia comunicato l'esito dell'istruttoria nei tempi previsti; 10) il MURST, acquisito il parere del CTS, emette entro trenta giorni il decreto di concessione delle agevolazioni inviandolo al soggetto convenzionato e dandone comunicazione al beneficiario; 11) entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione alle agevolazioni, corredato della documentazione necessaria, viene stipulato il contratto tra l'impresa e il soggetto convenzionato sulla base dello schema previsto dal MURST; 12) sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, verificato il raggiungimento degli eventuali obiettivi intermedi previsti - in assenza di rilievi da parte dell'esperto tecnico sotto il profilo scientifico e da parte del soggetto convenzionato sotto il profilo economico - verra' erogato il contributo al beneficiario sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno di gestione. Gli adempimenti del soggetto convenzionato e dell'esperto tecnico sono da realizzarsi secondo le modalita' di cui al punto 18 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 629/1997. Ciascuna erogazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione completa inviata dal beneficiario al soggetto convenzionato; 13) in riferimento alla ripartizione delle somme per annualita' e per tipologia di spesa, saranno automaticamente ammissibili varianti alla articolazione economica e temporale del progetto autonomamente apportate dall'impresa finanziata, purche' cio' non comporti modifiche che alterino il profilo tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del progetto. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere comunicate al soggetto convenzionato ed all'esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima del verificarsi della modifica. 14) negli ultimi quindici giorni di ogni trimestre il soggetto convenzionato richiede al MURST le somme relative alle scadenze di annualita' di gestione che cadono nel trimestre successivo; entro trenta giorni dalla richiesta il MURST eroga i fondi al soggetto convenzionato; per il periodo di giacenza presso il conto corrente appositamente aperto dal soggetto convenzionato le predette somme maturano annualmente interessi al TUR (tasso ufficiale di riferimento) in favore del MURST; le richieste da effettuare trimestralmente al MURST da parte del soggetto convenzionato terranno conto delle eventuali disponibilita' residue compresi gli interessi eventualmente accreditati; il soggetto convenzionato eroga il contributo al beneficiano con valuta comunque non successiva al trentesimo giorno dal ricevimento della relazione dell'esperto. Si precisa, inoltre, che: relativamente all'art. 4, comma 2, lettera a), l'interesse industriale all'esecuzione del progetto puo' riguardare anche soggetti terzi, diversi dal richiedente l'agevolazione; per i progetti di ricerca presentati da centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, nel caso in cui la verifica sul parametro di onerosita' finanziaria non dia esito soddisfacente, l'accertamento sara' effettuato almeno in capo al soggetto che sfruttera' i risultati della ricerca; all'art. 4, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale n. 629/1997, si precisa che per "altri finanziamenti" deve intendersi "altri incentivi pubblici" come anche precisato negli schemi di domanda allegati al decreto stesso; ai fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4, per "rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato" deve intendersi "parametro di onerosita' finanziaria"; le banche, o societa' di servizi controllate da banche, di cui all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 692/1997, denominati soggetti convenzionati, sono indicati nell'allegato 2 alla presente circolare; le attivita' di ricerca devono essere necessariamente svolte solo in aree definite depresse. Eventuali attivita' svolte al di fuori di tali aree sono, di norma, a carico del proponente che comunque sara' tenuto a rendicontarle. In casi eccezionali tali attivita' possono essere ritenute ammissibili alle agevolazioni, dimostrando che le stesse non potevano essere svolte in altro luogo; su tali fattispecie, dovra' comunque esprimersi l'esperto tecnicoscientifico; conseguentemente tali spese dovranno essere classificate come sostenute in zona obiettivo 2/5b e non beneficeranno di alcuna maggiorazione territoriale; per la quantificazione in lire italiane o in euro, in funzione della moneta di rendicontazione, dei pagamenti in valuta estera, occorre distinguere: a) pagamenti con addebito su conto in lire (o in euro). In tal caso il relativo controvalore e' ottenuto sulla base del cambio (o del rapporto di conversione per le monete "IN") utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento. b) pagamenti effettuati direttamente in valuta estera. In tal caso il controvalore sara' determinato: 1) se il pagamento e' avvenuto in valuta "OUT" (ossia non appartenente all'Unione monetaria europea) sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 2) se il pagamento e' avvenuto in valuta "IN" (ossia appartenente all'Unione monetaria europea) utilizzando i rapporti di conversione con l'euro, fissi e irrevocabili, stabiliti il 31 dicembre 1998 (la relativa tabella e' in allegato 3) o le conseguenti parita' tra le monete "IN" (la relativa tabella e' in allegato 4). Per i pagamenti di questo tipo, effettuati sempre direttamente in valuta, ma prima del 31 dicembre 1998, ci si riferisce al cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni: il progetto viene ammesso alle agevolazioni mediante apposito decreto che contiene, fra le altre, le seguenti indicazioni: entita' delle spese dichiarate ammissibili nel progetto approvato; ripartizione delle spese tra attivita' di ricerca industriale e attivita' di sviluppo precompetitivo; ripartizione territoriale delle spese nelle varie zone previste dalla normativa; indicazione delle maggiorazioni concesse; ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa; numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione; ammontare massimo di ciascuna quota annuale; intensita' media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto; intensita' effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese; tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calclo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto; con l'ausilio di un apposito software del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il soggetto convenzionato determina un'intensita' media di agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL), tenendo presenti la ripartizione delle attivita' tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e, in tale ambito, tenendo in considerazione le eventuali maggiorazioni applicabili in virtu' delle zone interessate dal progetto, della dimensione dell'impresa, della particolare tematica eventualmente ricadente in ambito di programma quadro comunitario, delle eventuali collaborazioni scientifiche con altri soggetti quali universita' o partners comunitari. Il contributo massimo spettante, in termini di quote annue costanti, come previsto dall'art. 4, comma 17, viene calcolato, in sede di prima determinazione della concessione, in relazione alla ripartizione delle spese per anno solare indicata nel progetto ed utilizzando l'intensita' media di agevolazione prima determinata. L'agevolazione risultante, somma di quote annue costanti, rapportata al costo totale del progetto, rappresenta l'intensita' effettiva di intervento che deve essere indicata nel provvedimento di concessione. In occasione di ciascuno stato avanzamento lavori il soggetto convenzionato, onde effettuare un'erogazione il piu' possibile fedele all'effettiva realizzazione del progetto, procedera' nuovamente alla determinazione dell'intensita' effettiva utilizzando il medesimo software, per tenere conto delle eventuali variazioni di progetto sia in termini di andamento temporale delle spese, sia per quanto concerne la differente ripartizione delle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo rispetto a quanto originariamente previsto e sulla base delle previsioni a finire fornite dall'impresa stessa. Le erogazioni saranno riconosciute al beneficiario, all'avvenuta verifica del raggiungimento degli eventuali obiettivi intermedi e/o finali previsti a progetto, applicando alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata, la percentuale di intervento derivante da tale nuova determinazione, nel rispetto comunque del limite massimo di ciascuna annualita' gia' determinato in sede di concessione e salvo conguagli da effettuarsi nell'ambito delle erogazioni successive; la metodologia di calcolo qui espressa e' utilizzabile anche nell'ambito della programmazione negoziata, nei confronti dei soggetti privati, fermo restando le determinazioni gia' avvenute per i singoli piani/clusters; la quota relativa alla prima annualita' puo' essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione al soggetto convenzionato di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema di garanzia fidejussoria previsto nell'allegato 1. Resta inteso che qualora alla scadenza del periodo di gestione il soggetto beneficiario non abbia sostenuto tutti i costi a fronte dei quali e' stata concessa l'anticipazione, verra' effettuato il conguaglio sull'erogazione della seconda annualita'. Qualora la prima annualita' sia superiore al 50% del contributo complessivamente concesso, la anticipazione non potra' superare detta percentuale; per quanto riguarda la concessione delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 11, lettera D); premesso che tali maggiorazioni devono essere singolarmente valutate dagli organi deputati al riconoscimento dell'esistenza del requisito atto alla loro concessione, si fa presente che, per l'aspetto relativo alla cooperazione con enti pubblici e/o universita', e necessario che tale requisito venga accertato sulla base di elementi qualitativi/quantitativi. In tale ambito, l'apporto di ricerca dell'ente pubblico di ricerca e/o universita' deve risultare indispensabile per l'esecuzione del progetto e/o costituire una compartecipazione dei risultati; in ogni caso, l'apporto dell'ente/universita' deve essere significativo anche dal punto di vista finanziario. Sono ovviamente escluse da tale ambito tutte le attivita' di mera consulenza; la rendicontazione dei costi deve avvenire secondo schemi previsti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e constare di un prospetto riassuntivo, prospetti di dettaglio e di una relazione tecnica a firma del responsabile del progetto, che dimostri l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi tecnici intermedi e finali previsti a progetto. In tale ambito occorre ricordare che le spese generali, riconosciute ammissibili fino al 60% del costo del personale, devono essere giustificate (come sola incidenza) da principi contabili desumibili dal bilancio; per tali spese non e' richiesta alcuna rendicontazione. l'art. 4, comma 12, del decreto ministeriale n. 629/1997 individua le spese considerate ammissibili alle agevolazioni, meglio puntualizzate nelle note per la redazione della documentazione allegate al decreto stesso: a questo riguardo, si precisa che, nell'ambito della voce "attrezzature", devono intendersi ricompresi anche i costi per i "programmi informatici relativi all'attivita' di ricerca", in analogia con quanto previsto nel caso di progetti relativi ai centri di ricerca; la durata massima di un'iniziativa relativa ad un progetto di ricerca e' stabilita in 36 mesi. Per eccezionali cause di forza maggiore potra' essere concessa una proroga di non oltre sei mesi di cui non si terra' conto ovviamente nell'iniziale conteggio per la determinazione del contributo spettante. CENTRI DI RICERCA CON ANNESSE ATTIVITA' DI FORMAZIONE Per i centri di ricerca, da realizzare sempre nelle aree depresse, la procedura e' analoga a quella prevista per i progetti di ricerca (cfr. precedenti punti da 1 a 14), con le seguenti varianti: 10) il MURST, acquisito il parere del CTS, emette, entro trenta giorni, il provvedimento di concessione delle agevolazioni in via provvisoria, inviandolo alla societa' e al soggetto convenzionato unitamente all'allegato tecnico per la successiva fase gestionale; 15) la procedura si conclude con l'accertamento finale effettuato da un'apposita commissione di nomina ministeriale. A seguito di tale accertamento e delle risultanze finali delle attivita' realizzate il Ministero emette il provvedimento di concessione definitivo con eventuale disimpegno delle somme non ammesse alle agevolazioni. Si precisa, inoltre, che: all'atto della conclusione delle attivita' del progetto relativo al centro di ricerca, il soggetto beneficiario ne da' immediata comunicazione al soggetto convenzionato ed al MURST che provvede a nominare la commissione di cui all'art. 6, comma 14, del decreto ministeriale n. 629/1997, informandone il soggetto convenzionato e il soggetto beneficiario; il soggetto beneficiario, in allegato al rendiconto relativo all'ultimo periodo, trasmette al soggetto convenzionato e all'esperto la propria relazione finale, sottoscritta dal responsabile del progetto, redatta secondo la modulistica fornita dal MURST, atta ad illustrare i lavori svolti e necessaria per la valutazione complessiva da parte dell'esperto circa la conformita' del programma realizzato con il programma approvato, nonche' la congruita' dei costi documentati; dell'esito di tale valutazione l'esperto relaziona al soggetto convenzionato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione, dandone contestuale comunicazione al soggetto beneficiario; entro trenta giorni dall'acquisizione della relazione dell'esperto, il soggetto convenzionato trasmette al MURST la propria relazione finale, sempre redatta sulla base di apposita modulistica fornita dal MURST; tale relazione finale viene immediatamente trasmessa alla commissione, unitamente alla documentazione completa necessaria per l'espletamento dell'accertamento finale che deve essere concluso entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; in ogni caso l'erogazione relativa alla rata finale deve avvenire entro cinque mesi dalla comunicazione del soggetto beneficiario attestante l'avvenuta conclusione delle attivita' del progetto relativo al centro di ricerca; per quanto concerne la copertura finanziaria degli investimenti da realizzare, si precisa che il termine "apporto di capitale proprio" - indicato all'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 629/1997 deve intendersi come una delle possibili fonti aggiuntive ed integrative all'agevolazione richiesta. La congruita' della copertura finanziaria puo' allo stesso modo essere garantita mediante utilizzo di altre fonti di copertura quali ad esempio la disponibilita' di mezzi permanenti non ancora utilizzati ovvero autofinanziamento, fondi, finanziamenti bancari; ecc., purche' desumibili da uno specifico piano finanziario. In ogni caso, come previsto dal decreto ministeriale n. 629/1997, e il soggetto convenzionato che verifica la congruita' e/o l'adeguatezza delle risorse finanziarie per verificare la capacita' dell'impresa ad assicurare la corretta esecuzione dell'iniziativa rispetto all'impegno richiesto dal progetto, come eventualmente ridefinito dall'esperto scientifico; le intensita' agevolative per gli investimenti relativi ai centri di ricerca sono espresse in termini di Equivalente Sovvenzione Netta (ESN) e, ove previsto, in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), nelle misure gia' previste dalla legge n. 488/1992 per gli investimenti in attivo fisso; il progetto viene ammesso alle agevolazioni mediante apposito decreto, emesso in via provvisoria, che contiene, fra le altre, le seguenti indicazioni: entita' dell'investimento ammesso ai benefici di legge; ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale; numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione; ammontare massimo di ciascuna quota annuale; intensita' di intervento in termini di ESL e di ESN; il contributo spettante viene calcolato in termini di quote annue costanti, come previsto dall'art. 6, comma 13, del decreto ministeriale n. 629/1997; la somma delle quote cosi' determinate, rapportata al costo dell'iniziativa, rappresenta la percentuale di intervento erogabile per il progetto, mentre ciascuna quota identifica il limite massimo comunque erogabile in ciascuna annualita'. Le erogazioni annuali saranno riconosciute al beneficiario, applicando alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata, la percentuale di intervento prima calcolata, nel rispetto comunque del limite massimo di ciascuna annualita', salvo conguagli da effettuare nell'ambito delle successive erogazioni. Le quote di contributo annuale saranno invece ricalcolate in caso di ammessa variante che comporti, in tutto o in parte, la modifica delle condizioni poste a base del calcolo del contributo, procedendo a conguaglio gia' a partire dalla rata immediatamente successiva alla variante. In ogni caso l'ammontare del contributo MURST non potra' superare l'importo massimo indicato nel provvedimento di concessione; la quota relativa alla prima annualita' puo' essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione al soggetto convenzionato di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema di garanzia fidejussoria previsto nell'allegato 1. Resta inteso che qualora alla scadenza del periodo di gestione il soggetto beneficiario non abbia sostenuto tutti i costi a fronte dei quali e' stata concessa l'anticipazione, verra' effettuato il conguaglio sull'erogazione della seconda annualita'. Qualora la prima annualita' sia superiore al 50% del contributo complessivamente concesso, la anticipazione non potra' superare detta percentuale. la durata massima di un'iniziativa relativa ad un centro di ricerca e' stabilita in 36 mesi. Per eccezionali cause di forza maggiore potra' essere concessa una proroga di non oltre sei mesi di cui non si terra' conto ovviamente nell'iniziale conteggio per la determinazione del contributo spettante; nelle zone obiettivo 2/5b un'iniziativa relativa ai centri di ricerca e' ammissibile solo se realizzata da una PMI. PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Si precisa che: le spese per il progetto di formazione non possono superare il 10% del costo ammesso relativo al progetto di ricerca e/o sviluppo precompetitivo ovvero devono essere pari almeno al 10% dell'investimento ammesso per il centro di ricerca; l'esclusione dalle agevolazioni delle spese relative agli stipendi del personale dipendente in formazione riguarda esclusivamente le ore non impegnate nel progetto di formazione; riduzioni in ore formative del programma svolto superiori al 20% dell'impegno preventivato o, per i singoli formandi, assenze superiori al 20% delle ore indicate nel programma originario, comporteranno rispettivamente la revoca del contributo per il programma di formazione o la totale non ammissione dei costi esposti per il formando; nel caso invece di qualsiasi riduzione compresa tra il 5% e il 20% l'impresa finanziata, in presenza di fondati motivi ad essa non imputabili dovra' comunicare al soggetto convenzionato ed all'esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dette riduzioni; il soggetto convenzionato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'esperto, valutera' la sussistenza dei fondati motivi non imputabili all'impresa finanziata riducendo il contributo spettante, sempre che il progetto di formazione non risulti compromesso; riduzioni in ore formative del programma svolto dovute ad abbandono unilaterale del programma di formazione da parte dei formandi, determineranno il riconoscimento dei costi relativi a detti formandi fino a quel momento sostenuti, ferma restando l'ammissibilita' della residua parte del programma di formazione. Per i progetti di centri di ricerca, si precisa, altresi', che: riduzioni del programma di formazione, comportanti un costo del programma stesso inferiore al 10% del costo del progetto di centri di ricerca, comportano la risoluzione del contratto solo se dovute a decisioni unilaterali dell'impresa finanziata. Relativamente all'imputazione territoriale, infine, si precisa che: nel caso di progetti di ricerca e/o sviluppo precompetitivo i costi relativi al progetto di formazione vanno attribuiti alle zone in cui viene prevalentemente svolta l'attivita' di ricerca; nel caso di progetti relativi a centri di ricerca i costi relativi al progetto di formazione vanno attribuiti alla zona interessata dalla realizzazione del progetto stesso. B) decretoministeriale 8 agosto 1997, n. 954 - Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata: per quanto riguarda i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 954/1997, si precisa che l'elenco delle banche finanziatrici, convenzionate con il MURST, alla data di emanazione, della presente circolare, e' riportato nell'allegato 5; la determinazione delle agevolazioni, in termini di contributo nella spesa e di credito agevolato, di cui alla legge n. 46/1982 nonche' in termini di finanziamento, cui riferire il contributo in conto interessi ai sensi della legge n. 346/1988, sia in fase di delibera sia in fase di erogazione a saldo, avviene secondo la procedura di calcolo indicata nell'allegato 6; per quanto concerne le operazioni a valere sulla legge n. 346/1988, nel caso di stipula del contratto a tasso fisso pari al tasso di riferimento vigente all'epoca della stipula, il tasso agevolato in favore dell'impresa resta fissato al 15% del tasso di riferimento; la percentuale di intervento dello Stato, sotto forma di contributo in conto interessi, resta di conseguenza pari all'85% di detto tasso di riferimento. Nel caso invece di contratti stipulati a tassi di mercato e cioe' diversi dal tasso di riferimento vigente al momento della stipula oppure a tasso variabile, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministero del tesoro del 27 marzo 1993, l'onere a carico dello Stato rimane comunque pari all'85% del tasso di riferimento vigente nel mese di stipula del contratto. Il direttore generale del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca D'Addona