L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 agosto 1999;
  Premesso che:
  rispetto al valore definito  nella deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e  il gas  (di seguito:  l'Autorita') 22  aprile
1999, n. 52/99, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n.  100 del 30  aprile 1999  (di seguito: deliberazione  n. 52/99),
l'indice dei  prezzi di riferimento I  t relativo al gas  naturale ha
registrato una variazione maggiore del 5%;
  rispetto al  valore definito nella deliberazione  dell'Autorita' 24
giugno 1999,  n. 87/99, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  - serie
generale -  n. 152 del  1 luglio  1999 (di seguito:  deliberazione n.
87/99), l'indice  dei prezzi di  riferimento J  t relativo ai  gas di
petrolio liquefatti  e agli  altri gas  ha registrato  una variazione
maggiore del 5%;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.  303 del 28 dicembre 1993, come  modificato dal decreto
del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  4
agosto 1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale -
n. 184 dell'8 agosto 1994  e dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio  e dell'artigianato 19 novembre  1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 52/99 e 87/99;
                              Delibera:
                               Art. 1.
             Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
  1.1 Le tariffe del gas naturale  distribuito a mezzo di rete urbana
di cui all'art. 1, comma  1.1, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate
di  21,9 L/mc  per forniture  di gas  naturale con  potere calorifico
superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.
  1.2 Nei  casi in cui  il potere calorifico superiore  effettivo del
gas  naturale si  discosti dal  valore di  riferimento, pari  a 9.200
kcal/mc standard,  di oltre il  5% e  nei casi previsti  dall'art. 2,
comma 2.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il  gas 22  aprile 1999,  n. 52/99, gli  esercenti del  servizio di
distribuzione del  gas naturale a  mezzo di reti urbane  calcolano la
variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito
al precedente comma 1.1 per  il potere calorifico superiore effettivo
del gas  distribuito, espresso  in kcal/mc  standard, e  dividendo il
risultato per 9.200 kcal/mc standard.