L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 agosto 1999; Premesso che: rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), l'indice dei prezzi di riferimento I t relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%; rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 87/99), l'indice dei prezzi di riferimento J t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas ha registrato una variazione maggiore del 5%; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 52/99 e 87/99; Delibera: Art. 1. Aggiornamento delle tariffe del gas naturale 1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 21,9 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc. 1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.